Atto per notifica della volontà di far valere la decadenza degli arbitri (art. 821, comma 1, c.p.c.)InquadramentoL'istanza svolge la funzione di comunicare al collegio arbitrale e alle parti l'intenzione di far valere la decadenza degli arbitri per il mancato rispetto del termine per la pronuncia del lodo fissato nella convenzione arbitrale o, in mancanza, dalla legge. FormulaAL COLLEGIO ARBITRALE composto dei Sig.ri: 1) ... presidente 2) ... arbitro 3) ... arbitro ATTO PER NOTIFICA DELLA VOLONTÀ DI FARE VALERE LA DECADENZA DEGLI ARBITRI EX ART. 821 C.P.C. nell'interesse di: - [PERSONA FISICA] [1], nato/a a ... il ... (C.F. ... ), residente in ..., via/p.za ... n. ..., elettivamente domiciliato/a in ..., via/p.za ..., n. ..., presso lo studio dell'Avvocato ..., C.F. ..., PEC ..., Fax ..., che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ... [2]. - [PERSONA GIURIDICA] [3], con sede legale in ..., via/p.za ..., n. ..., iscritta nel registro delle imprese di ..., n. ..., P.I. ..., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in ..., via/p.za ..., n. ..., presso lo studio dell'Avvocato ..., C.F. ..., PEC ... fax ..., che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ... [4]. [Per tutte le future comunicazioni e notifiche di cancelleria si indicano l'indirizzo di PEC] PREMESSO - che tra questo ricorrente ... e [AMMINISTRAZIONE/ENTE/AUTORITÀ], in persona del legale rappresentante pro tempore, [per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale/distrettuale dello Stato] [5], è stato sottoscritto un contratto di [6] ...; - che tra le parti è insorta controversia in relazione al suddetto contratto e precisamente riguardo a [7] ...; - che all'articolo n. ... del citato contratto è stata pattuita clausola compromissoria, con cui le parti hanno devoluto ad arbitrato rituale ogni e qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione e/o esecuzione dello stesso; - che, che tutti gli arbitri nominati hanno accettato l'incarico e che il collegio in arbitrale si è costituito in data ... ed ha iniziato l'attività in data ... e che la stessa è tuttora in corso; - che, peraltro, è scaduto il termine di giorni ..., stabilito nella clausola compromissoria per la pronuncia del lodo; DICHIARA alla controparte ed agli arbitri, con il presente, la propria volontà di far valere la decadenza degli arbitri, ex art. 821, comma 1, c.p.c.. Con riserva di eccepire la nullità del lodo per motivo di decadenza degli arbitri. Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA [8] [Rinvio a Formula “Procura speciale”] RELATA DI NOTIFICA [9] [Rinvio a Formula “Relata di notifica”] 1. Dovranno essere indicate le generalità complete della parte. 2. La procura può essere apposta in calce o a margine dell'atto o, comunque, nelle forme stabilite dall'art. 83 c.p.c.. 3. In caso di proposizione del ricorso nell'interesse di una persona giuridica, si dovrà indicare la denominazione della società, la sede legale, l'eventuale iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA, il codice fiscale, con l'indicazione del rappresentante legale per mezzo del quale la società sta in giudizio. 4. La procura, ove necessaria, può essere apposta in calce o a margine dell'atto di appello o, comunque, nelle forme stabilite dall'art. art. 83 c.p.c.. 5. In caso di amministrazioni statali, si applicano le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse, che prevedono il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competente (quella nel cui distretto ha sede il T.A.R. adito; v. artt. 1, l. n. 260/1958 e 10, comma 3, l. n. 103/1979). Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione (art. 10, comma 1, l. n. 103/1979). 6. Indicare la tipologia di contratto che è stato concluso tra le parti, nonché la data, il numero e il luogo di registrazione. 7. Indicare in modo specifico e dettagliato l'oggetto della lite insorta. 8. La dichiarazione in oggetto può essere fatta dalla parte interessata personalmente o a mezzo del procuratore. 9. Benché una parte della dottrina ritenga sufficiente l'invio della comunicazione ad arbitri e parti con qualsiasi messo fornisca prova dell'avvenuta notifica, a fini prudenziali è preferibile procedere alla notifica della comunicazione a mezzo ufficiale giudiziario. CommentoDefinizione L'art. 820 c.p.c. prevede che le parti nella convenzione arbitrale possono stabilire un termine per la pronuncia del lodo, in mancanza di una espressa previsione, gli arbitri sono tenuti a pronunciare la decisione entro duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina. La violazione di tale termine non solo è reputato motivo di impugnazione per nullità del lodo, ma anche di eventuale responsabilità professionale per gli arbitri. Tuttavia, l'art. 821 c.p.c. chiarisce che il decorso del termine per la pronuncia del lodo non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo stesso, se la parte, prima della deliberazione del lodo, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l'intenzione di far valere la decadenza di questi ultimi. Se la parte ha fatto valere tempestivamente la scadenza del termine, gli arbitri devono dichiarare l'estinzione del procedimento, sottoponendosi, tutti o taluni, all'azione di responsabilità per danni, in caso di dolo o colpa grave, per non aver pronunciato il lodo nel termine. Non vi è conformità di opinioni sulla natura della notificazione necessaria per eccepire la decadenza del collegio arbitrale ai sensi dell'art. 821 c.p.c. Secondo la giurisprudenza per notificazione si deve intendere quella effettuata alle altre parti e agli arbitri a mezzo di ufficiale giudiziario, che non ammette equipollenti (Cass., n. 5771/1984). Al contrario un orientamento dottrinale considera sufficiente qualsiasi strumento di comunicazione idoneo ad assicurare la ricezione dell'atto e a documentare la trasmissione e la ricezione del documento (Andrioli, Commento al codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, 863). Tuttavia di certo non può, quindi, ritenersi sufficiente un'eccezione di decadenza contenuta negli atti di causa (Satta, Commentario al codice di procedura civile, IV, 2, Milano, 1971, 269; Vecchione, L'arbitrato nel sistema del processo civile, 2a ed., Milano, 1971, 576; contra, Punzi, Disegno sistematico dell'arbitrato, II, Padova, 2000, 25). Qualora gli arbitri, anche in presenza della notifica dell'intervenuta decadenza, pronuncino egualmente il lodo, la parte che ha eccepito l'intervenuta decadenza, potrà impugnare il lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829, n. 6, c.p.c., e agire per i danni nei confronti degli arbitri responsabili, invocando l'art. 813-ter, 4 comma, c.p.c. La dichiarazione di decadenza può essere fatta personalmente dalla parte o a mezzo del proprio procuratore. L'art. 816-bis c.p.c. prevede espressamente, infatti, che la procura al difensore si estende, in mancanza di espressa limitazione, a qualsiasi atto processuale, ivi comprese la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la decisione. |