Annullamento dei contratti stipulati dagli amministratori di società in conflitto di interessi1. Bussole di inquadramentoL'annullabilità dei contratti conclusi dagli amministratori di società in conflitto di interessi L'art. 2575-ter c.c. stabilisce che i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. La valutazione giudiziale dei presupposti per l'annullamento dell'atto negoziale posto in essere dall'amministratore di società che versi in una situazione astrattamente confliggente con l'interesse della società deve articolarsi in due momenti, coincidenti: a) con la verifica — di una situazione di potenziale conflitto di interessi, da condursi necessariamente ex ante, ovvero ponendosi al momento della conclusione del negozio; b) con la valutazione ex post della concreta incidenza della potenziale situazione di conflitto sul contenuto dispositivo dell'operazione negoziale ed in particolare del verificarsi di un sacrificio, di carattere patrimoniale o non patrimoniale e, quindi, di un'effettiva lesione dell'interesse della società rappresentata (cfr. Trib. Alessandria, I, n. 752/2020). Ai fini dell'annullamento dei contratti conclusi dall'amministratore di s.r.l. in conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2475-ter c.c., è pertanto sufficiente la potenzialità lesiva dell'atto, non essendo richiesto il danno per la relativa azione. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Il conflitto di interessi si può presumere per la coincidenza di due distinti ruoli dell'amministratore?
No, è necessario un accertamento in concreto L'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona di distinti ruoli, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società ed il suo amministratore (Trib. Potenza, n. 1390/2016).
Domanda
Si può presumere il conflitto di interessi se una società presta garanzia in favore dell'altra e l'amministratore è comune ad entrambe?
No, la situazione di conflitto di interessi va sempre accertata in concreto In ordine ai presupposti dell'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 2475-ter c.c., nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore e della riconoscibilità della stessa da parte dell'altro contraente (Trib. Catania, IV, n. 2244/2020). Orientamento di merito A fronte della conclusione da parte degli amministratori della società di contratti in conflitto di interessi può essere autorizzato il sequestro giudiziario Un'articolata decisione di merito edita ha sottolineato che, in tema di società per azioni, può essere autorizzato il sequestro giudiziario qualora sussista il fumus boni iuris dell'avvenuta conclusione di contratti in conflitto di interessi ex art. 2475-ter c.c. posto a fondamento della proposta azione di annullamento degli stessi e si prospetti una possibilità di pregiudizio all'attuazione del proprio diritto nelle more della decisione di merito nonché l'opportunità di una gestione, a prescindere dal timore della sottrazione, alterazione o dispersione dei beni stessi, può essere concesso il sequestro giudiziario (Trib. Brescia, 11 febbraio 2017). Rispetto alla ricorrenza del periculum in mora si è osservato, in particolare, che l'opportunità di conservazione del bene non richiede un pericolo attuale di sottrazione, ma è sufficiente che si prospetti una semplice possibilità di pregiudizio tale che al termine della lite la parte istante non riuscirebbe ad ottenere il vantaggio eventualmente riconosciutogli, svolgendo il sequestro una funzione di cristallizzazione della situazione di fatto in modo che il lasso di tempo intercorrente tra la successiva fase cognitiva e la decisione non pregiudichi, in caso di vittoria, al ricorrente la possibilità di conseguire il proprio diritto. In altri termini, appare sufficiente — ai fini del periculum in materia di sequestro giudiziario — che lo stato di fatto esistente in pendenza di giudizio comporti la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso a prescindere dal timore di sottrazione, alterazione o dispersione dei beni stessi. In sostanza, ciò che viene comunemente inteso come periculum in mora (e cioè il pregiudizio grave ed imminente), può ovviamente sussistere anche nelle ipotesi in cui viene richiesto un provvedimento di sequestro giudiziario, ma in tale accezione esso non costituisce condizione necessaria per la concessione del sequestro, atteso che lo stesso art. 670 c.p.c. richiede, ai fini indicati, semplicemente ragioni che rendano opportuna la custodia (cfr. Trib. Torino, Sez. spec. Propr. industr. ed intell., 13 marzo 2009). 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizioIl sequestro giudiziario può essere concesso quando vi sia una controversia sulla proprietà o il possesso di beni e sia opportuno provvedere alla loro custodia o gestione temporanea.La giurisprudenza appare incline ad individuare estensivamente il novero delle controversie in ordine alla proprietà o al possesso che giustificano la richiesta di un sequestro giudiziario di beni: si è costantemente affermato, infatti, che la controversia cui fa riferimento l'art. 670 n. 1, c.p.c. non presuppone soltanto il jus in rem delle azioni di rivendicazione della proprietà e di reintegrazione o manutenzione del possesso, ma anche l'esercizio di uno jus ad rem riferito ad una mera detenzione, da cui derivi, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, la condanna alla consegna o alla restituzione del bene controverso (Trib. Rimini, 23 marzo 2015; Trib. Foggia, 21 agosto 2013, in Giur. Merito, 2013, n. 11, 2369; Trib. Monza, 13 dicembre 2004, in Corr. Giur., 