Memoria con cui si richiede la conversione dell'azione (art. 32)

Roberto Chieppa

Inquadramento

L'art. 32 chiarisce che spetta al giudice qualificare la domanda, al di là del nome utilizzato dalle parti, essendo possibile anche la conversione delle azioni; ciò al fine di facilitare la concentrazione delle azioni o il passaggio da un'azione all'altra, avendo sempre riguardo al contenuto sostanziale delle stesse.

Può accadere, infatti, che rispetto ad una azione originariamente proposta, circostanze sopravvenute o altri elementi ne rendono utile (per il ricorrente) la conversione e, in questo caso, il g.a. potrà sempre disporre la conversione delle azioni, fermo restando il rispetto dei termini e delle forme previste («sussistendone i presupposti»).

Quando si è in presenza di un dubbio circa l'azione da proporre conviene sempre proporre entrambe le azioni, pur una in via alternativa rispetto all'altra (ad esempio, un ricorso in ottemperanza con cui si contesta un atto elusivo e in via subordinata una azione di annullamento con cui si chiede appunto di annullare l'atto per vizi propri qualora non si ravvisino profili di inottemperanza).

In altri casi, o per fatti sopravvenuti o anche per elementi non valutati può essere necessaria la conversione dell'azione.

La conversione delle azioni può essere chiesta dalla parte e il giudice deve verificare se ne sussistono i presupposti; ma può essere anche disposta d'ufficio dal giudice nell'ambito dei propri poteri di qualificazione dell'azione e di individuazione dell'interesse del ricorrente.

Conviene sempre chiedere espressamente la conversione dell'azione quando si ha un interesse in tal senso (anche in via subordinata).

Con la presente formula si chiede la conversione dell'azione di ottemperanza proposta davanti al T.A.R. in una ordinaria azione di annullamento, pur ribadendosi che in tale ipotesi la conversione non dipende da fatti sopravvenuti, ma da una diversa interpretazione e, di conseguenza, la domanda alternativa conviene proporla unitamente a quella principale. Ovviamente, la formula può essere adattata ad altre ipotesi di conversione dell'azione.

Formula

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL [ ....] [1] NEL RICORSO R.G. N. ....

MEMORIA

Nell'interesse di ....

Proposto da [PERSONA FISICA/GIURIDICA], rappresentata e difesa da ...., presso il cui studio è elettivamente domiciliata in ....;

PER L'OTTEMPERANZA

- della sentenza ...., del ...., avente ad oggetto ...., nonché per l'accertamento della nullità del provvedimento n. .... del .... adottato da .... in elusione del giudicato.

FATTO

[ripercorrere sinteticamente i fatti salienti che hanno dato origine alla presente controversia, soffermandosi sugli elementi di fatto che inducono a chiedere la conversione dell'azione]

DIRITTO

[Indicare le ragioni a sostegno dell'azione di ottemperanza].

In via subordinata, qualora si dovesse ritenere che l'atto in precedenza indicato non sia nullo in quanto elusivo del giudicato, si chiede che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., la presente azione sia convertita in una azione di annullamento, sussistendone nel caso in esame tutti i presupposti.

Infatti, l'azione di ottemperanza è stata proposta comunque nel termine di decadenza di 60 giorni per impugnare gli atti amministrativi illegittimi, sono stati coinvolti i controinteressati o quanto meno uno di essi (o non vi sono controinteressati) e per quanto concerne il rito può essere fissata per la discussione una udienza pubblica, in luogo della camera di consiglio.

L'atto in contestazione presenta autonomi profili di illegittimità, anche prescindendo dalla violazione o elusione del giudicato, per le seguenti ragioni.

.....

P.Q.M.

Si chiede che codesto ecc.mo Tribunale voglia in via principale accogliere il ricorso in ottemperanza, previo accertamento della nullità del provvedimento n. .... del .... adottato da .... in quanto elusivo del giudicato formatosi con la sentenza .... e, in via subordinata, previa conversione dell'azione, annullare il predetto atto perché illegittimo.

Con vittoria di spese e onorari.

Luogo e data ....

Firma Avv. [2] ....

DEPOSITO INFORMATICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità telematiche [3] .

[1]L'atto è indirizzato al T.A.R. adito per il ricorso principale.

