Sequestro giudiziario dell'azienda1. Bussole di inquadramentoSequestro giudiziario: oggetto e controversie rispetto alle quali può essere concesso Ai sensi dell'art. 670, n. 1, c.p.c. il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o gestione temporanea. Il sequestro giudiziario di beni è una misura cautelare strumentale alla conservazione ed alla gestione di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni oggetto di una controversia, attuale o anche soltanto potenziale. La giurisprudenza appare incline ad individuare estensivamente il novero delle controversie in ordine alla proprietà o al possesso che giustificano la richiesta di un sequestro giudiziario di beni: si è costantemente affermato, infatti, che la controversia cui fa riferimento l'art. 670 n. 1, c.p.c. non presuppone soltanto il jus in rem delle azioni di rivendicazione della proprietà e di reintegrazione o manutenzione del possesso, ma anche l'esercizio di uno jus ad rem riferito ad una mera detenzione, da cui derivi, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, la condanna alla consegna o alla restituzione del bene controverso (Trib. Rimini, 23 marzo 2015; Trib. Foggia, 21 agosto 2013, in Giur. Merito, 2013, n. 11, 2369; Trib. Monza, 13 dicembre 2004, in Corr. Giur., 2005, 269). In definitiva, il testo della norma è comunemente interpretato nel senso che il sequestro giudiziario è configurabile anche quando il ricorrente, promuovendo un giudizio di accertamento dei diritti reali ovvero d'impugnativa del contratto, voglia conseguire, tramite la condanna alla restituzione o al rilascio, la disponibilità giuridica del bene. L'azienda come universitas iuris L'art. 2555 c.c. definisce l'azienda quale complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. In sostanza, i beni che fanno parte dell'azienda sono accomunati dalla medesima destinazione economica impressa dall'imprenditore, ciò che fa sì che questi beni siano spesso considerati dalla legge unitariamente, come oggetto unico di rapporti giuridici. Per la sua caratteristica di unitarietà, l'azienda è qualificata come forma di universalità patrimoniale e, più precisamente, come universitas iuris, secondo la nozione delineata dall'art. 816 c.c. La concezione unitaria dell'azienda implica che nell'ipotesi di atti di disposizione della stessa l'acquirente, l'usufruttuario o l'affittuario di un'azienda subentra in via di principio nei contratti privi di carattere personale stipulati per l'esercizio dell'impresa dall'imprenditore cedente. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Quando può essere richiesta la restituzione dell'azienda con provvedimento d'urgenza?
Se il periculum non può essere fronteggiato con il sequestro giudiziario Non esiste nell'ordinamento un rimedio tipico che permetta, già di per sé stesso, di assolvere alle medesime esigenze che possono essere soddisfatte con un provvedimento d'urgenza di restituzione dell'azienda, giacché soltanto con quest'ultimo è consentito al titolare, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti della cautela ex art. 700 c.p.c., di conseguire la ripresa immediata della piena funzionalità ed operatività del complesso aziendale, potendo gestirlo e sfruttarlo in maniera piena e senza i vincoli che, deriverebbero, invece, dal ricorso al rimedio tipico del sequestro (Trib. Roma, V, 28 ottobre 2020; Trib. Civitavecchia, 25 maggio 2009).
Domanda
L'azienda può essere oggetto di sequestro conservativo?
No, perché in quanto universalità di mobili non è pignorabile L'azienda, in quanto bene immateriale costituito da un'organizzazione di una pluralità di beni e di rapporti non può formare oggetto di sequestro conservativo (Trib. Roma, 10 luglio 2019, in Foro it., 2020, 2, I, 752).
Domanda
I singoli beni che compongono l'azienda possono essere oggetto di sequestro conservativo?
