Eccezione di incompetenza del giudice amministrativo (art. 12 c.p.a. e art. 817 c.p.c.)InquadramentoCon questa memoria la parte può costituirsi nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo ed eccepire l'incompetenza dello stesso per l'esistenza di una convenzione arbitrale. FormulaTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ... MEMORIA DIFENSIVA Nell'interesse di: - [PERSONA FISICA] [1], nato/a a ... il ... (C.F. ... ), residente in ..., via/p.za ... n. ..., elettivamente domiciliato/a in ..., via/p.za ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. [2] ..., C.F. ... [3], PEC ... [4], fax ... [5], che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ... [6]. - [PERSONA GIURIDICA] [7], con sede legale in ..., via/p.za ..., n. ..., iscritta nel registro delle imprese di ..., n. ..., P.I. ..., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in ..., via/p.za ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. [8] ..., C.F. ... [9], PEC ... [10], fax ... [11], che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ... [12]. [Per tutte le future comunicazioni e notifiche di cancelleria si indicano l'indirizzo di ... ] in relazione al ricorso proposto da [13] ... CONTRO [14] ... e nei confronti di [15] ... FATTO E DIRITTO 1. Con il presente atto ci si costituisce in giudizio e si resiste al ricorso indicato in epigrafe per le considerazioni che seguono. 1.I fatti vanno così ricostruiti: ... 2. In diritto si osserva quanto segue. Sussiste la incompetenza del giudice amministrativo, attesa l'esistenza e la validità della clausola compromissoria pattuita dalle parti nel contratto di [16] ... all'articolo n. ... . Pertanto, la presente controversia deve essere devoluta a un collegio arbitrale formato da ... arbitri per arbitrato rituale di diritto. 3.In via istruttoria, si producono i seguenti atti e documenti: ... precisa le seguenti CONCLUSIONI - dichiararsi l'incompetenza dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale di ... con ogni conseguente provvedimento; - vittoria di spese. Luogo e data ... Firma Avv. ... [17] PROCURA [V. formula “Procura speciale alle liti rilasciata a singolo avvocato” e formule correlate] DEPOSITO INFORMATICO Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità telematiche [18]. 1. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv., con mod., in l. n. 111/2011). 2. In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., fax, etc...). 3. L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, 8 comma, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. nella l. n. 24/2010. 4. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”. 5. L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. e dall'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv. con modif., nella l. n. 114/2014. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. cit., «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ... ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà». 6. La procura può essere apposta in calce o a margine dell'atto o, comunque, nelle forme stabilite dall'art. 83 c.p.c. 7. In caso di proposizione del ricorso nell'interesse di una persona giuridica, si dovrà indicare la denominazione della società, la sede legale, l'eventuale iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA, il codice fiscale, con l'indicazione del rappresentante legale per mezzo del quale la società sta in giudizio. 8. In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., fax, etc...). 9. L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, 8 comma, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. nella l. n. 24/2010. 10. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”. 11. L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. e dall'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv. con modif., nella l. n. 114/2014. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. cit., «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà». 12. La procura, ove necessaria, può essere apposta in calce o a margine dell'atto di appello o, comunque, nelle forme stabilite dall'art. 83 c.p.c. 13. Indicare le generalità complete della parte che ha proposto il ricorso. 14. Indicare le generalità complete della parte nei confronti della quale è stato proposto il ricorso. 15. Indicare le generalità complete del controinteressato. 16. Indicare la tipologia di contratto concluso tra le parti, nonché il numero, la data e il luogo di registrazione. 17. Per i ricorsi depositati in giudizio dopo la data del 1° gennaio 2017 e, quindi, soggetti alla normativa sul processo amministrativo telematico (PAT), l'atto di parte sottoscritto dal difensore, deve essere redatto in forma di PDF nativo digitale sottoscritto con firma PAdES e depositata in giudizio con le modalità telematiche previste dal d.P.C.S. 28 luglio 2021 (attraverso il Modulo deposito Atto). 18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, dell'allegato 2 al c.p.a., introdotto dall'art. 7, del d.l. n. 168/2016, il Processo amministrativo telematico si applica ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017. Ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme previgenti. Ai fini del deposito telematico, si dovranno utilizzare gli appositi moduli presenti sul sito della Giustizia Amministrativa. Con riferimento all'obbligo di cui all'art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016, dapprima prorogato sino al 1° gennaio 2019, e successivamente reso permanente per effetto dell'art. 15, comma 1-bis, d.l. n. 113/2018, conv. con modif. dalla l. n. 132/2018 (che ha soppresso le parole «e sino al 1° gennaio 2019»), di depositare una copia cartacea conforme all'originale telematico del ricorso e degli scritti difensivi, v. la formula “Attestazione di conformità della copia autentica del ricorso e degli scritti difensivi depositati con modalità telematiche”. CommentoDefinizione In presenza di una clausola compromissoria o di un compromesso che deferisca ad arbitri la risoluzione di controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo aventi ad oggetto diritti soggettivi della lite insorta devono essere investiti gli arbitri. Laddove una delle parti agisca dinanzi al giudice amministrativo, la resistente nella memoria di costituzione può eccepire l'incompetenza del giudice togato in vista della formazione di un collegio arbitrale. |