Decreto Legge - 16/07/2020 - n. 76 art. 15 - Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzataAgenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata 1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "Entro il 31 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 ottobre 2020"; le parole "triennio 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2020-2023" e le parole "condivise" sono sostituite dalle seguenti: "e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi"1; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentiti le associazioni imprenditoriali, gli ordini e le associazioni professionali, completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare2: a) le attivita' soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attivita' soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19,19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione; b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla liberta' di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti; c) i procedimenti da semplificare; d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti; e) i procedimenti per i quali l'autorita' competente puo' adottare un'autorizzazione generale; f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea. 1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all'Unione delle province d'Italia e all'Associazione nazionale dei comuni italiani."3; c) al comma 2, le parole "Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse; d) al comma 3, le parole "con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive" sono soppresse; e) al comma 4, le parole "per l'edilizia e per l'avvio di attivita' produttive" sono soppresse. 2. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 178, le parole "per l'approvazione" sono soppresse. 2-bis. All'articolo 53, comma 6, alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "i compensi" sono inserite le seguenti: "e le prestazioni"4. 3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica5. 3-bis. All'articolo 7, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa" sono inserite le seguenti: ", anche in formato digitale,"6. [1] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione. [2] Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione. [3] Capoverso modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione. [4] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione. [5] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione. [6] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in sede di conversione. InquadramentoLa disposizione modifica l'art. 24 del d.l. n. 90/2014, prevedendo l'adozione di un'Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023. È prevista, in particolare, la ricognizione delle procedure al fine di individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19,19-bis e 20 della l. n. 241/1990, nonché quelle che potranno essere soggette a mero obbligo di comunicazione; ciò al fine di poter dare inizio ad un percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti alla eliminazione delle autorizzazioni, degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non indispensabili, ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti, estendendo l'ambito delle attività liberamente esercitabili, nonché gli adempimenti ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'adeguamento della normativa statale a quella europea. Viene esteso l'ambito di applicazione della modulistica unificata e standardizzata, ora limitato ai procedimenti in materia di edilizia e di avvio ed esercizio delle attività produttive, al fine di assicurare l'omogeneità sul territorio nazionale della documentazione e delle informazioni richieste dalla pubblica amministrazione ai privati per la presentazione di istanze, dichiarazioni, segnalazioni, garantendo anche la conoscibilità degli adempimenti e degli oneri amministrativi a loro carico. La misura di cui al comma 2 introduce, inoltre, una semplificazione in materia di approvazione del bilancio della Scuola nazionale dell'amministrazione, indispensabile per garantire la piena efficienza amministrativa dell'Ente. BibliografiaCaringella, Codice dei contratti pubblici, Milano, 2021; Caringella, Giustiniani, Mantini, I contratti pubblici, Roma, 2021; Caringella, Manuale ragionato di diritto amministrativo, III ed., Roma, 2021, Roma; Caringella, Manuale di diritto amministrativo, Parte Generale e Speciale, XV edizione, Roma, 2022. |