[2]Per i ricorsi depositati in giudizio dopo la data del 1° gennaio 2017 e, quindi, soggetti alla normativa sul processo amministrativo telematico (PAT), l'atto di parte sottoscritto dal difensore, deve essere redatto in forma di pdf nativo digitale sottoscritto con firma PAdES e depositata in giudizio con le modalità telematiche previste dall'art. 6 delle Specifiche tecniche del PAT di cui all'all.to 2 del d.P.C.S. 28 luglio 2021 (attraverso il modulo denominato “Modulo Deposito Atto”).

[3]Ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, dell'allegato 2 al c.p.a., introdotto dall'art. 7, del d.l. n. 168/2016, il Processo amministrativo telematico si applica ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017. Ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme previgenti. Ai fini del deposito telematico, il ricorrente dovrà utilizzare gli appositi moduli presenti sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa. È stato definitivamente abrogato (cfr. art. 4 d.l. n. 28/2020) l'obbligo di depositare una copia cartacea conforme all'originale telematico del ricorso e degli scritti difensivi.

Commento

L'art. 32 è una disposizione che conferma la eliminazione dal processo amministrativo di ogni tipo di formalismo e la prevalenza che il giudice amministrativo deve dare alla sostanza delle domande, che vengono proposte dalle parti: il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali.

Ai sensi dell'art. 32 comma 2, il giudice amministrativo può procedere alla qualificazione dell'azione, indipendentemente dalla richiesta introdotta in giudizio.

Una attuazione del principio di conversione dell'azione si trova nell'art. 34, comma 3, secondo cui quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se c'è interesse ai fini risarcitori (v. la formula: “Memoria in cui si chiede l'accertamento dell'illegittimità in luogo dell'annullamento dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3”).

In sostanza, in caso di tempestiva impugnazione di un provvedimento amministrativo, qualora – ad esempio – il provvedimento ha ormai esaurito i suoi effetti o non vi è più interesse alla rimozione dell'atto, il ricorrente può conservare interesse ad accertare l'illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori e il giudice procederà a convertire l'azione di annullamento in azione di accertamento (a ulteriore conferma dell'ammissibilità di tale azione, benché non disciplinata dal Codice).

L'azione di accertamento può essere proposta anche in via cumulativa con l'azione di annullamento, posto che, ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 104/2010 (in base al quale è sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale e, se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dai Capi I e II del Titolo V del Libro IV), è sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale.

Altro esempio particolare di conversione ha riguardato un ricorso volto ad ottenere la retrocessione parziale ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 327/2001 di parte di un terreno oggetto di esproprio convertito, ai sensi dell'art. 32 in un ricorso sul silenzio dell'amministrazione di cui agli articoli 31 e 117 del codice medesimo, non avendo l'interessato alcun diritto alla retrocessione, ma unicamente il diritto a che l'Amministrazione si pronunci sulla domanda presentata (T.A.R. Abruzzo (Pescara) 1 dicembre 2010, n. 1253).

La verifica della sussistenza dei presupposti per la conversione di un'azione deve riguardare anche la necessità di evitare che attraverso altre azioni sia eluso il termine decadenziale previsto per l'azione di annullamento; in astratto una azione di accertamento può essere convertita in una azione di annullamento, ma deve in modo categorico escludersi che tramite una azione di accertamento possano essere aggirati i termini di decadenza per la contestazione dei provvedimenti amministrativi; se il termine è decorso senza la proposizione di alcuna azione, alla decadenza non può porsi rimedio tramite la conversione di una diversa azione, comunque tardivamente esercitata.

Nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall'Amministrazione non costituisce violazione ovvero elusione del giudicato, rigettando la domanda di nullità, il giudice dispone la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione a condizione che tale azione sia stata proposta non già entro il termine proprio dell'actio iudicati (dieci anni, ex art. 114 comma 1, cui rinvia il precedente art. 31 comma 4), bensì entro il termine di decadenza previsto dall'art. 41 per la corretta instaurazione del contraddittorio, il cui rispetto è reso necessario, oltre che dalla disciplina del giudizio impugnatorio, anche dall'espresso richiamo, da parte dell'art. 32 comma 2 che disciplina la conversione dell'azione, alla necessità di sussistenza dei presupposti, tra i quali va compreso il rispetto del termine decadenziale per la proposizione dell'azione.

In caso di incertezza la parte può anche decidere di proporre in via cumulativa la domanda di ottemperanza e la domanda di annullamento (v. formula “Ricorso in ottemperanza con domanda di annullamento proposta in via subordinata”).

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