Si, fermi i limiti di impignorabilità previsti dalla legge La domanda per l'autorizzazione al sequestro conservativo di azienda deve ritenersi inammissibile poiché il nostro ordinamento non prevede l'esecuzione forzata per espropriazione dell'universitas aziendale; il creditore potrà eventualmente domandare il sequestro dei singoli beni aziendali, comunque nell'osservanza delle condizioni di impignorabilità e quindi di insequestrabilità dei beni stessi in relazione alla loro natura e destinazione (Trib. Civitavecchia, 18 luglio 2008). Orientamento di merito Il sequestro giudiziario può essere strumentale all'azione di restituzione dell'azienda È assolutamente dominante in sede applicativa l'orientamento per il quale il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni, fra i quali va compresa anche l'azienda quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea. Il periculum in mora è rappresentato dalla necessità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea dell'azienda contesa, sempre che quest'ultima si accerti versare in una situazione di estremo pericolo per la sua stessa sopravvivenza, di tal che la mancata concessione della misura cautelare potrebbe vanificare in maniera definitiva l'attuazione del diritto del ricorrente, ritenuto prima facie fondato, alla sua restituzione (Trib. Nola, II, 11 gennaio 2011). È stato peraltro precisato che, in tema sequestro giudiziario, la funzione del provvedimento ex art. 670 c.p.c. è essenzialmente conservativa e, in caso di beni produttivi, gestoria, mentre esula dal proprio ambito la finalità propulsiva: il sequestro di azienda, quindi, può essere disposto solo ove si ravvisi la concreta esigenza di conservare la già sussistente funzionalità produttiva delle cose che la compongono e non, invece, per la finalità di ripristinare l'attitudine produttiva di un'azienda (Trib. Latina, II, 29 ottobre 2016). 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizio Il sequestro giudiziario può essere concesso quando vi sia una controversia sulla proprietà o il possesso di beni e sia opportuno provvedere alla loro custodia o gestione temporanea. Il periculum in mora tipico del sequestro giudiziario di beni costituito dall'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene controverso. Sotto un profilo generale, la giurisprudenza ha evidenziato che il periculum in mora a fronte del quale può essere richiesta la concessione di un sequestro giudiziario costituisce un particolare forma di periculum in mora, più leggera del periculum “standard” e consistente nel pericolo anche astratto (cfr. Cass. III, n. 854/1982; Trib. Monza, 17 aprile 2001, in Gius, 2001, 2292) che i beni controversi subiscano deterioramenti, alterazioni o sottrazioni nel corso del giudizio di merito nonché nella conseguente necessità di sottrarre i beni stessi alla libera disponibilità del sequestrato, allo scopo di assicurare l'utilità pratica del futuro eventuale provvedimento sul merito della controversia (Trib. Bari, III, 16 novembre 2014, in Giustiziacivile.com, 2015, con nota di Costabile). Per una recente applicazione in tema di sequestro giudiziario di beni ereditari v. Trib. Savona, 30 ottobre 2013. La prima forma di periculum che può venire in rilievo a fronte della domanda di concessione di un sequestro giudiziario è quindi quella — si peculiare rilievo nella fattispecie casistica in esame — concernente l'opportunità di una custodia o gestione temporanea del bene che, qualora lasciato nella disponibilità del convenuto sino all'emanazione della decisione di merito, potrebbe essere danneggiato o disperso, così vanificando la fruttuosità dell'eventuale esecuzione in forma specifica per la consegna del bene al termine della lite. Questa situazione può verificarsi, ad esempio, laddove nelle more dell'emanazione della pronuncia di merito la natura “produttiva” del bene renda opportuna la custodia del medesimo (v., ex ceteris, Trib. Monza, 17 aprile 2001; Trib. Napoli, 21 settembre 1999, in Gius, 2000, n. 4, 455; Trib. Bologna, 13 gennaio 1997, in DF, II, 1032; Trib. Pescara, 7 agosto 1995, in Giur. Merito, 1996, 242). Aspetti preliminari Competenza Se la domanda cautelare è proposta prima dell'inizio del giudizio di merito la competenza spetta in linea di principio, ex art. 669-ter c.p.c., al giudice competente per la controversia di merito. Se invece la domanda è proposta in corso di causa va formulata al giudice assegnatario della stessa. Contenuto del ricorso proposto ante litem È costante in giurisprudenza il principio in forza del qualenel ricorso proposto ante causam devono essere adeguatamente evidenziati il petitum e la causa petendi della controversia di merito che nel caso considerato deve essere necessariamente incardinata in quanto il sequestro giudiziario è una misura cautelare conservativa, a strumentalità c.d. strutturale o rigida. È stato più volte affermato il principio per il quale nel ricorso cautelare, l'indicazione della causa di merito, con riferimento a petitum e causa petendi, è necessaria a pena di nullità, tenendo conto delle disposizioni generali espresse dall'art. 125 c.p.c. che integrano quelle dell'art. 669-bis c.p.c. sul contenuto del ricorso in materia cautelare (tra le molte, Trib. Ivrea, 16 ottobre 2007, in Giur. merito, 2008, 1, 131; Trib. Rovereto, 14 giugno 2004, Trib. L'Aquila, 23 ottobre 2003). Peraltro, se alcune decisioni ritengono che gli elementi dell'edictio actionis della domanda cautelare possano desumersi anche implicitamente dal ricorso (Trib. L'Aquila, 23 ottobre 2003, Trib. Monza, 24 gennaio 2000), altre pronunce, in una prospettiva più rigorosa, escludono tale possibilità (Trib. Ivrea, 16 ottobre 2007, cit.; Trib. Modena, 