Istanza di reclamo avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore (art. 170 d.P.R. n. 115/2002)

Ines Pisano

Inquadramento

Gli artt. 82 ss. del d.P.R. n.112/2002 disciplinano la liquidazione dell'onorario al difensore stabilendo che, che nella specifica materia del patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, gli importi spettanti sono ridotti della metà (art. 130 d.P.R. n. 115/2002).

Né il c.p.a. né il d.P.R. n.115/2002 recano, invece, specifiche disposizione volte a consentire al difensore di proporre reclamo/opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso, tanto che la giurisprudenza meno recente riteneva che tali decreti non fossero reclamabili. La successiva elaborazione giurisprudenziale, invece, ha ritenuto applicabile in materia il procedimento di cui all'art.170 d.P.R. n.115/2002.

Formula

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI ... [1]

ISTANZA DI RECLAMO PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL DIFENSORE

ART. 170 D.P.R N. 115/2002

Il sottoscritto Avv. ... C.F. ... , PEC ... , Fax ... con studio in ...

PREMESSO

che giusta procura speciale alle liti rilasciata in data ... è stato nominato difensore di ... nel procedimento n. R.G. ...;

che il predetto è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato dalla Commissione ex art.14 disp.att. c.p.a. con decreto in data ...;

che con provvedimento ... del ... il Collegio ha provveduto alla liquidazione dei compensi spettanti al sottoscritto;

Ritenuto che avverso tale provvedimento occorre proporre reclamo, in quanto ... ...

Tutto ciò premesso

CHIEDE

Al Presidente del ... che, come rappresentato nell'istanza di liquidazione del compenso presentato ai sensi dell'art.82 d.P.R. n.115/2002, gli sia liquidata la seguente prenotula, calcolata secondo i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi professionali, di cui al d.m. n. 55/2014 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014), sulla base delle seguenti indicazioni:

RIDUZIONI ( in % sul compenso )

Riduzione del 50 % su Euro ... per gratuito patrocinio (art. 130 d.P.R. n. 115/02) Euro ...

Compenso al netto delle riduzioni Euro ...

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare ex art. 4, comma 5 Euro ...

Totale variazioni in diminuzione Euro ...

Compenso totale Euro ...

Spese generali (15% sul compenso totale ) Euro ...

Cassa Avvocati ( 4% ) Euro ...

Totale Imponibile Euro ...

IVA 22% su Imponibile Euro ...

IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE Euro ...

Luogo e data ...

Firma Avv. ... [2]

Si allega [3]:

Pagamento a mezzo bonifico bancario presso Banca ... , filiale di ... , codice IBAN “IT ... ”, intestato all'Avv. ... .

La presente costituisce prenotula, a pagamento avvenuto, sarà emessa regolare fattura.

1. L'istanza di reclamo avverso il decreto di liquidazione del compenso ex art.82 d.P.R. n.112/2005, secondo l'orientamento giurisprudenziale che ne sostiene l'ammissibilità innanzi al G.A.,va proposta al Presidente dell'Ufficio Giudiziario al quale appartiene il Giudice che ha emanato il provvedimento. Secondo la giurisprudenza più recente, tuttavia, l'opposizione andrebbe proposta innanzi al G.O.: cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, III, n.1061/2017, T.A.R. Lazio, Roma, I ter, n.5163/2017.

2. Trattandosi di fase incidentale al processo amministrativo, il procedimento di reclamo avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore ex art.170 d.P.R. n.115/2002 attualmente non rientra nell'ambito delle procedure telematiche gestite dal S.I.G.A.; di conseguenza, l'istanza andrà redatta in modalità cartacea e sottoscritta con firma autografa del difensore.

3. E' necessario allegare la documentazione a sostegno del reclamo in formato cartaceo, anche qualora tale documentazione sia già stata allegata in formato di copia informatica (anche per immagine) in sede di richiesta di liquidazione del compenso ex art. 82 d.P.R. n.115/2002.

Commento

L'art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Il nuovo comma 3 bis dell'art.83 d.P.R. n.115/2002 stabilisce, in particolare, che «Il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».

Secondo l'interpretazione del parere dell'Ufficio Studi del Consiglio di Stato prot.0001469 del 9 marzo 2016, la formulazione della disposizione — da coordinare necessariamente con la previsione del primo periodo del comma 2 («La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto») — contiene una specificazione che, ad una prima lettura, sembra avere lo scopo di assicurare al difensore di ottenere dal Giudice, a richiesta, non soltanto la liquidazione al termine di ogni fase o grado processuale, ma anche contestualmente al provvedimento che quella fase (ad esempio, cautelare) definisce. Dunque, il Collegio dovrà — a richiesta di parte — pronunciare, in uno al provvedimento che definisce le singole fasi del processo (e a maggior ragione il grado), anche sulla liquidazione delle spese, non più rinviabile ad un momento successivo all'adozione dei detti provvedimenti.

