Fascicolo telematico: limiti di accesso per la parte in assenza del proprio difensore

Redazione scientifica
11 Novembre 2022

Il Consiglio di Stato chiarisce se il soggetto parte di un processo può accedere al fascicolo telematico anche senza l'ausilio del proprio difensore.

Considerando che, nel corso di un procedimento, l'ordinaria acquisizione di informazioni avviene tramite il proprio difensore, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sui limiti di accesso al fascicolo telematico per la parte in sua assenza.

L'art. 23 del Codice del processo amministrativo consente alle parti l'accesso personale al fascicolo informatico nei soli casi di “giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.”

In tal modo, la possibilità di accesso deve essere circoscritta ai seguenti casi:

  • qualora sia ammessa la difesa personale innanzi al giudice amministrativo;
  • qualora la parte non abbia ancora conferito alcun mandato difensivo;
  • in ulteriori casi particolari e residuali, concepibili in astratto, ma che il richiedente ha l'onere di prospettare nella propria istanza, una volta che sia assicurata la difesa tecnica e l'esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Principi alla base di tale disciplina sono la certezza delle situazioni giuridiche e il regolare svolgimento del processo.

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