Ricorso per ottemperanza per lodo arbitrale (art. 112, lett. e)

Rita Tuccillo

Inquadramento

Il ricorso per ottemperanza ha la funzione di conseguire l'attuazione da parte della Pubblica Amministrazione delle determinazioni contenute nel lodo pronunciato dal collegiato arbitrale, dichiarato esecutivo e non più impugnabile. L'azione può essere proposta nel termine prescrizionale di dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo.

Formula

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI [1]....

RICORSO PER OTTEMPERANZA

Nell'interesse di

- [PERSONA FISICA] [2], nato/a a .... il .... (C.F. ....), residente in ...., via/p.za .... n. ...., elettivamente domiciliato/a in ...., via/p.za ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. [3]...., C.F. .... [4], PEC .... [5], fax .... [6], che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti .... [7].

- [PERSONA GIURIDICA] [8], con sede legale in ...., via/p.zza ...., n. ...., iscritta nel registro delle imprese di ...., n. ...., P.I. ...., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in ...., via/p.zza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. .... [9], PEC .... [10], fax .... [11], che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti .... [12].

[Per tutte le future comunicazioni e notifiche di cancelleria si indicano l'indirizzo di ....]

CONTRO

- [AMMINISTRAZIONE/ENTE/AUTORITÀ] [13], in persona del legale rappresentante pro tempore, [per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale/distrettuale dello Stato] [14],

e nei confronti di .... per l'esecuzione del giudicato formatosi sul lodo arbitrale pronunciato dal collegio composto dai signori .... in data ....

FATTO E DIRITTO

1. Con lodo pronunciato dal collegio arbitrale composto dai signori .... in data .... venivano accolte le domande proposte dall'odierno ricorrente aventi ad oggetto .....

Detto lodo veniva dichiarato esecutivo in data .... con decreto n. .... del .... pronunciato dal Tribunale di .... e passava in giudicato in data ...., non potendo essere oggetto di impugnazione.

2. In data .... è stato notificato all'amministrazione atto di diffida e messa in mora, con assegnazione di un termine di giorni .... per provvedere ad eseguire il lodo [15]. L'amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione in quanto .....

3. Con il presente ricorso, si chiede pertanto che il giudice voglia ordinare all'amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione al lodo. Sussiste la competenza del giudice adito in quanto .....

Sussiste la inottemperanza dell'amministrazione in quanto .....

Il lodo di cui si chiede l'esecuzione deve essere interpretato nel senso che l'amministrazione è tenuta a .....

4. Si chiede inoltre la condanna dell'amministrazione al pagamento di rivalutazione monetaria e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della decisione di cui si chiede l'ottemperanza nella somma di Euro .....

5. Si chiede inoltre la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata esecuzione in forma specifica, violazione e/o elusione del giudicato, danni consistenti in e da quantificarsi con i seguenti criteri .....

6. Si propone inoltre la domanda di risarcimento del danno subito per effetto del provvedimento illegittimo, ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a., precisando che il giudicato si è formato in data .... e che tale domanda non è stata in precedenza proposta. I danni consistono in .... e sono da quantificarsi con i seguenti criteri .....

Sussistono tutti i presupposti per la condanna al risarcimento del danno: .....

- impossibilità di attuazione del giudicato per fatto dell'amministrazione in quanto ....;

- comportamento colposo dell'amministrazione, in quanto ....;

- danno subito dal ricorrente, in quanto ....;

- nesso di causalità tra comportamento dell'amministrazione e danno, in quanto ....;

- ingiustizia del danno, che ha leso una situazione giuridica soggettiva tutelata del ricorrente, in quanto è stato leso un .....

In via subordinata, vorrà il giudice, ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., stabilire i criteri in base ai quali parte resistente dovrà proporre a favore del ricorrente il pagamento di una somma entro un congruo termine. Con riserva sin da ora, in caso di mancato accordo, di proporre ulteriore ricorso per ottemperanza per chiedere la determinazione della somma dovuta.

7. All'amministrazione dovrà pertanto essere ordinato di provvedere nei sensi suindicati entro un termine congruo, non superiore a .....

8. Si chiede sin da ora la nomina di un commissario ad acta, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza dell'amministrazione oltre il suddetto termine.

9. L'amministrazione dovrà altresì essere condannata al pagamento delle spese, diritti e onorari in relazione alla presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Si chiede l'ottemperanza della decisione sopra descritta, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

Ai fini del contribuito unificato si dichiara che il valore della presenta causa è di Euro .....

Indice della produzione documentale:

1) copia del lodo di cui si chiede l'esecuzione;

2) atto di diffida e messa in mora notificato;

.....

Luogo e data ....

Firma Avv. [16]....

PROCURA

[V. formula “Procura speciale alle liti rilasciata a singolo avvocato” e formule correlate]

ISTANZA ABBREVIAZIONE DEI TERMINI (EVENTUALE)

[V. formula “Istanza abbreviazione dei termini”]

RELATA DI NOTIFICA

[V. formula “Relata di notifica a persona fisica” e formule correlate]

DEPOSITO INFORMATICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità telematiche [17].

[1]Il Tribunale competente è quello del luogo ove ha sede l'arbitrato, in caso di mancata determinazione della sede quello del luogo in cui la convenzione arbitrale è stata stipulata oppure se tale luogo è all'estero il presidente del tribunale di Roma.

[2]Ai sensi dell'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, in tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

[3]In caso di procura rilasciata a più difensori, si dovrà indicare per ciascuno di essi i dati indicati (C.F., fax, etc.).

[4]L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 4, 8 comma, d.l. n. 193/2009 conv. con modif. nella l. n. 24/2010.