16 giugno 1999). Onere della prova In conformità alle regole generali espresse dall'art. 2697 c.c. è il ricorrente a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, ossia il fumus boni juris ed il periculum in mora. Quanto al fumus boni juris, si ritiene che non è necessaria la piena delibazione della fondatezza della pretesa, ma solo la formulazione di un giudizio di probabilità che, essendo stato il sequestro richiesto in corsa di causa, si sostanzia nell'accertamento della verosimile fondatezza della domanda proposta dalla parte istante con l'instaurazione del giudizio di merito. Tale valutazione, necessariamente sommaria, è da svolgersi allo stato degli atti e si risolve nella comparazione tra l'attendibilità delle reciproche prospettazioni articolate da entrambe le parti (cfr. in tal senso Trib. Taranto, 20 ottobre 1995, in Giur. it., 1996, I, 2, 340). D'altronde, la stessa giurisprudenza di legittimità, anteriormente all'introduzione del rito cautelare uniforme, ha espressamente manifestato la sua adesione a quest'ultima opinione, per un verso, chiarendo che, “qualora si controverta sulla restituzione di una cosa da altri detenuta, il sequestro giudiziario può essere concesso soltanto se, in relazione al fumus boni iuris, sussista, oltre la possibilità di accoglimento della pretesa di chi ha richiesto la misura cautelare, anche la probabilità che da tale accoglimento consegua, in concreto, il diritto dell'attore all'immediata restituzione del bene” (cfr. Cass. III, n. 383/1982) e, per l'altro, precisando che “il fumus boni juris necessario per l'accoglimento della richiesta di sequestro ex art. 670 c.p.c. non equivale a superficialità del giudizio stesso, dal momento che le valutazioni sul merito espresse in sede di convalida non possono mai pregiudicare la decisione finale o vincolare il giudice del merito” (cfr. Cass. I, n. 7210/1994). Il provvedimento: a) effetti Il sequestro giudiziario è una misura cautelare di carattere conservativo sicché, affinché conservi efficacia, se concesso prima dell'introduzione del giudizio di merito, è necessario che la parte interessata proponga detto giudizio entro il successivo termine di sessanta giorni. b) regime L'ordinanza, sia di diniego che di concessione della misura cautelare, è assoggettata, ex art. 669-terdecies c.p.c., a reclamo proponibile entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo, per le misure emesse come avviene di regola dal giudice monocratico del tribunale, si propone al collegio (del quale non può far parte il giudice che ha deciso sul ricorso). Il procedimento di reclamo si svolge nelle forme camerali ed è deciso con ordinanza. Il provvedimento emanato a fronte del reclamo cautelare non è ulteriormente impugnabile. La Corte di cassazione ha infatti costantemente affermato che è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost. per difetto del requisito di decisorietà (ex plurimis, Cass. III, n. 25411/2019). Instaurazione del giudizio di merito È valida la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, che segua un procedimento cautelare, eseguita non alla parte personalmente ma nel domicilio da questa eletto presso il proprio difensore in occasione del procedimento cautelare, purché dal tenore della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito. (Cass. III, n. 6457/2023). Conseguenze della tardiva instaurazione del giudizio di merito La S.C. ha da ultimo chiarito che l'inefficacia del provvedimento cautelare ante causam non anticipatorio, verificatasi in conseguenza del mancato inizio del giudizio di merito entro il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, secondo comma, c.p.c., non determina alcuna conseguenza processuale sul giudizio di merito comunque intrapreso, che dunque prosegue naturalmente senza maturazione di decadenze di sorta (Cass. I, n. 8513/2024). 4. ConclusioniAi sensi dell'art. 670, n. 1, c.p.c. il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea. Il sequestro giudiziario di beni è una misura cautelare strumentale alla conservazione ed alla gestione di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni oggetto di una controversia, attuale o anche soltanto potenziale. La giurisprudenza appare incline ad individuare estensivamente il novero delle controversie in ordine alla proprietà o al possesso che giustificano la richiesta di un sequestro giudiziario di beni: si è costantemente affermato, infatti, che la controversia cui fa riferimento l'art. 670 n. 1, c.p.c. non presuppone soltanto il jus in rem delle azioni di rivendicazione della proprietà e di reintegrazione o manutenzione del possesso, ma anche l'esercizio di uno jus ad rem riferito ad una mera detenzione, da cui derivi, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, la condanna alla consegna o alla restituzione del bene controverso (Trib. Rimini, 23 marzo 2015; Trib. Foggia, 21 agosto 2013, in Giur. Merito, 2013, n. 11, 2369; Trib. Monza, 13 dicembre 2004, in Corr. Giur., 2005, 269). In forza di tale ampia interpretazione delle azioni cui può essere strumentale il sequestro giudiziario, si ritiene che lo stesso possa essere richiesto, a fronte di un grave inadempimento negoziale, anche nell'ipotesi di controversia sulla detenzione dell'azienda, ad esempio innestata dal mancato pagamento dei canoni di affitto. La natura conservativa e non propulsiva della misura implica peraltro che il sequestro di azienda possa essere disposto solo ove si ravvisi la concreta esigenza di conservare la già sussistente funzionalità produttiva delle cose che la compongono e non, invece, per la finalità di ripristinare l'attitudine produttiva di un'azienda (Trib. Latina, II, 29 ottobre 2016). |