La conservazione dei dati contabili in formato digitale nel reato di bancarotta documentale

La Redazione
29 Novembre 2022

La Suprema Corte, pronunciandosi in tema di bancarotta semplice documentale, coordina l'obbligo di conservazione delle scritture contabili con la possibilità che le stesse vengano tenute su un supporto informatico. Ma cosa succede se il supporto è malfunzionante e non consente il recupero di tali dati?

La Corte d'appello confermava la sentenza di condanna dell'amministratore di un Società a responsabilità limitata, fallita nel 2013, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale. Avverso tale sentenza lo stesso proponeva ricorso in Cassazione, articolando nei cinque motivi di ricorso diverse censure in ordine ad entrambi i capi di imputazione. Con riferimento alla bancarotta documentale, l'amministratore lamentava come la propria responsabilità fosse stata affermata nonostante i libri contabili asseritamente non tenuti erano invece stati conservati in formato digitale in maniera pienamente accessibile da parte del curatore fallimentare. Gli stessi si trovavano in un hard disk che tuttavia risultava malfunzionante, difetto tuttavia non attribuibile, a suo stesso dire, all'imputato.

La Suprema Corte, a definizione della vertenza, cita il consolidato orientamento secondo il quale la possibilità di tenere libri, repertori, scritture e documentazione con strumenti informatici, facoltà consentita dall'art. 2215-bis c.c., non solleva l'organo amministrativo dall'obbligo di tenuta dei libri contabili, del loro puntuale aggiornamento e della loro conservazione che consenta in qualunque momento la consultazione. La mancata osservazione di questi obblighi comporta l'integrazione del reato di cui all'art. 217, comma 2, l. fall. (si veda anche Cass pen. n. 12724/2020).

A ciò consegue l'obbligo dell'amministratore di prevenire il malfunzionamento del dispositivo sul quale sono conservati o comunque di reagire tempestivamente a tale malfunzionamento e procedere al recupero dei dati.

Nel caso di specie, la condanna dell'amministratore è stata conseguenza del non aver, lo stesso, predisposto modalità surrogatorie di conservazione dei libri contabili nonché perché non provvedeva a recuperare i documenti contabili in seguito al malfunzionamento al fine di metterli a disposizione degli organi fallimentari. Per tale motivo, i motivi di ricorso volti a contestare i presupposti per la sussistenza del reato di bancarotta documentale semplice sono stati ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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