Sequestro giudiziario di titolo di credito all'ordine girato ad un terzo1. Bussole di inquadramentoL'oggetto del sequestro giudiziario di beni Ai sensi dell'art. 670, n. 1, c.p.c. il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea. Il sequestro giudiziario di beni è una misura cautelare strumentale alla conservazione ed alla gestione di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni oggetto di una controversia, attuale o anche soltanto potenziale. Profili generali del regime di circolazione dei titoli di credito Il titolo di credito è un documento che prova l'esistenza di un diritto di esigere una somma di denaro o altra prestazione (per esempio, consegna della merce), assicura la possibilità di farlo valere direttamente, e ne consente il trasferimento ad altre persone. Le modalità di circolazione dei titoli di credito consentono di classificare gli stessi essenzialmente in: titoli al portatore, titoli all'ordine, titoli nominativi. Il titolo al portatore, disciplinato dagli artt. 2003-2007 c.c., si trasferisce mediante la semplice consegna, con la conseguenza che il possessore può esercitare il diritto indicato nel titolo a fronte della mera presentazione dello stesso. Il titolo all'ordine, regolato dagli artt. 2008-2020 c.c., si trasferisce invece mediante girata. Ne deriva che il possessore è legittimato all'esercizio del diritto ivi indicato solo a fronte di una serie continua di girate. Infine nei titoli nominativi il trasferimento si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o mediante il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare e la legittimazione al pagamento è data dall'intestazione contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
I titoli di credito sono un mezzo di pagamento?
No, poiché la cessione o la girata avvengono pro solvendo e non pro soluto Il debitore non può ritenersi liberato, con la consegna delle cambiali in pagamento al creditore, in quanto la consegna dei titoli cambiari non equivale, in alcun modo, a pagamento satisfattivo della pretesa creditoria azionata, dovendo il debitore provare l'avvenuto pagamento dei titoli consegnati, avendo la cambiale natura di strumento per la circolazione del credito e non di pagamento, ed avvenendo la cessione o la girata pro solvendo e non pro soluto, ove non differentemente ed espressamente pattuito (Trib. Trento, n. 888/2015).
Domanda
Cosa implica la clausola di non trasferibilità dell'assegno?
Rende il titolo a legittimazione invariabile La clausola di intrasferibilità degli assegni, disciplinata dall'art. 43 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, trasforma il titolo di credito in titolo a legittimazione invariabile, con preclusione alla circolazione sia sul piano cartolare che con riguardo alla cessione ordinaria, con l'unica eccezione costituita dalla possibilità, da parte del prenditore, di effettuare la girata ad un banchiere per il solo incasso, mentre non è legittimo l'inserimento nella circolazione dell'assegno del sottoscrittore di esso «per garanzia e conoscenza», in quanto in tal caso la clausola verrebbe utilizzata con funzione di girata piena in favore del sottoscrittore, in violazione del disposto del predetto art. 43, e ciò determinerebbe una responsabilità a carico della banca (Cass. II, n. 3785/2010).
Domanda
È ammesso il pegno dei titoli all'ordine?
