Richiesta di verificazione (art. 63)

Gabriele Carlotti

Inquadramento

Il comma 4 dell'art. 63 c.p.a. prevede che il giudice, qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedano particolari competenze tecniche, possa ordinare l'esecuzione di una verificazione. Dal tenore della disposizione si comprende che la scelta di ordinare, o no, una verificazione è riservata al giudice e, in particolare, al collegio (dal momento che l'art. 65, comma 2, c.p.a. stabilisce che la decisione sulla verificazione è sempre adottata dal collegio con ordinanza). Sennonché nulla vieta che una delle parti, se interessata allo svolgimento di accertamenti di natura tecnica che ritenga utili ai fini del decidere, possa presentare un'istanza in tal senso. Rimane fermo che una domanda del genere non vincola il giudice, dal momento che la verificazione, al pari della consulenza tecnica d’ufficio, sono sottratti alla disponibilità delle parti e affidati al prudente apprezzamento discrezionale del giudice. L’istanza, dunque, assume  il valore di una mera sollecitazione. Precisa l'art. 19, comma 2, c.p.a. che la verificazione deve essere affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio e munito di specifiche competenze tecniche. Completano la disciplina gli artt. 20 e 66 c.p.a., rispettivamente dedicati alla incompatibilità e alla ricusazione del verificatore, nonché alle regole processuali relative al subprocedimento di verificazione.

Formula

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL .... [1] SEZIONE .... [2]

RICHIESTA DI VERIFICAZIONE [3]

Nell'interesse di

- [PERSONA FISICA] .... [4], nato/a a .... il .... (C.F. ....), residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. ...., PEC: ...., fax ...., che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ...., in relazione al ricorso n. r.g. .... [5] proposto

- [PERSONA GIURIDICA], con sede legale in ...., via/piazza ...., n. ...., iscritta nel registro delle imprese di ...., n. ...., P.I. ...., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. ...., PEC: ...., Fax ...., che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ...., in relazione al ricorso n. r.g. [ ....] proposto.

CONTRO

[AMMINISTRAZIONE/ENTE/AUTORITÀ] .... [6], in persona del legale rappresentante pro tempore, [per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale/distrettuale dello Stato] [7], elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ....,

E NEI CONFRONTI DI

Sig./Sig.ra .... residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ....,

PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento ...., prot. n. ...., notificato in data ...., avente ad oggetto .... [8];

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso .... [9] .

PREMESSO IN FATTO

che, al fine di dimostrare le circostanze di fatto poste a fondamento del ricorso sopra indicato [OPPURE: di contestare, in punto di fatto, le allegazioni svolte dalla controparte con la memoria depositata il ....], si ritiene necessario, per la completezza dell'istruttoria, che sia disposta una verificazione, da affidare a un qualificato organismo verificatore, onde accertare: .... [10];

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l'art. 63, comma 4, c.p.a. consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione di una verificazione per l'accertamento di fatti;

[che, a questi fini, si reputa opportuno affidare lo svolgimento della verificazione al seguente organismo verificatore .... [11], trattandosi di organismo pubblico, estraneo alle parti in lite e istituzionalmente munito di specifiche competenze tecniche in materia di .... [12] ];

che sussistono, nella fattispecie, tutti i presupposti per ordinare la verificazione richiesta;

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale disporre, con ordinanza, l'esecuzione di una verificazione allo scopo di accertare le circostanze di fatto sopra indicate, da affidare preferibilmente a ...., in considerazione della natura tecnica degli accertamenti da svolgere.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che non è dovuto il contributo unificato, trattandosi di incidente processuale.

DEPOSITO INFORMATICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità telematiche [13] .

Luogo e data ....

Firma Avv. [14] ....

[1]Va indicato il tribunale amministrativo regionale avanti al quale pende la causa. L'istanza può essere indirizzata al Collegio o al presidente della sezione, qualora non sia ancora noto il Collegio investito della trattazione della causa.

[2]Nel caso di un tribunale amministrativo regionale articolato in più sezioni va indicata la sezione presso la quale è incardinato il giudizio.

[3]L'istanza è un atto di parte e, pertanto, debbono essere rispettati i limiti dimensionali e le specifiche tecniche stabiliti con il d.P.C.S. n. 167/2016, come modificato dal d.P.C.S. n. 127/2017. 

Va, tuttavia, segnalato che l'art. 1, comma 813, della l. 30 dicembre 2024, n. 207, ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2025,  l'originario comma 5 dell'art. 13-ter dell'allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, con gli attuali commi 5, 5-bis e 5-ter, i quali ora dispongono quanto segue: "5. Indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato.

5-bis. Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l'importo di cui al comma 5 tenendo conto dell'entità del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonché della complessità ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata.

5-ter. Si applica l'articolo 15.".

Al riguardo, l'Adunanza plenaria (Cons. St. ad. plen., n. 2/2025) ha chiarito che il comma 5 dell'art. 13-ter dell'allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, c. 813, della l. n. 207/2024, trova applicazione, in quanto norma processuale, anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025.

