Interruzione del processo per fallimento di una delle parti e decorrenza del termine per la riassunzione

La Redazione
24 Novembre 2022

In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica e il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte.

Nell'ambito di un giudizio promosso da una società per ottenere l'ammissione in prededuzione del proprio credito al passivo di una società in amministrazione straordinaria, si assisteva all'interruzione del procedimento per conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, con conseguente onere di riassunzione da parte dell'opponente. Il Fallimento ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi, per quanto d'interesse, della nullità del procedimento di primo grado per tardiva riassunzione del processo.

Sul tema dell'individuazione del dies a quo della decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto per la dichiarazione di fallimento di una delle parti sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 12154/2021 affermando che «in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario». In altri termini, la decorrenza del termine per la riassunzione viene ancorata alla conoscenza dell'ordinanza che dichiara formalmente l'interruzione «al fine di garantire la massima certezza e di rispettare al meglio il principio di proporzionalità nell'applicazione di disposizioni che, stabilendo una decadenza, limitano il diritto di accesso alla giustizia».

Nel caso di specie, l'art. 43 l. fall. trova applicazione in via analogica trattandosi non di un'interruzione per sopravvenuto fallimento di una delle parti, ma per sopravvenuta carenza di capacità processuale dell'organo rappresentativo della procedura concorsuale a seguito della conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.