Conclusione in rito del giudizio di merito1. Bussole di inquadramentoLa strumentalità strutturale tra sequestri e giudizio di merito Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea. Il sequestro giudiziario di beni è una misura cautelare strumentale alla conservazione ed alla gestione di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni oggetto di una controversia, attuale o anche soltanto potenziale. I sequestri rientrano nell'ambito delle misure cautelari conservative a fronte della concessione delle quali ante causam, affinché ne sia conservata l'efficacia, è necessaria la tempestiva instaurazione del giudizio di merito. Vi è dunque che i provvedimenti a strumentalità c.d. forte o strutturale, come i sequestri, divengono inefficaci, per espressa previsione dell'art. 669-nonies c.p.c., anche se il giudizio di merito si estingue. Le conseguenze della conclusione in rito del giudizio di merito L'art. 669-nonies c.p.c. non disciplina espressamente le conseguenze sul provvedimento cautelare conservativo derivanti dalla chiusura in rito del giudizio di merito. Come noto, le decisioni di rito sono quelle che non si pronunciano sulla fondatezza, o no, del diritto sostanziale, preclusa dall'assenza di un presupposto processuale, di una condizione dell'azione ovvero di un vizio degli atti del giudizio. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Quale è la sorte del sequestro se il giudizio di merito si estingue?
Diviene inefficace e vanno adottati i provvedimenti ripristinatori sin dalla pronuncia di primo grado La misura cautelare del sequestro perde la sua efficacia in conseguenza della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tal fine sia necessario che la pronunzia sia divenuta inoppugnabile, dovendosi, pertanto, assumere la stessa a presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 669-novies, secondo comma, c.p.c. (Cass. S.U., n. 12103/2012).
Domanda
Quale è la sorte dei provvedimenti cautelari conservativi se il giudice si dichiara privo di giurisdizione?
Gli effetti si conservano se vi è tempestiva riassunzione dinanzi al giudice munito di giurisdizione I provvedimenti cautelari disposti ante causam dal giudice che abbia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione non cessano per ciò solo di avere effetto, sempre che, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 59 comma 2 l. n. 69 del 2009, il giudizio sia riproposto innanzi al giudice cui spetta la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declaratoria del difetto di giurisdizione (Trib. Palermo, 28 marzo 2012, n. 21, in Giur. merito, 2012, n. 9, 1823, con nota di giordano).
Domanda
Quale è la sorte dei provvedimenti cautelari conservativi se il giudice si dichiara incompetente?
Gli effetti si conservano se vi è tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente Il giudice che si pronuncia sull'istanza cautelare, se è stato erroneamente individuato, deve successivamente dichiarare la sua incompetenza, ma la concessa misura cautelare conserva efficacia dopo la pronunzia in rito, purché venga effettuata tempestivamente la riassunzione del processo dinanzi al giudice indicato come competente (Trib. S. Angelo Lombardi, 26 febbraio 2004, in Giur. merito, 2005, n. 4, 829). Orientamento della Corte di cassazione Se il giudizio di merito si conclude in rito la misura cautelare non è caducata La S.C. ha chiarito che il provvedimento cautelare non perde efficacia nel caso in cui il successivo giudizio di merito sia definito da una sentenza di rito, essendo prevista la caducazione del provvedimento nelle sole ipotesi tassative di cui all'art. 669-novies c.p.c. Nella fattispecie esaminata dalla Corte di cassazione la conclusione del giudizio in rito era dipesa dalla nullità del ricorso introduttivo. Sotto un primo profilo, la decisione di legittimità ha ritenuto che tale fattispecie i non è assimilabile all'estinzione del giudizio che segue di norma all'inattività delle parti, in quanto la declaratoria di nullità del ricorso non trova alcuna ragione nel disinteresse delle parti al processo, perché è determinata, piuttosto, dalla impossibilità dello stesso di raggiungere