[4]Vanno indicate le generalità della parte nel cui interesse si presenta l'istanza.

[5]Inserire il numero di registro generale del ricorso.

[6]A titolo esemplificativo, nel caso di Ministero, il ricorso sarà proposto contro l'Amministrazione “in persona del Ministro in carica”; in caso di Comune, “in persona del Sindaco in carica” o della diversa Autorità indicata nello statuto comunale; in caso di un'autorità indipendente o altro ente pubblico o concessionario di pubblici servizi, “in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore”.

[7]In caso di amministrazioni statali, si applicano le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse, che prevedono il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competente (quella nel cui distretto ha sede il tribunale amministrativo regionale; v. artt. 1, l. n. 260/1958 e 10, comma 3, l. n. 103/1979). Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione (art. 10, comma 1, l. n. 103/1979).

[8]Appare utile indicare altresì una breve descrizione dell'oggetto e del contenuto del provvedimento.

[9]Indicare eventuali atti prodromici, preparatori o consequenziali di cui si chiede l'annullamento.

[10]Occorre indicare in modo dettagliato le circostanze di fatto che si intendano accertare. Occorre altresì che l'istanza rechi un'accurata spiegazione delle ragioni della ritenuta necessità della verificazione. Sebbene, infatti, il tribunale amministrativo regionale non sia vincolato alla richiesta di parte, nondimeno un ingiustificato e immotivato diniego, da parte del giudice, di disporre la verificazione potrebbe incidere sulla validità della sentenza, sotto il profilo del difetto di istruttoria.

[11]Nella richiesta può anche essere direttamente indicato l'organismo verificatore che si ritenga tecnicamente più idoneo a compiere gli accertamenti di fatto richiesti.

[12]Può anche essere individuato l'ambito materiale degli accertamenti reputati necessari.

[13] Ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, dell'allegato 2 al c.p.a., introdotto dall'art. 7, d.l. n. 168/2016, tutti gli adempimenti previsti dal Codice e dalle norme di attuazione inerenti ai giudizi introdotti con ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017, sono eseguiti con modalità telematiche, nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previsto dal comma 1 del predetto art. 13 e recante le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico (attualmente si tratta del d.P.C.S. 28 luglio 2021, pubblicato nella G.U.R.I. 2 agosto 2021, n. 183). Ai fini del deposito telematico, si dovranno utilizzare gli appositi moduli rinvenibili sul sito: www.giustizia-amministrativa.it e direttamente sul S.i.G.A. (Sistema informativo della Giustizia Amministrativa). Si segnala che l'obbligo, di cui all'art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016, di depositare una copia cartacea conforme all'originale telematico del ricorso e degli scritti difensivi, è venuto meno per effetto della sopravvenuta abrogazione del predetto comma 4 ad opera dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 28/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 70/2020.

[14]Per i ricorsi depositati in giudizio dopo la data del 1° gennaio 2017 e, quindi, soggetti alla normativa sul processo amministrativo telematico (PAT), l'atto di parte sottoscritto dal difensore, deve essere redatto in forma di PDF nativo digitale sottoscritto con firma PAdES e depositata in giudizio con le modalità telematiche previste dalle regole tecnico-operative del PAT (attraverso il Modulo Deposito Atto/Documenti, Atti, Tipologia: Altro).

Commento

Nella prassi la verificazione, a differenza della consulenza (disposta in genere allorquando il giudice abbia bisogno di acquisire valutazioni di carattere tecnico), è ordinata di solito per accertare fatti, nel caso in cui detti accertamenti postulino il possesso di particolari conoscenze specialistiche e non di carattere giuridico. La giurisprudenza amministrativa ha, difatti, individuato la differenza tra verificazione e consulenza tecnica, oltre che nella diversità delle categorie di soggetti a cui, rispettivamente, possano essere affidati l'uno o l'altro incarico, nella circostanza che la prima non è diretta ad esprimere valutazioni e a fornire un giudizio tecnico, ma si limita alla effettuazione di un mero accertamento tecnico scevro, di regola, di un elevato contenuto valutativo. In questo senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di cassazione le quali hanno affermato che la verificazione, nel processo amministrativo, è uno strumento processuale cognitivo e non valutativo di fatti e che il parere, in cui la verificazione si compendia, oltre alla rilevazione del dato storico, contiene esclusivamente valutazioni tecnico-fattuali e non giuridiche. Nei medesimi termini il Consiglio di Stato (Cons. St. IV, n. 7303/2020) ha osservato che la verificazione consiste essenzialmente in un accertamento volto a completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dagli atti di causa; la consulenza tecnica, al contrario, consiste in una valutazione di situazioni sulla base di specifiche cognizioni tecniche e ciò spiegherebbe perché il Codice non abbia previsto che la verificazione si svolga nel pieno contraddittorio tra le parti, come avviene nella consulenza tecnica d'ufficio.

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