Crediti non esigibili1. Bussole di inquadramentoIl sequestro conservativo in generale Il sequestro conservativo rientra, accanto all'azione surrogatoria ed all'azione revocatoria, nella più ampia categoria dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni del debitore ed è collegato all'esecuzione forzata, in quanto è volto ad assicurare la fruttuosità dell'eventuale esecuzione per espropriazione, sottraendo i beni oggetto del provvedimento alla libera disponibilità del debitore proprietario (cfr. Trib. Bari, 26 agosto 2013). Si tratta, quindi, di una misura cautelare tipicamente “conservativa”. La concessione del sequestro conservativo determina, sul piano giuridico, un vincolo di indisponibilità sul bene sequestrato, gli atti di disposizione relativi al quale, infatti, pur validi tra le parti e gli altri terzi, saranno inefficaci nei confronti del creditore sequestrante. In altre parole, gli effetti del sequestro conservativo sono del tutto analoghi a quelli del pignoramento: tuttavia quest'ultimo determina un “vincolo a porta aperta” sui beni del debitore in quanto l'inefficacia degli atti di disposizione relativi ai beni oggetto di pignoramento riguardano non soltanto il creditore pignorante ma anche gli altri creditori eventualmente intervenuti nel processo esecutivo, mentre il sequestro conservativo spiega i propri effetti solo in favore del creditore sequestrante (c.d. vincolo a porta chiusa). Le caratteristiche del fumus boni juris Ai fini della concessione del sequestro conservativo occorre effettuare, come per gli altri provvedimenti cautelari, un accertamento sommario da parte del giudice della cautela circa la sussistenza del diritto di credito del quale è domandata la tutela, sussistenza che dovrà valutarsi su un piano di mera verosimiglianza della pretesa creditoria, trattandosi di misura cautelare (Cass. I, n. 2523/1987; Cass. I, n. 2672/1983, in Giust. Civ., 1983, I, 2345). Sebbene l'art. 671 c.p.c. faccia riferimento alla tutelabilità di diritti di credito in genere, in sede applicativa sono state fornite rispetto a tale generica nozione maggiori puntualizzazioni che hanno consentito di utilizzare il rimedio del sequestro conservativo anche a fronte di crediti privi delle canoniche caratteristiche della liquidità, esigibilità, e certezza. Ricorrente è invero in giurisprudenza l'assunto secondo cui ai fini della concessione del sequestro non è necessario né che il credito sia liquido (cioè determinato nel suo ammontare) né che sia esigibile (i.e. non sottoposto a termine o a condizione), essendo sufficiente che sia attuale, e non meramente ipotetico ed eventuale (Trib. Nola, II, 23 marzo 2011). La tutelabilità dei crediti non esigibili Sorge la questione dell'area di tutela riconosciuta, mediante il sequestro conservativo, ovviamente al ricorrere del concorrente presupposto del periculum in mora, a crediti che non sono ancora esigibili e, in particolare, se detta nozione si limiti ai crediti sub condicione o termine ovvero si estenda, come avviene per l'azione revocatoria (costituente anch'essa, come il sequestro, mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale), ai crediti giudizialmente contestati. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
È possibile ottenere il sequestro in relazione a un credito del quale non è determinabile l'ammontare?
No, perché deve sussistere il requisito della proporzionalità rispetto al valore dei beni sequestrati È illegittimo il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a tutela di un credito il cui importo non sia stato ritenuto determinabile nemmeno in via approssimativa, essendo tale indicativa quantificazione indispensabile per la verifica della proporzionalità della misura, dell'idoneità dell'eventuale cauzione offerta e della sussistenza del pericolo di dispersione (Cass. VI, n. 14065/2015).
Domanda
Il soggetto che assume di essere erede può ottenere il sequestro dei beni alienati dall'erede universale del de cuius?