L'onorario e le spese sono liquidati osservando la tariffa professionale (ora i parametri per la liquidazione degli onorari agli avvocati di cui al d.m. n. 55/2014), in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità (ora valori medi dei parametri), tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (art. 82, comma 1, d.P.R. n.115/2002). In base alle specifiche disposizioni di cui al d.m. n. 55/2014 “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”.

In particolare, T.A.R. Lazio, II-quater, decr.coll. n. 6847/2017, ha parametrato il compenso spettante al difensore ammesso al gratuito patrocinio sia considerando la difficoltà dell'affare e i contrasti giurisprudenziali, che la quantità e il contenuto della corrispondenza che è risultato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il Giudice ha tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento (art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014). Tuttavia, secondo quanto previsto dalla circolare del Segretariato generale della Giustizia amministrativa n. 3284 del 16 febbraio 2015, resta sempre ferma per il Giudice la possibilità di liquidare l'onorario del difensore in misura equitativa.

Va evidenziato che nella specifica materia del patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà (art. 130 d.P.R. n.115/2002).

Il c.p.a. e le relative disposizioni di attuazione non contengono, invece, una esplicita disciplina relativa all'opposizione al decreto di liquidazione degli onorari spettanti al difensore dei patrocinati a spese dello Stato, tanto che secondo una risalente giurisprudenza, i decreti pronunziati nel processo amministrativo in materia di gratuito patrocinio non sarebbero reclamabili innanzi al Giudice amministrativo (v., seppure con riferimento alla liquidazione del compenso degli ausiliari del Giudice, Cons. St. V, n. 401/2014).

Di diverso avviso il parere dell'Ufficio Studi del 9 marzo 2016, che non pone in dubbio che contro il decreto di pagamento, ai sensi dell'art. 84 del d.P.R. n. 115/2002 sia consentita opposizione a norma dell'art. 170 del medesimo decreto. Il rito del procedimento di opposizione, è lo stesso che si applica in caso di opposizione a decreti di pagamento di spettanze a c.t.u., verificatori, commissari ad acta, che è stato riscritto dal d.lgs. n. 150/2014.

Di tale avviso anche la giurisprudenza del T.A.R. Campania (Napoli) I, ord. n. 3961/2016 che ritiene direttamente applicabile nel processo amministrativo il procedimento di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 in virtù della previsione di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo d.P.R. da considerarsi tuttora vigente in quanto non contemplato negli artt. 3 e 4 dell'All. 4 al c.p.a. (Norme di coordinamento e abrogazioni). La competenza funzionale a decidere, sempre secondo il TAR Napoli, spetta al Presidente dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica, con riferimento non solo all'ufficio ma anche alla persona del titolare di questo (Corte cost. n. 52/2017 e Corte cost. 53/ 2005; Cass. pen. S.U., n.6817/2007). Il procedimento ha natura di «autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto oggettivo patrimoniale», attribuita alla giurisdizione esclusiva del G.A.

In senso decisamente opposto, invece, la giurisprudenza più recente che ritiene che il reclamo/opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore in materia di gratuito patrocinio costituirebbe questione sottratta alla cognizione del Giudice Amministrativo: in tal senso, T.A.R. Puglia, Lecce, III, n.1061/2017 secondo cui spetta al Giudice Ordinario conoscere dell'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un Avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al Giudice Amministrativo, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo; né la menzionata disposizione, qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, ha introdotto un'ulteriore, eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A. (cfr. Cass. S.U. n. 26908/2016). Nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Roma, I ter, n.5163/2017. In particolare, osserva il Giudice capitolino che il diritto al compenso dei difensori di una parte ha natura di diritto soggettivo e non può essere degradato ad interesse legittimo, essendo estraneo rispetto alle materie di competenza del T.A.R. La proponibilità del ricorso al “capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento”, conseguentemente, non significa che lo stesso debba necessariamente coincidere con quello davanti al quale si è svolto il giudizio concernente il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato. Il d.lgs. n. 150/2011, art. 15 è infatti certamente volto a valorizzare (così come il previgente d.P.R. n. 115 del 2002, art.15) la prossimità organizzativa tra primo decidente e Giudice dell'opposizione (cfr. anche, in tal senso, Cass. n. 23020/ 2015), ma sempre sul presupposto che entrambi detti giudici appartengano al medesimo plesso giurisdizionale. Si tratta, quindi, di una norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione. Perciò non può ritenersi che con la disposizione in esame il legislatore abbia solo implicitamente inteso introdurre nell'ordinamento un'ulteriore e non prevista ipotesi di giurisdizione esclusiva.

Si evidenzia che, invece, qualora la contestazione abbia ad oggetto la mancata liquidazione al difensore del rimborso forfettario delle spese generali (oggi pari al 15% del compenso ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014), come ha affermato la Cass. III, n.18518/2013, occorre invece fare ricorso alla procedura della correzione di errore materiale, trattandosi di una componente delle spese generali, la cui misura è predeterminata dalla legge.

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