Si e si attua mediante spossessamento del debitore pignoratizio Il pegno di titoli di credito, quale vero e proprio diritto reale limitato sui titoli, si attua mediante spossessamento del debitore pignoratizio e deve, ai fini dell'efficacia erga omnes del vincolo sul diritto cartolare, essere attuato sul titolo (art. 1997 c.c.). Trattandosi di titoli all'ordine, la legittimazione del creditore pignoratizio all'esercizio del diritto cartolare trae fondamento da una serie continua di girate; onde è alla cosiddetta legge di circolazione del titolo che occorre far riferimento per valutare se il diritto di garanzia sia validamente sorto (cfr. Cass. I, n. 10526/1998 che ne ha inferito la sufficienza ex art. 2003 c.c. della consegna, per i titoli al portatore; la necessità che il possesso sia qualificato dalla girata, per i titoli all'ordine; l'indispensabile adempimento della duplice intestazione di cui all'art. 2021 c.c., per i titoli nominativi). Orientamento della Corte di Cassazione È inammissibile il sequestro giudiziario di cambiali che siano in possesso di persona diversa del contraente diretto La S.C. ha chiarito, da lungo tempo, che non è ammissibile il sequestro giudiziario di cambiali che, a seguito di una serie continua di girate, siano in possesso di persona diversa dal contraente diretto di chi richiede il sequestro, in quanto, ai sensi dell'art. 1994 c.c. il terzo portatore di un titolo di credito in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione non è soggetto a rivendicazione, onde nei suoi confronti non può essere invocato quello jus ad rem, che si fonda soltanto su un rapporto diretto sottostante all'emissione o al trasferimento e che costituisce il presupposto della misura cautelare, basataa sulla possibilità di una controversia sulla proprietà o sul possesso (Cass. I, 17 gennaio 1985, in Banca borsa e tit. cred., 1986, n. 3, II, 280). In sostanza, laddove si tratti di titoli trasferibili, riguardo ai quali è ben possibile che essi siano stati oggetto di ulteriore girata, non può adottarsi un provvedimento di sequestro giudiziario, che potrebbe, infatti, risolversi in pregiudizio dei terzi di buona fede. Peraltro, neppure potrebbe configurarsi in una fattispecie simile una controversia sulla proprietà o sul possesso in quanto le eccezioni relative al rapporto fondamentale attengono non già al diritto sul titolo ma al diritto menzionato nel titolo. In altri termini, la controversia non riguarda la proprietà o il possesso del titolo di credito, ma lo coinvolge solo indirettamente perché in realtà verte sul rapporto obbligatorio sottostante al titolo. Orientamenti di merito È inammissibile il sequestro giudiziario di titoli di credito La prevalente giurisprudenza di merito afferma di qui l'inammissibilità del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. di un titolo di credito, in quanto tale provvedimento, ove emesso, si risolverebbe nell'inibizione della girata ovvero della efficacia esecutiva del titolo, con un'evidente alterazione del regime di circolazione del medesimo (v., di recente, Trib. Napoli, XII, 2 dicembre 2019). 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizio Il sequestro giudiziario può essere concesso quando vi sia una controversia sulla proprietà o il possesso di beni e sia opportuno provvedere alla loro custodia o gestione temporanea. Il periculum in mora tipico del sequestro giudiziario di beni è costituito dall'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene controverso. La prima forma di periculum che può venire in rilievo a fronte della domanda di concessione di un sequestro giudiziario è quindi quella concernente l'opportunità di una custodia o gestione temporanea del bene che, qualora lasciato nella disponibilità del convenuto sino all'emanazione della decisione di merito, potrebbe essere danneggiato o disperso, così vanificando la fruttuosità dell'eventuale esecuzione in forma specifica per la consegna del bene al termine della lite. Questa situazione può verificarsi, ad esempio, laddove nelle more dell'emanazione della pronuncia di merito la natura “produttiva” del bene renda opportuna la custodia del medesimo (v., ex ceteris, Trib. Monza, 17 aprile 2001; Trib. Napoli, 21 settembre 1999, in Gius, 2000, n. 4, 455; Trib. Bologna, 13 gennaio 1997, in DF, II, 1032; Trib. Pescara, 7 agosto 1995, in Giur. Merito, 1996, 242). Mediante