No, deve richiedere semmai il sequestro giudiziario Il sequestro conservativo, essendo una misura cautelare predisposta dall'ordinamento a tutela esclusiva di un credito, non può essere riconosciuta in favore dell'(eventuale) erede di un soggetto i cui beni possano formato oggetto di alienazione da parte del soggetto nominato quale erede universale, stante l'insufficienza fra tali soggetti di un rapporto in virtù del quale al primo possa essere attribuita la qualifica di creditore del secondo e la correlata legittimazione alla richiesta della misura cautelare di cui agli artt. 2905 c.c. e 671 c.p.c. In tale ipotesi, l'unica misura cautelare concedibile a favore del presunto erede, in funzione della domanda di merito di accertamento della qualità di erede e di condanna alla restituzione di tutti i beni facenti parte dell'asse, è il sequestro giudiziario volto a garantire e tutelare la conservazione di quei beni, nella pendenza del giudizio ordinario, al fine di assicurarne la custodia e conservazione sino all'esito del giudizio, volto a dirimere la controversia sulla titolarità, accertando chi sia divenuto proprietario dei beni lasciati dal de cuius quale erede (Trib. Trani, 22 gennaio 2011). Orientamenti di merito Si può richiedere il sequestro conservativo anche se il credito non è ancora esigibile Come detto, nella prassi applicativa è ricorrente l'affermazione del principio in virtù del quale l'interesse ad agire in via cautelare per il sequestro conservativo sussiste anche quando il credito non sia esigibile, per l'impossibilità di escutere immediatamente il debitore e di impedire in tal modo che il suo patrimonio venga disperso e, con esso, vengano meno le garanzie del creditore (Trib. Milano, 20 febbraio 2020). Più in particolare, si è ritenuto che il sequestro conservativo può essere concesso anche a tutela di ragioni di credito non ancora attuali, ma di probabile insorgenza, allorché al momento della richiesta cautelare sia già in essere il rapporto da cui origina il futuro credito, si sia già verificata la situazione di fatto che lo determina e sia possibile esperire un giudizio di probabilità in ordine all'attualità del diritto al tempo dell'esito del giudizio di merito (Trib. Alessandria I, 7 gennaio 2019). Detto principio è stato affermato anche da Trib. Milano ord., 26 giugno 2002, in Riv. dir. proc., 2002, 494 in una fattispecie di “probabile” diritto di credito ex art. 1299 c.c. vantato da uno dei fideiussori nei confronti del cofideiussore sottolineando che il diritto positivo riconosce tutele di tipo cautelare, volte alla conservazione della garanzia patrimoniale, anticipate, rispetto al momento di perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto (così, in motivazione, sono stati richiamati, per un verso, l'art. 1356 c.c. che consente all'alienante di un diritto sotto condizione risolutiva di compiere, in pendenza della condizione per conservare integre le ragioni dell'altra parte e, per un altro, l'art. 1953 c.c. che attribuisce al fideiussore, anche prima di aver pagato, di chiedere ed ottenere dal debitore principale una serie di garanzia a tutela del suo futuro diritto di regresso). Giurisprudenza di legittimità L'azione revocatoria è proponibile anche per tutelare un credito “litigioso” Trib. Nola, II, 23 marzo 2011 , cit., nel ritenere che siano tutelabili mediante sequestro conservativo anche i crediti derivanti da sentenze cc.dd. condizionali, si è ricondotta alle conclusioni cui è pervenuta, a partire dalla fondamentale pronuncia delle S.U. 18 maggio 2004, n. 9440, la giurisprudenza di legittimità rispetto all'azione revocatoria. In tale decisione, seguita da numerosi precedenti conformi negli anni successivi, è stato chiarito che i rimedi posti a tutela della garanzia patrimoniale del creditore operano non solo in presenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, sempre che questa non si riveli, ictu oculi, pretestuosa e sempre che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata. Alla luce di tale premesse, le Sezioni Unite hanno evidenziato che poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare — sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito — l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito. 