[5]A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti da avvocati che introducono un giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere necessariamente l'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore come si evince dal novellato testo dell'art. 125 c.p.c. L'indicazione dell'indirizzo PEC può risultare in goni caso utile al fine di ottenere mediante tale strumento le comunicazioni di cancelleria.

[6]L'indicazione del numero di fax dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. e dall'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002, modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv. con modif., nella l. n. 114/2014. Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. cit., «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax .... ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale .... il contributo unificato è aumentato della metà».

[7]La procura può essere apposta in calce o a margine dell'atto o, comunque, nelle forme stabilite dall'art. 83 c.p.c.

[8]In caso di proposizione del ricorso nell'interesse di una persona giuridica, si dovranno indicare la denominazione della società, la sede legale, l'eventuale iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA, il codice fiscale, con l'indicazione del rappresentante legale per mezzo del quale la società sta in giudizio.

[9]V. nt. 4.

[10]V. nt. 5.

[11]V. nt. 6.

[12]V. nt. 7.

[13]A titolo esemplificativo, nel caso di Ministero, il ricorso sarà proposto contro il Ministero “in persona del Ministro in carica”; in caso di Comune, “in persona del Sindaco in carica”, in caso di un'autorità indipendente o altro ente pubblico o concessionario di pubblici servizi, “in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore”.

[14]In caso di amministrazioni statali, si applicano le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse, che prevedono il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competente (quella nel cui distretto ha sede il T.A.R. adito; v. artt. 1, l. n. 260/1958 e 10, comma 3, l. n. 103/1979). Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione (art. 10, comma 1, l. n. 103/1979).

[15]Si ricorda che la notifica di una diffida alla Pubblica Amministrazione non è un atto prodromico necessario per l'avvio del giudizio di ottemperanza, benché nella prassi sia usuale.

[16]Per i ricorsi depositati in giudizio dopo la data del 1° gennaio 2017 e, quindi, soggetti alla normativa sul processo amministrativo telematico (PAT), l'atto di parte sottoscritto dal difensore, deve essere redatto in forma di PDF nativo digitale sottoscritto con firma PAdES e depositata in giudizio con le modalità telematiche previste dal d.P.C.S. 28 luglio 2021 (attraverso il Modulo deposito Atto).

[17]Ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, dell'allegato 2 al c.p.a., introdotto dall'art. 7, del d.l. n. 168/2016, il Processo amministrativo telematico si applica ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017. Ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme previgenti. Ai fini del deposito telematico, il ricorrente dovrà utilizzare gli appositi moduli presenti sul sito della Giustizia Amministrativa. È stato definitivamente abrogato (cfr. art. 4 d.l. n. 28/2020) l'obbligo di depositare una copia cartacea conforme all'originale telematico del ricorso e degli scritti difensivi.

Commento

Il giudizio di ottemperanza dei lodi arbitrali

Il giudizio di ottemperanza costituisce uno strumento processuale mediante il quale è assicurata pienezza ed effettività al diritto di tutela giurisdizionale del privato nei confronti della pubblica amministrazione: la funzione del giudizio di ottemperanza risiede nella verifica, da parte del giudice, dell'esatto adempimento dell'amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato, per far conseguire all'interessato l'utilità o il bene della vita riconosciutogli nel provvedimento da attuare.

L'art. 112 c.p.a. ribadisce il principio fondamentale secondo cui sulle parti incombe l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti del giudice, ma tale obbligo vale in modo particolare per la Pubblica Amministrazione la quale è chiamata a dare attuazione al giudicato, per soddisfare la pretesa del ricorrente vittorioso e non frustare la sua legittima aspettativa con comportamenti elusivi.

Il legislatore del c.p.a. ha individuato quale giudice naturale per il giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo anche ove il procedimento abbia ad oggetto una pronuncia arbitrale: in tal caso è competente il Tribunale amministrativo regionale del luogo ove ha sede l'arbitrato.

Prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, era discussa l'esperibilità del ricorso per ottemperanza per l'esecuzione dei lodi arbitrali. L'ammissibilità del giudizio di ottemperanza per i lodi veniva negata da un orientamento giurisprudenziale per difetto di uno dei presupposti di cui all'art. 37, l. n. 1034/1971, ossia per mancanza di un giudicato in senso tecnico.

L'inidoneità del lodo all'efficacia di giudicato si fondava sull'assioma per cui il connotato della giurisdizione non è l'attività di giudizio in quanto tale – esercitabile, quindi, anche da giudici privati –, quanto piuttosto il fatto che ad essa soltanto compete la forza del giudicato, idonea ad esaurire ogni potestà di giudizio sulla specifica controversia. Secondo tale ricostruzione l'esecuzione in forma coattiva, espressione del principio di effettività della tutela, avrebbe dovuto essere riservata a quelle decisioni adottate da coloro che esercitano la funzione giurisdizionale, con esclusione, quindi, delle statuizioni eventualmente disposte da soggetti posti al di fuori di siffatto ambito, e tra questi gli arbitri privati, la cui pronuncia non assumerebbe la natura di decisione di merito da parte di un organo giurisdizionale dello Stato od assimilabile ad un siffatto organo.

La riforma introdotta con il d.lgs. n. 40/2006, inoltre, avrebbe “processualizzato” il procedimento arbitrale, ma non lo avrebbe anche “giurisdizionalizzato”, nemmeno mediante l'exequatur: l'attribuzione al lodo di effetti propri della sentenza andrebbe inteso solo come attribuzione quoadeffectum, ferma la natura negoziale originaria dello stesso.

Il dibattito sulla esperibilità del rimedio dell'ottemperanza ai lodi può reputarsi oggi superato dall'art. 112, lett. e), c.p.a. che fissa espressamente l'equazione lodo – giudicato – ottemperanza.

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