gli effetti e gli scopi che la legge processuale gli affida. Nella medesima pronuncia, la S.C. ha sottolineato che l'ipotesi della nullità del ricorso non può neppure essere ritenuta assimilabile a quella prevista dall'art. 669-nonies c.p.c., comma 3, nella parte in cui prevede espressamente l'inefficacia della misura cautelare, qualora con sentenza, non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale essa era stata concessa. La ratio di quest'ultima disposizione è coerente con il sistema della inefficacia della misura cautelare delineata dall'art. 669-nonies c.p.c., perché accomuna, alle ipotesi di disinteresse delle parti all'accertamento del diritto, quella dell'accertamento in negativo del diritto vantato. In vero la previsione di immediata efficacia (nel senso della caducazione del provvedimento cautelare) della sentenza che accerta l'inesistenza del diritto sottoposto a cautela ai sensi dell'art. 669-nonies, comma 3, c.p.c.,non può estendersi al caso di una pronuncia di primo grado con contenuto meramente processuale. La deroga di cui all'art. 669-nonies c.p.c., comma 3, che anticipa, rispetto al giudicato, l'effetto espansivo della sentenza sul provvedimento cautelare, si giustifica in ragione della pronuncia di un provvedimento di rigetto nel merito, cioè di un accertamento a cognizione piena. Nell'ipotesi, invece, di definizione in rito del giudizio non vi è alcun accertamento nel merito dell'inesistenza del diritto cautelato, che, anzi, è ancora pendente, con la conseguenza che la cognizione sommaria non può dirsi assorbita (Cass. sez. lav., 21 agosto 2007, n. 17778). Orientamenti di merito Se il giudizio di merito si conclude in rito trova applicazione la disciplina prevista per l'estinzione In accordo con un'altra impostazione interpretativa, invalsa anche nella recente giurisprudenza di merito, la definizione in rito del giudizio di merito determina ipso iure l'inefficacia del provvedimento cautelare di sequestro. Questa soluzione è stata affermata in una fattispecie nella quale la declaratoria di inammissibilità era seguita all'omessa introduzione del giudizio di merito nelle forme previste. Da ciò il Tribunale ha desunto che poiché ai sensi del primo comma dell'art. 669-nonies c.p.c., al pari della mancata tempestiva instaurazione, anche l'estinzione del giudizio di merito comporta ipso iure la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari emessi ante causam, detta soluzione può essere adottata anche a fronte di “provvedimenti che definiscono il processo decidendo su questioni processuali impedienti” (Trib. Roma, sez. spec. in materia di imprese, 7 luglio 2015, in dejure.giuffre.it). 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizio Se si aderisce alla prospettiva della citata giurisprudenza di merito — coerente con la posizione della dottrina dominante — la declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, con la conseguente adozione degli accorgimenti volti a ripristinare la situazione pregressa, potrà conseguire solo all'apertura del relativo subprocedimento e all'indagine ad esso sottesa. Di qui, tenendo conto del disposto dell'art. 669-novies c.p.c., almeno nella formulazione attualmente vigente, se all'istanza di dissequestro formulata con ricorso non seguano contestazioni, il giudice, previa convocazione delle parti, deciderà con provvedimento immediatamente esecutivo, avente la forma di ordinanza, con il quale disporrà la sopravvenuta inefficacia della misura conservativa. Ove, invece, insorgano contestazioni all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, si aprirà una ordinaria istruttoria, che sfocerà con la decisione di merito provvisoriamente esecutiva, avente la forma di sentenza, la quale deciderà quanto all'inefficacia della misura in ragione della intervenuta pronuncia in rito ovvero per la sua persistente efficacia, con la congiunta possibilità di emanare, nel corso di tale trattazione, misure di modifica o revoca del sequestro (cfr. Trib. Monza, 15 luglio 1999, in Giur. milanese, 2000, 153, secondo cui se proposto ricorso ex art. 669-novies c.p.c. per ottenere la declaratoria di inefficacia di un provvedimento