Domanda per l'acquisizione di informazioni e documenti nella disponibilità della pubblica amministrazione (art. 64)

Gabriele Carlotti

Inquadramento

Il comma 3 dell'art. 64 c.p.a. stabilisce che il giudice, anche d'ufficio, può disporre l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione. La precisazione incidentale secondo cui il giudice può provvedere anche d'ufficio implica che una parte possa sollecitare il giudice in tal senso con un'apposita istanza. La previsione normativa è generica e, dunque, sono molteplici le ragioni alla base delle eventuali richieste di acquisizione e queste ultime possono avere differenti oggetti. A differenza dell'analogo istituto previsto dall'art. 63, comma 1, c.p.a., l'acquisizione di documenti e informazioni: a) può essere disposta soltanto nei confronti della pubblica amministrazione (anche se si tratti di amministrazione differente da quella resistente in giudizio); b) riguarda genericamente informazioni e non necessariamente chiarimenti; c) concerne informazioni e documenti che possano risultare utili ai fini del decidere.

Formula

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL .... [1] SEZIONE .... [2]

RICHIESTA DI DOCUMENTI/CHIARIMENTI [3]

Nell'interesse di

- [PERSONA FISICA] [4], nato/a a .... il .... (C.F. ....), residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. ...., PEC: ...., fax ...., che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ...., in relazione al ricorso n. r.g. .... [5] proposto

- [PERSONA GIURIDICA], con sede legale in ...., via/piazza ...., n. ...., iscritta nel registro delle imprese di ...., n. ...., P.I. ...., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., C.F. ...., PEC: ...., fax ...., che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ...., in relazione al ricorso n. r.g. [ ....] proposto

CONTRO

[AMMINISTRAZIONE/ENTE/AUTORITÀ] [6], in persona del legale rappresentante pro tempore, [per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale/distrettuale dello Stato] [7], elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ....,

E NEI CONFRONTI DI

Sig./Sig.ra .... residente in ...., via/piazza .... n. ...., elettivamente domiciliato/a in ...., via/piazza ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ....,

PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento ...., prot. n. ...., notificato in data ...., avente ad oggetto .... [8];

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso .... [9] .

PREMESSO IN FATTO

che in data .... l'Amministrazione resistente [10], nel costituirsi in giudizio, ha depositato, tra gli altri, i seguenti documenti: ....;

1) che, nell'atto n. ...., emesso il ...., si menziona il provvedimento n. .... che, però, si trova nella disponibilità di una diversa amministrazione [11] e, segnatamente, è conservato presso ....;

OPPURE

2) che in detti documenti si fa riferimento a circostanze che si presentano in contrasto con quanto risultante a questa parte;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) che è utile, per fini di difesa e per completezza dell'istruttoria, chiedere all'Amministrazione resistente [OPPURE alla .... [12] ] di produrre il seguente documento: .... [13];

OPPURE

2) che, onde conoscere quale sia effettivamente ...., è utile che l'Amministrazione resistente [OPPURE la ....] comunichi per iscritto [14] le seguenti informazioni: .... [15];

che, pertanto, sussistono i presupposti per provvedere a norma dell'art. 64, comma 3, c.p.a.;

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale richiedere all'Amministrazione resistente [OPPURE: alla ....], di provvedere, con ogni consentita urgenza, agli adempimenti sopra indicati, trattandosi di acquisizioni rilevanti ai fini della decisione.

Con riserva di dedurre ulteriormente nel corso di causa.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che non è dovuto il contributo unificato, trattandosi di incidente processuale.

DEPOSITO INFORMATICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 2, c.p.a., il presente atto è depositato con modalità [16] .

Luogo e data ....

Firma Avv. [17] ....

Va indicato il tribunale amministrativo regionale avanti al quale pende la causa.

Nel caso di un tribunale amministrativo regionale articolato in più sezioni va indicata anche la sezione presso la quale è incardinato il giudizio.

L'istanza è un atto di parte e, pertanto, debbono essere rispettati i limiti dimensionali e le specifiche tecniche stabiliti con il d.P.C.S. n. 167/2016, come modificato dal d.P.C.S. n. 127/2017.

Va, tuttavia, segnalato che l'art. 1, comma 813, della l. 30 dicembre 2024, n. 207, ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'originario comma 5 dell'art. 13-ter dell'allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, con gli attuali commi 5, 5-bis e 5-ter, i quali ora dispongono quanto segue: "5. Indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato.

5-bis. Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l'importo di cui al comma 5 tenendo conto dell'entità del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonché della complessità ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata.

5-ter. Si applica l'articolo 15.".

Al riguardo, l'Adunanza plenaria (Cons. St. ad. plen., n. 2/2025) ha chiarito che il comma 5 dell'art. 13-ter dell'allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, c. 813, della l. n. 207/2024, trova applicazione, in quanto norma processuale, anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025.

Vanno indicate le generalità della parte nel cui interesse si presenta l'istanza.

Inserire il numero di registro generale del ricorso.

