Accertamento in appello dell'inesistenza del diritto cautelando1. Bussole di inquadramentoProfili generali del sequestro giudiziario di beni Ai sensi dell'art. 670, n. 1, c.p.c. il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o gestione temporanea. Il sequestro giudiziario di beni è una misura cautelare strumentale alla conservazione ed alla gestione di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni oggetto di una controversia, attuale o anche soltanto potenziale. La giurisprudenza appare incline ad individuare in modo ampio il novero delle controversie in ordine alla proprietà o al possesso che giustificano la richiesta di un sequestro giudiziario di beni: si è costantemente affermato, infatti, che la controversia cui fa riferimento l'art. 670 n. 1, c.p.c. non presuppone soltanto il jus in rem delle azioni di rivendicazione della proprietà e di reintegrazione o manutenzione del possesso, ma anche l'esercizio di uno jus ad rem riferito ad una mera detenzione, da cui derivi, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, la condanna alla consegna o alla restituzione del bene controverso (Trib. Rimini, 23 marzo 2015; Trib. Foggia, 21 agosto 2013, in Giur. Merito, 2013, n. 11, 2369; Trib. Monza, 13 dicembre 2004, in Corr. Giur., 2005, 269). con il logico corollario che è inammissibile il ricorso ex art. 670 c.p.c. nel caso in cui il sequestro sia rappresentato quale misura strumentale ad azioni di mero accertamento (Trib. Tortona, 30 agosto 2002) o costitutive alle quali non sia ricollegata la domanda diretta a ottenere la restituzione del bene (Trib. Modena, 13 settembre 2007). In definitiva, il testo della norma deve essere interpretato nel senso che il sequestro giudiziario è configurabile anche quando il ricorrente, promuovendo un giudizio di accertamento dei diritti reali ovvero d'impugnativa del contratto, voglia conseguire, tramite la condanna alla restituzione o al rilascio, la disponibilità giuridica del bene. È discussa la portata del requisito del fumus boni juris per ottenere la concessione di una misura cautelare di sequestro giudiziario di beni. Invero, in accordo con una prima tesi, dominante nella prassi più recente, per l'emanazione del sequestro giudiziario non solo deve ricorrere, sul piano dell'ammissibilità, una controversia tra le parti sulla proprietà o sul possesso del bene ma, inoltre, sotto il profilo del fumus boni iuris, è necessaria la sommaria dimostrazione da parte del ricorrente della sussistenza del proprio diritto, all'esito del giudizio di merito, ad ottenere la restituzione del bene (v., tra le altre, Trib. Nola, 25 giugno 2010, in Giur. Merito, 2010, n. 10, 2248; Trib. Napoli, 4 marzo 2003, in GIUS, 2003, 1907; Trib. Brindisi, 30 novembre 1990, in Riv. dir. sportivo, 1992, 115, con nota di Vidiri; Trib. Viterbo, 15 luglio 1983, in NDA, 1983, 656). In senso diverso, peraltro, si segnala un orientamento minoritario per il quale ai fini della concessione del sequestro giudiziario sarebbe necessaria, oltre al periculum in mora, soltanto l'esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso (Trib. Torino, 14 gennaio 1989, in Foro it., 1990, I, 2655). In tale prospettiva si è ritenuto, ad esempio, che il giudice può autorizzare, ai sensi dell'art. 670 c.p.c., il sequestro giudiziario di una farmacia privata nei casi in cui la proprietà della stessa sia controversa ed appaia opportuno, in vista dell'attuazione in via definitiva del diritto in favore di una o dell'altra parte, provvedere alla sua conservazione poiché sussistono fatti che tendono a modificarne lo stato (App. Caltanissetta, 3 giugno 1999, RDF, 2002, 702). Le conseguenze dell'accertamento nel giudizio di merito dell'inesistenza del diritto cautelando L'art. 669-nonies, terzo comma, c.p.c. stabilisce che il provvedimento cautelare perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Quale è la sorte del sequestro se il giudizio di merito si estingue?
Diviene inefficace e vanno adottati i provvedimenti ripristinatori La misura cautelare del sequestro perde la sua efficacia in conseguenza della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tal fine sia necessario che la pronunzia sia divenuta inoppugnabile, dovendosi, pertanto, assumere la stessa a presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 669-novies, comma 2, c.p.c. (Cass., S.U., n. 12103/2012).
Domanda
Il provvedimento cautelare perde efficacia se il ricorso di merito è nullo?
No, perché si tratta di un'ipotesi non contemplata dall'art. 669-nonies c.p.c. Il provvedimento cautelare non perde efficacia nel caso in cui il successivo giudizio di merito sia definito da una sentenza che dichiari nullo il ricorso, essendo prevista la caducazione del provvedimento nelle sole ipotesi tassative di cui all'art. 669-novies c.p.c. e non essendo equiparabile alle previsioni legali della estinzione del processo, ovvero alla mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio, il caso della definizione in rito del giudizio di merito per nullità del ricorso introduttivo (Cass. sez. lav., n. 17778/2007).