cautelare ed in presenza di contestazioni da parte del resistente, qualora il giudice investito del ricorso pronunci erroneamente un'ordinanza e non — come avrebbe dovuto — sentenza, tale provvedimento, ad onta della sua forma di ordinanza, ha nondimeno natura di sentenza in senso sostanziale ed esso deve, di conseguenza, ritenersi soggetto ad appello, come la sentenza di cui tiene luogo, mentre il reclamo proposto dalla parte soccombente deve ritenersi inammissibile). Non si può trascurare, tuttavia, che, nella prospettiva di una maggiore celerità processuale, il d.lgs. n. 149 del 2022 è intervenuto sull'art. 669-novies c.p.c. (con efficacia, peraltro, rispetto ai procedimenti cautelari promossi dalla data del 30 giugno 2023) prevedendo che il procedimento semplificato, cioè quello sinora adottato solo nell'ipotesi di non contestazione rispetto all'intervenuta inefficacia della misura cautelare, dovrà essere adottato in ogni caso, ossia anche a fronte di tale contestazione. Invero, si stabilisce, per un verso che, all'interno dell'art. 669-novies, secondo comma, c.p.c. siano soppresse le parole “se non c'è contestazione” e, per un altro, “In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-decies c.p.c. Aspetti preliminari Competenza Il ricorso deve essere proposto al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare. Oggetto e onere della prova Le questioni oggetto del giudizio, in una fattispecie come quella in esame, sono di carattere squisitamente giuridico. Appello La S.C. ha chiarito che la Corte d'appello deve disporre, anche d'ufficio, le restituzioni ex art. 669-novies c.p.c. ove non abbia provveduto il tribunale all'esito dell'accertamento nel merito dell'insussistenza del diritto oggetto di cautela, dovendosi escludere che l'eventuale istanza proposta dalla parte abbia natura di domanda riconvenzionale ovvero che sia configurabile un giudicato sull'irripetibilità in caso di omessa pronuncia del primo giudice, tanto più che l'art. 669-novies, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c., dispone che, in tale evenienza, è ammissibile il ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento perché provveda ad adottare le relative misure (Cass. sez. lav., 4 settembre 2014, n. 18676). 4. ConclusioniI sequestri rientrano nell'ambito delle misure cautelari conservative a fronte della concessione delle quali ante causam, affinché ne sia conservata l'efficacia, è necessaria la tempestiva instaurazione del giudizio di merito. Pertanto, i provvedimenti cautelari a strumentalità c.d. forte o strutturale, come i sequestri, divengono inefficaci, per espressa previsione dell'art. 669-nonies c.p.c., anche se il giudizio di merito si estingue. Si pone — in quanto non trova espressa regolamentazione nello stesso art. 669-nonies c.p.c. — il problema della sorte di tali misure qualora il giudizio di merito sia definito con una pronuncia di rito a fronte di una questione pregiudiziale c.d. impediente. Chiamata a confrontarsi con la problematica in una fattispecie nella quale la declaratoria di inammissibilità era dipesa dalla nullità del ricorso, la Corte di cassazione ha affermato che il provvedimento cautelare non perde efficacia nel caso in cui il successivo giudizio di merito sia definito da una sentenza di rito, essendo prevista la caducazione del provvedimento nelle sole ipotesi tassative di cui all'art. 669-novies c.p.c. (Cass. sez. lav., 21 agosto 2007, n. 17778). Anche a fronte di tale precedente, continua tuttavia ad essere diffuso il diverso orientamento, tanto in dottrina quanto nella giurisprudenza di merito edita (v., ad esempio, (Trib. Roma, sez. spec. in materia di imprese, 7 luglio 2015), secondo cui in ipotesi siffatte il provvedimento cautelare c.d. conservativo dovrà essere dichiarato inefficace, potendo assimilarsi la pronuncia di rito a quella di estinzione. Aderendo a tale prospettiva deve ritenersi che la declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, con la conseguente adozione degli accorgimenti volti a ripristinare la situazione pregressa, potrà conseguire solo all'apertura del relativo subprocedimento e all'indagine ad esso sottesa. |