Sul superamento della percentuale di subappalto ammessa per la gara
30 Novembre 2022
Il caso. Il TAR ha respinto il ricorso con il quale l'impresa ha contestato la mancata esclusione del RTI aggiudicatario di un lotto della gara, in quanto dalla sua dichiarazione di voler subappaltare sia la quota del 100% dei servizi di manutenzione del verde, sia la quota del 15% del servizio sgombero neve, sarebbe derivato il superamento della soglia del 50% del valore dell'appalto, quale limite indicato dalla disciplina di gara.
È stato rilevato, infatti, che l'aggiudicataria aveva inteso subappaltare per il lotto affidatole solo il 100% del servizio di manutenzione delle opere in verde e non anche il 15% del servizio di “sgombero neve” e “spargimento sale” la cui dichiarazione di subappalto riguardava esclusivamente altri lotti.
Cosicché l'aggiudicataria si sarebbe limitata a dichiarare di voler usufruire del subappalto qualificante limitatamente a lotti diversi da quello aggiudicato, ossia quelli per i quali era previsto un importo posto a base di gara maggiore, ciò al fine di coprire la quota residua di qualificazione del 15%, non posseduta in proprio.
Ma per il lotto per il quale è stato proposto ricorso la controinteressata era qualificata per l'intero servizio di sgombero neve e spargimento sale, non avendo, pertanto, in relazione ad esso, la necessità di avvalersi del subappalto qualificante.
Cosicché è stato confermato l'orientamento a cui è addivenuta la giurisprudenza, secondo la quale “il subappalto, inoltre, è soggetto ad autorizzazione e l'eventuale superamento della percentuale ammessa non sarebbe autorizzabile nella fase esecutiva del rapporto, per cui eventuali violazioni dei limiti del subappalto consentito possono valere nella successiva fase di esecuzione, mentre la eventuale incompletezza delle indicazioni e dei documenti concernenti la identità e la qualificazione dei subappaltatori indicati in sede di offerta preclude la possibilità di esercitare la facoltà di subappalto, ma non determina la esclusione dell'offerente che partecipa alla procedura, ove non venga in rilievo il diverso profilo del difetto di qualificazione di quest'ultimo in relazione alle prestazioni interessate dal subappalto” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3696).
L'eventuale superamento delle percentuali di subappalto, in conclusione, non potrebbe comunque comportare l'esclusione del concorrente dalla gara, potendo al più comportare l'esclusione del subappalto nella fase di esecuzione delle opere.
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