Revisione dei prezzi: condizioni di applicabilità e onere della prova
21 Novembre 2022
La questione oggetto del giudizio. La vicenda ha ad oggetto una procedura di gara indetta da una società per la realizzazione di un sistema di fornitura di strumenti ad enti sanitari regionali. All'esito della gara la società ricorrente, aggiudicataria di alcuni lotti, sottoscriveva la relativa convenzione che stabiliva, più nel dettaglio, che i prezzi delle forniture dovessero intendersi fissi per tutta la durata della convenzione - senza possibilità di revisione o aumento degli stessi - e che il rischio relativo a tali prezzi dovesse gravare unicamente sul fornitore.
L'aggiudicataria, tuttavia, domandava alla committente il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti e, a fronte di tale richiesta, quest'ultima avviava un'istruttoria, all'esito della quale l'istanza di adeguamento dei prezzi veniva rigettata.
Avverso tale diniego veniva quindi proposto ricorso da parte della società aggiudicataria.
Il ragionamento del Collegio. Il T.A.R. Lombardia ritiene la fattispecie riconducibile al dettato di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 che fa salva, per i contratti stipulati dai soggetti aggregatori (come la società resistente) l'applicazione dell'art. 1 comma 511 della legge n. 208/2015.
Tale ultima disposizione consente, a sua volta, la revisione del corrispettivo ove si sia verificata una variazione del prezzo dei beni uguale o superiore al 10%, tale da alterare in misura significativa l'equilibrio contrattuale. Il procedimento di revisione impone, però, l'intervento (che nel caso di specie è mancato) di un'autorità indipendente o dell'Agcm, anche al fine di accertare l'effettivo aumento del prezzo dei beni.
Inoltre, osserva il Collegio, il generico riferimento all'esistenza di “circostanze impreviste e imprevedibili” (che, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del d.lgs n. 50/2016, imporrebbero un adeguamento dei prezzi), non è da solo sufficiente a giustificare la revisione, essendo comunque onere dell'operatore offrire adeguata e idonea prova degli eventi che abbiano cagionato l'aumento dei prezzi della specifica fornitura.
Conclusionii. Il T.A.R. Lombardia, quindi, respinge il ricorso, ritenendo che l'art. 106 del d.lgs n. 50/2016 (e, più in generale, tutti i meccanismi contrattuali di adeguamento del corrispettivo) imponga uno specifico onere della prova a carico dell'appaltatore, che non può “pretendere” di azzerare il fisiologico rischio di impresa, rientrante nella normale alea del contratto.
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