A titolo esemplificativo, nel caso di Ministero, il ricorso sarà proposto contro l'Amministrazione “in persona del Ministro in carica”; in caso di Comune, “in persona del Sindaco in carica” o della diversa Autorità indicata nello statuto comunale; in caso di un'autorità indipendente o altro ente pubblico o concessionario di pubblici servizi, “in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore”.

In caso di amministrazioni statali, si applicano le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse, che prevedono il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competente (quella nel cui distretto ha sede il tribunale amministrativo regionale; v. artt. 1, l. n. 260/1958 e 10, comma 3, l. n. 103/1979). Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione (art. 10, comma 1, l. n. 103/1979).

Appare utile indicare altresì una breve descrizione dell'oggetto e del contenuto del provvedimento.

Indicare eventuali atti prodromici, preparatori o consequenziali di cui si chiede l'annullamento.

Viene indicata l'amministrazione resistente, ma l'esigenza di acquisire informazioni e documenti dalla pubblica amministrazione potrebbe sorgere in relazione a produzioni documentali effettuate da una parte privata.

L'acquisizione di informazioni e documenti, ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a., può essere ordinata dal giudice amministrativo anche nei confronti di un'amministrazione diversa da quella resistente ed estranea al giudizio (in questo caso l'art. 64, comma 3, c.p.a. è equiparabile sul piano funzionale all'istituto disciplinato dall'art. 213 c.p.c.).

Occorre esattamente la denominazione dell'amministrazione, se differente da quella resistente in giudizio.

Si deve descrivere esattamente il documento del quale sia chiesta l'acquisizione. Sotto questo profilo si realizza una sorta di “accesso endoprocessuale”, intermediato da un provvedimento giurisdizionale motivato sul punto della utilità, ai fini del decidere, della relativa acquisizione.

Sebbene le informazioni possano essere fornite dall'amministrazione (ossia da un suo rappresentante) anche verbalmente in occasione dell'udienza o della camera di consiglio (qualora si tratti di richiesta rivolta all'amministrazione evocata in giudizio: in questo caso l'art. 64, comma 3, c.p.a. è equiparabile sul piano funzionale all'istituto disciplinato dall'art. 213 c.p.c., disposizione quest'ultima recentemente novellata (ma applicabile a decorrere dal 28 febbraio 2023 e per i giudizi instaurati dopo tale data) dall'art. 3, comma 15, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e s.m.i. (c.d. “Riforma Cartabia”), con l'introduzione dell'obbligo per la pubblica amministrazione interpellata di rispondere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento giurisdizionale o, in alternativa, di comunicare entro il medesimo termine le ragioni del diniego.

Occorre indicare esattamente l'oggetto delle informazioni richieste.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, dell'allegato 2 al c.p.a., introdotto dall'art. 7, d.l. n. 168/2016, tutti gli adempimenti previsti dal Codice e dalle norme di attuazione inerenti ai giudizi introdotti con ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017, sono eseguiti con modalità telematiche, nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previsto dal comma 1 del predetto art. 13 e recante le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico (attualmente si tratta del d.P.C.S. 28 luglio 2021, pubblicato nella G.U.R.I. 2 agosto 2021, n. 183). Ai fini del deposito telematico, si dovranno utilizzare gli appositi moduli rinvenibili sul sito: www.giustizia-amministrativa.it e direttamente sul S.i.G.A. (Sistema informativo della Giustizia Amministrativa). Si segnala che l'obbligo, di cui all'art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016, di depositare una copia cartacea conforme all'originale telematico del ricorso e degli scritti difensivi, è venuto meno per effetto della sopravvenuta abrogazione del predetto comma 4 ad opera dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 28/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 70/2020.

Per i ricorsi depositati in giudizio dopo la data del 1° gennaio 2017 e, quindi, soggetti alla normativa sul processo amministrativo telematico (PAT), l'atto di parte sottoscritto dal difensore, deve essere redatto in forma di PDF nativo digitale sottoscritto con firma PAdES e depositata in giudizio con le modalità telematiche previste dalle regole tecnico-operative del PAT (attraverso il Modulo Deposito Atto/Documenti, Atti, Tipologia: Altro).

Commento

Tale istanza può trovare utile applicazione soltanto in riferimento ad atti e documenti formati ovvero custoditi dall'Amministrazione, per i quali, non essendovi un immediato e generalizzato accesso da parte del privato, più difficile potrebbe risultare l'assolvimento dell'onere della prova della parte (T.A.R. Napoli VI, n. 1487/2020). La giurisprudenza amministrativa ha affermato che il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata ottemperanza dell'amministrazione a un ordine di acquisizione delle informazioni e dei documenti nella disponibilità dell'amministrazione medesima. Inoltre, con specifico riferimento alle controversie elettorali (in cui si registrano significative asimmetrie informative tra l'amministrazione e le parti private), si è chiarito che l'onere della prova a carico del ricorrente si presenta attenuato; sicché nell'ambito di tali cause, possono trovare più lata applicazione i poteri ufficiosi di acquisizione probatoria, riconosciuti al giudice dal comma 3 dell'art. 64 c.p.a.

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