la richiesta di un sequestro giudiziario di beni mobili la parte ricorrente può, in secondo luogo, tutelarsi dal pericolo derivante dall'art. 1153 c.c., ossia dalla possibilità che un terzo di buona fede acquisiti il bene a titolo originario dal sequestrato: a riguardo è opportuno ricordare che, sebbene l'art. 111 c.p.c. disponga in via generale che la decisione resa tra le parti originarie ha effetto anche nei confronti dell'avente causa, fa salvo il caso dell'acquisto in buona fede dei beni mobili ai sensi dell'art. 1153 c.c. In altri termini, l'emanazione del sequestro giudiziario è in questo caso funzionale a sottrarre la materiale disponibilità del bene a colui che potrebbe far acquistare ad un terzo l'acquisto a titolo originario a seguito della consegna Aspetti preliminari Competenza Se la domanda cautelare è proposta prima dell'inizio del giudizio di merito la competenza spetta in linea di principio, ex art. 669-ter c.p.c., al giudice competente per la controversia di merito. Se invece la domanda è proposta in corso di causa va formulata al giudice assegnatario della stessa. Contenuto del ricorso proposto ante litem È costante in giurisprudenza il principio in forza del quale, a pena di inammissibilità, nel ricorso proposto ante causam devono essere adeguatamente evidenziati il petitum e la causa petendi della controversia di merito che nel caso considerato deve essere necessariamente incardinata in quanto il sequestro giudiziario è una misura cautelare conservativa, a strumentalità c.d. strutturale o rigida. È stato più volte affermato il principio per il quale nel ricorso cautelare, l'indicazione della causa di merito, con riferimento a petitum e causa petendi, è necessaria a pena di nullità, tenendo conto delle disposizioni generali espresse dall'art. 125 c.p.c. che integrano quelle dell'art. 669-bis c.p.c. sul contenuto del ricorso in materia cautelare (tra le molte, Trib. Ivrea, 16 ottobre 2007, in Giur. merito, 2008, 1, 131; Trib. Rovereto, 14 giugno 2004, Trib. L'Aquila, 23 ottobre 2003). Peraltro, se alcune decisioni ritengono che gli elementi dell'edictio actionis della domanda cautelare possano desumersi anche implicitamente dal ricorso (Trib. L'Aquila, 23 ottobre 2003, Trib. Monza, 24 gennaio 2000), altre pronunce, in una prospettiva più rigorosa, escludono tale possibilità (Trib. Ivrea, 16 ottobre 2007, cit.; Trib. Modena, 16 giugno 1999). Onere della prova In conformità alle regole generali espresse dall'art. 2697 c.c. è il ricorrente a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, ossia il fumus boni juris ed il periculum in mora. Sul fumus boni juris, non è necessaria la piena delibazione della fondatezza della pretesa, ma solo la formulazione di un giudizio di probabilità che, essendo stato il sequestro richiesto in corsa di causa, si sostanzia nell'accertamento della verosimile fondatezza della domanda proposta dalla parte istante con l'instaurazione del giudizio di merito. Tale valutazione, necessariamente sommaria, è da svolgersi allo stato degli atti e si risolve nella comparazione tra l'attendibilità delle reciproche prospettazioni articolate da entrambe le parti (cfr. in tal senso Trib. Taranto, 20 ottobre 1995, in Giur. it., 1996, I, 2, 340). D'altronde, la stessa giurisprudenza di legittimità, anteriormente all'introduzione del rito cautelare uniforme, ha espressamente manifestato la sua adesione a quest'ultima opinione, per un verso, chiarendo che, “qualora si controverta sulla restituzione di una cosa da altri detenuta, il sequestro giudiziario può essere concesso soltanto se, in relazione al fumus boni iuris, sussista, oltre la possibilità di accoglimento della pretesa di chi ha richiesto la misura cautelare, anche la probabilità che da tale accoglimento consegua, in concreto, il diritto dell'attore all'immediata restituzione del bene” (cfr. Cass. III, n. 383/1982) e, per l'altro, precisando che “il fumus boni juris necessario per l'accoglimento della richiesta di sequestro ex art. 670 c.p.c. non equivale a superficialità del giudizio stesso, dal momento che le valutazioni sul merito espresse in sede di convalida non possono mai pregiudicare la decisione finale o vincolare il giudice del merito“ (cfr. Cass. I, n. 7210/1994). Sotto un profilo generale, la giurisprudenza ha, di poi, evidenziato che il periculum in mora a fronte del quale può essere