La Corte di giustizia si pronuncia in tema di diritto all'informazione nei procedimenti penali

La Redazione
02 Agosto 2022

Per la Corte di giustizia il diritto dell'Unione europea osta a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dei diritti sanciti dalle direttive europee dev'essere invocata dal beneficiario di detti diritti entro un termine determinato, a pena di decadenza, quando questo termine inizia a decorrere ancor prima che l'interessato sia stato informato, in una lingua che egli parla o comprende, da un lato, dell'esistenza e della portata del suo diritto all'interpretazione e alla traduzione e, dall'altro, dell'esistenza e del contenuto del documento fondamentale in questione nonché degli effetti collegati a quest'ultimo.

La Corte di giustizia UE con sentenza del 1° agosto 2022, causaC‑242/22 PPU, ha dichiarato che l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, nonché l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, letti alla luce dell'articolo 47 e dell'articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dei diritti sanciti da dette disposizioni di tali direttive dev'essere invocata dal beneficiario di detti diritti entro un termine determinato, a pena di decadenza, quando questo termine inizia a decorrere ancor prima che l'interessato sia stato informato, in una lingua che egli parla o comprende, da un lato, dell'esistenza e della portata del suo diritto all'interpretazione e alla traduzione e, dall'altro, dell'esistenza e del contenuto del documento fondamentale in questione nonché degli effetti collegati a quest'ultimo.