Domanda
Quale è la sorte dei provvedimenti cautelari se il giudice si dichiara privo di giurisdizione?
Gli effetti si conservano se vi è tempestiva riassunzione dinanzi al giudice munito di giurisdizione I provvedimenti cautelari disposti ante causam dal giudice che abbia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione non cessano per ciò solo di avere effetto, sempre che, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 59 comma 2 l. n. 69 del 2009, il giudizio sia riproposto innanzi al giudice cui spetta la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declaratoria del difetto di giurisdizione (Trib. Palermo, n. 21/2012, in Giur. merito, 2012, n. 9, 1823, con nota di giordano). Orientamento della Corte di Cassazione Se in appello è rigettata la domanda per la quale era stato concesso il sequestro lo stesso diviene inefficace ipso iure La S.C. ha chiarito che se nel corso del giudizio di primo grado venga concesso il sequestro giudiziario di un bene immobile, ed in grado di appello venga dichiarata l'inesistenza del diritto a cautela del quale il sequestro era preordinato, la misura cautelare perde efficacia ipso iure, ai sensi dell'art. 669-novies, comma 3, c.p.c., senza necessità di alcuna pronuncia espressa, mentre gli eventuali provvedimenti conseguenti alla cessazione dell'efficacia del sequestro, ivi comprese le statuizioni sulle spese di custodia, sono devolute al giudice che ha concesso la misura (Cass. III, n. 8564/2012). Per altro verso, è stato precisato che la Corte d'appello deve disporre, anche d'ufficio, le restituzioni ex art. 669-novies c.p.c. ove non abbia provveduto il tribunale all'esito dell'accertamento nel merito dell'insussistenza del diritto oggetto di cautela, dovendosi escludere che l'eventuale istanza proposta dalla parte abbia natura di domanda riconvenzionale ovvero che sia configurabile un giudicato sull'irripetibilità in caso di omessa pronuncia del primo giudice, tanto più che l'art. 669-novies, comma 3, ultimo periodo, c.p.c., dispone che, in tale evenienza, è ammissibile il ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento perché provveda ad adottare le relative misure (Cass. sez. lav., n. 18676/2014). 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizio Nell'ipotesi di accertamento, anche in appello, dell'inesistenza del diritto a cautela del quale era stato autorizzato il sequestro giudiziario, detta misura diviene inefficace ipso iure. Eventuali provvedimenti a ciò conseguenti — quali, ad esempio, la revoca del custode nominato o la reimmissione nel possesso del bene — devono essere richiesti al giudice che ha emanato la misura cautelare che deciderà su di esse nelle forme contemplate dall'art. 669-nonies c.p.c. Peraltro, come ha specificato la stessa S.C., in tema di procedimenti cautelari, a seguito della declaratoria di inefficacia della misura cautelare, l'esecuzione dei conseguenti provvedimenti ripristinatori o restitutori va svolta nelle forme ordinarie del processo esecutivo, sia perché dell'art. 669-novies c.p.c., comma 2, esplicitamente stabilisce che il giudice provvede al riguardo con ordinanza o con sentenza “esecutiva”, sia perché non è applicabile alla fattispecie la disciplina dell'art. 669-duodecies c.p.c., la quale, attribuendo al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il controllo della sola “attuazione” delle misure aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, e stabilendo che ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito, non attiene alla rimozione degli effetti della misura divenuta inefficace (Cass. n. 712/2006). Aspetti preliminari Competenza Il ricorso deve essere proposto al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare. Oggetto e onere della prova Le questioni oggetto del giudizio, in una fattispecie come quella in esame, sono di carattere squisitamente giuridico. 4. ConclusioniL'art. 669-nonies, comma 3, c.p.c. stabilisce che il provvedimento cautelare perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. La declaratoria di inefficacia del sequestro segue ipso iure all'accertamento dell'inesistenza del diritto nel giudizio di secondo grado, senza che il giudice d'appello sia tenuto ad emanare provvedimenti restitutori o ripristinatori eventualmente necessari. Di contro, la Corte d'appello deve disporre, anche d'ufficio, le restituzioni ex art. 669-novies c.p.c. ove non abbia provveduto il tribunale all'esito dell'accertamento nel merito dell'insussistenza del diritto oggetto di cautela. Eventuali provvedimenti a ciò conseguenti — quali, ad esempio, la revoca del custode nominato o la reimmissione nel possesso del bene — devono essere richiesti al giudice che ha emanato la misura cautelare che deciderà su di esse nelle forme contemplate dall'art. 669-nonies c.p.c. Peraltro, come ha specificato la stessa S.C., in tema di procedimenti cautelari, a seguito della declaratoria di inefficacia della misura cautelare, l'esecuzione dei conseguenti provvedimenti ripristinatori o restitutori va svolta nelle forme ordinarie del processo esecutivo (Cass. n. 712/2006). |