richiesta la concessione di un sequestro giudiziario costituisce un particolare forma di periculum in mora, più attenuata del periculum “standard” e consistente nel pericolo anche astratto (cfr. Cass. III, n. 854/1982; Trib. Monza, 17 aprile 2001, in Gius, 2001, 2292) che i beni controversi subiscano deterioramenti, alterazioni o sottrazioni nel corso del giudizio di merito nonché nella conseguente necessità di sottrarre i beni stessi alla libera disponibilità del sequestrato, allo scopo di assicurare l'utilità pratica del futuro eventuale provvedimento sul merito della controversia (Trib. Bari, III, 16 novembre 2014, in Giustiziacivile.com, 2015, con nota di Costabile). Il provvedimento: a) effetti Il sequestro giudiziario è una misura cautelare di carattere conservativo sicché, affinché conservi efficacia, se concesso prima dell'introduzione del giudizio di merito, è necessario che la parte interessata proponga detto giudizio entro il successivo termine di sessanta giorni. Il sequestro è destinato a perdere efficace se il giudizio di merito si estingue. b) spese Il giudice adito con ricorso cautelare ante causam per la concessione di un sequestro giudiziario deve liquidare le spese nelle sole ipotesi di rigetto e di dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nel caso di accoglimento, stante la necessità per il beneficiario del provvedimento di incardinare il giudizio di merito per evitarne l'inefficacia, tale statuizione non è invece necessaria (alla medesima stregua di quanto avviene per i provvedimenti cautelari emanati in corso di causa). c) regime L'ordinanza, sia di diniego che di concessione della misura cautelare, è assoggettata, ex art. 669-terdecies c.p.c., a reclamo proponibile entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo, per le misure emesse come avviene di regola dal giudice monocratico del tribunale, si propone al collegio (del quale non può far parte il giudice che ha deciso sul ricorso). Il procedimento di reclamo si svolge nelle forme camerali ed è deciso con ordinanza. Il provvedimento emanato a fronte del reclamo cautelare non è ulteriormente impugnabile. La Corte di cassazione ha infatti costantemente affermato che è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost. per difetto del requisito di decisorietà (ex plurimis, Cass. III, n. 25411/2019). 4. ConclusioniIl titolo di credito è un documento che prova l'esistenza di un diritto di esigere una somma di denaro o altra prestazione (per esempio, consegna di merce), assicura la possibilità di farlo valere direttamente, e ne consente il trasferimento ad altre persone. In particolare, i titoli all'ordine si trasferiscono mediante girata e quindi la legittimazione all'azione cartolare è correlata all'esistenza di una serie continuativa di girate sul titolo stesso. Come noto, ai sensi dell'art. 670, n. 1, c.p.c. il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea. Il sequestro giudiziario di beni è una misura cautelare strumentale alla conservazione ed alla gestione di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni oggetto di una controversia, attuale o anche soltanto potenziale. La S.C. ha affermato da lungo tempo che non è ammissibile il sequestro giudiziario di cambiali che, a seguito di una serie continua di girate, siano in possesso di persona diversa dal contraente diretto di chi richiede il sequestro, in quanto, ai sensi dell'art. 1994 c.c. il terzo portatore di un titolo di credito in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione non è soggetto a rivendicazione, onde nei suoi confronti non può essere invocato quello jus ad rem, che riposa soltanto su un rapporto diretto sottostante all'emissione o al trasferimento e che costituisce il presupposto della misura cautelare, fondata sulla possibilità di una controversia sulla proprietà o sul possesso (Cass. I, 17 gennaio 1985, in Banca borsa e tit. cred., 1986, n. 3, II, 280). Peraltro, neppure potrebbe configurarsi in una fattispecie simile una controversia sulla proprietà o sul possesso in quanto le eccezioni relative al rapporto fondamentale attengono non già al diritto sul titolo ma al diritto menzionato nel titolo. In altri termini, la controversia non riguarda la proprietà o il possesso del titolo di credito, ma lo coinvolge solo indirettamente perché in realtà verte sul rapporto obbligatorio sottostante al titolo. |