2005, 269).La concessione del sequestro giudiziario, tipica misura cautelare di carattere conservativo, consente di “cristallizzare” la situazione di fatto fino alla decisione sul merito della controversia sulla proprietà o il possesso del bene. Aspetti preliminari Competenza Se la domanda cautelare è proposta prima dell'inizio del giudizio di merito la competenza spetta in linea di principio, ex art. 669-ter c.p.c., al giudice competente per la controversia di merito. Detta competenza appartiene, in una controversia come quella in esame, al Tribunale, sezione specializzata delle imprese. Se invece la domanda è proposta in corso di causa va formulata al giudice assegnatario della stessa. Contenuto del ricorso ante litem È costante in giurisprudenza il principio in forza del qualenel ricorso proposto ante causam devono essere adeguatamente evidenziati il petitum e la causa petendi della controversia di merito che sarà necessariamente incardinata dopo la fase cautelare trattandosi, per l'ipotesi di sequestro giudiziario, di misura cautelare conservativa, a strumentalità c.d. strutturale o rigida. È stato più volte affermato il principio per il quale nel ricorso cautelare, l'indicazione della causa di merito, con riferimento a petitum e causa petendi, è necessaria a pena di nullità, tenendo conto delle disposizioni generali espresse dall'art. 125 c.p.c. che integrano quelle dell'art. 669-bis c.p.c. sul contenuto del ricorso in materia cautelare (tra le molte, Trib.Ivrea, 16 ottobre 2007, in Giur. merito, 2008, 1, 131; Trib. Rovereto, 14 giugno 2004, Trib. L'Aquila, 23 ottobre 2003). Peraltro, se alcune decisioni ritengono che gli elementi dell'edictio actionis della domanda cautelare possano desumersi anche implicitamente dal ricorso (Trib. L'Aquila, 23 ottobre 2003; Trib. Monza, 24 gennaio 2000), altre pronunce, in una prospettiva più rigorosa, escludono tale possibilità (Trib. Ivrea, 16 ottobre 2007, cit.; Trib. Modena, 16 giugno 1999). Onere della prova In conformità alle regole generali espresse dall'art. 2697 c.c. è il ricorrente a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, ossia il fumus boni juris ed il periculum in mora. In una fattispecie come quella in esame, in punto di fumus boni juris il ricorrente sarà onerato della dimostrazione, sul piano dell'apparenza del buon diritto vantato proprio dell'accertamento sommario nel procedimento cautelare, della fondatezza delle proprie deduzioni quanto alla sussistenza del conflitto di interessi dell'amministratore nel concludere gli atti dei quali si richiede l'annullamento. A riguardo, pur nell'ambito di un accertamento sommario, occorre considerare che nell'azione di annullamento in esame la società è tenuta a provare, in primo luogo, che l'amministratore, in relazione a quella determinata operazione, fosse portatore di un interesse la cui realizzazione era incompatibile con l'interesse della società e, quindi, potenzialmente dannoso, e successivamente, che il terzo conoscesse o avrebbe potuto conoscere, con l'ordinaria diligenza professionale, il conflitto al momento della conclusione del contratto (Trib. Bolzano, I, n. 802/2019). Rispetto al periculum in mora si ritiene sufficiente la dimostrazione dell'opportunità della nomina di un custode del bene controverso. Il provvedimento: a) spese Il sequestro giudiziario è un provvedimento a fronte della concessione del quale deve essere necessariamente incardinato il giudizio di merito. Pertanto, in caso di ricorso ante litem, il giudice della cautela deve pronunciarsi sulle spese solo in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità. b) effetti Il sequestro giudiziario è una misura cautelare di carattere conservativo sicché, affinché conservi efficacia, se concesso prima dell'introduzione del giudizio di merito, è necessario che la parte interessata proponga detto giudizio entro il successivo termine di sessanta giorni. c) regime L'ordinanza, sia di diniego che di concessione della misura cautelare, è assoggettata, ex art. 669-terdecies c.p.c., a reclamo proponibile entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo, per le misure emesse come avviene di regola dal giudice monocratico del tribunale, si propone al collegio (del quale non può far parte il giudice che ha deciso sul ricorso). Il procedimento di reclamo si svolge nelle forme camerali ed è deciso con ordinanza. Il provvedimento emanato a fronte del reclamo cautelare non è ulteriormente impugnabile. La Corte di cassazione ha infatti costantemente affermato che è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost. per difetto del requisito di decisorietà (ex plurimis, Cass. III, n. 25411/2019). 4. ConclusioniI contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono, ai sensi dell'art. 2475-ter, comma 1, c.c. essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Ai fini dell'accoglimento dell'azione di annullamento, deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore e della riconoscibilità della stessa da parte dell'altro contraente (cfr., ex multis, Trib. Catania, IV, n. 2244/2020). La concessione del sequestro giudiziario, tipica misura cautelare di carattere conservativo, consente di “cristallizzare” la situazione di fatto fino alla decisione sul merito della controversia sulla proprietà o il possesso del bene, sicché è sufficiente, rispetto alla richiesta di sequestro strumentale all'azione di annullamento ex art. 2474-ter c.c., che, ferma l'esigenza di dimostrare il fumus boni juris della stessa, che sussista l'opportunità di custodia del bene controverso. |