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizioIl sequestro conservativo rientra, accanto all'azione surrogatoria ed all'azione revocatoria, nella più ampia categoria dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni del debitore.La concessione del sequestro conservativo comporta, sul piano giuridico, un vincolo di indisponibilità sul bene sequestrato, gli atti di disposizione relativi al quale, infatti, pur validi tra le parti e gli altri terzi, saranno inefficaci nei confronti del creditore sequestrante. In altre parole, gli effetti del sequestro conservativo sono del tutto analoghi a quelli del pignoramento: tuttavia quest'ultimo determina un “vincolo a porta aperta” sui beni del debitore in quanto l'inefficacia degli atti di disposizione relativi ai beni oggetto di pignoramento riguardano non soltanto il creditore pignorante ma anche gli altri creditori eventualmente intervenuti nel processo esecutivo.Peraltro, il legame tra sequestro conservative ed espropriazione è reso evidente dall'art. 686 c.p.c. secondo cui il sequestro, una volta pronunciata la sentenza di condanna, si converte in pignoramento. Aspetti preliminari Competenza Ai sensi dell'art. 669-ter c.p.c. la domanda cautelare ante causam si propone al giudice competente a conoscere della causa nel merito. In virtù dell'art. 669-quater, comma 1, c.p.c. quando già pende la causa di merito la domanda cautelare deve essere proposta al giudice della stessa. Ricorso cautelare ante litem L'art. 669-bis c.p.c. tace sul contenuto del ricorso cautelare. Secondo la comune opinione trova quindi applicazione la regola generale sancita dall'art. 125 c.p.c. (v. già Pret. Alessandria, 16 marzo 1993, in Giur. it., 1993, I, 2, 775, con nota di Dalmotto), in virtù della quale tale ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto l'originale quanto le copie da notificare, devono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore. Con riferimento alla domanda cautelare proposta ante causam, specie per i provvedimenti cautelari come i sequestri a strumentalità c.d. forte, opera il principio in virtù del quale nel ricorso devono essere a pena di inammissibilità individuati sul piano del petitum e della causa petendi gli elementi della proponenda azione di merito (ex plurimis, Trib. Lodi, 23 agosto 2019). Peraltro, se alcune decisioni ritengono che gli elementi dell'edictio actionis della domanda cautelare possano desumersi anche implicitamente dal ricorso (Trib. L'Aquila, 23 ottobre 2003; Trib. Monza, 24 gennaio 2000), altre pronunce, in una prospettiva più rigorosa, escludono tale possibilità (Trib. Ivrea, 16 ottobre 2007, cit.; Trib. Modena, 16 giugno 1999). Particolarmente pregnante è l'onere del ricorrente, nell'ipotesi di credito ancora non esigibile o addirittura contestato, di puntualizzare in maniera accurata i contorni del diritto del quale chiede la tutela conservativa prima del suo definitivo accertamento. Onere della prova L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti che giustificano la concessione della misura è rimesso, in applicazione della regola generale ritraibile dall'art. 2697 c.c., al creditore ricorrente. Nello specifico, rispetto all'esemplificazione proposta, sarà fondamentale, al fine di ottenere la tutela richiesta a fronte di un credito sottoposto a termine o addirittura a condizione non ancora verificatasi, dedurre e possibilmente documentare — sul piano delle argomentazioni sull'apparenza del buon diritto (c.d. fumus boni juris) — circostanze quali l'imminente scadenza del termine ovvero la probabile verificazione dell'evento assoggettato a condizione sospensiva. Specie in quest'ultimo caso, il resistente in sede cautelare potrà contestare l'avversa azione ponendo in evidenzia nella memoria di costituzione i fatti che rendono quel diritto di credito non ancora suscettibile di tutela sul piano cautelare trattandosi di credito meramente ipotetico e non attuale. In entrambi i casi richiamati, la prova può essere, secondo le regole generali, addotta anche mediante presunzioni purché gravi, precise e concordanti, nonché con prove atipiche. Giova ricordare a quest'ultimo proposito, infatti, che nei procedimenti cautelari il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. Ciò consente di acquisire sia prove atipiche in senso stretto che prove tipiche secondo modalità atipiche. Onere di instaurare il giudizio di merito I sequestri sono misure cautelare a strumentalità c.d. forte, nel senso che per gli stessi è rimasto fermo, anche dopo la riforma operata dalla legge n. 80 del 2005 al sistema del procedimento cautelare uniforme, l'onere per il creditore che abbia ottenuto la concessione della misura di incardinare, a pena di inefficacia della stessa, il giudizio di merito entro il termine perentorio di 60 giorni. 4. ConclusioniL'art. 671 c.p.c. fa riferimento alla tutelabilità di diritti di credito senza ulteriori precisazioni. Di qui, rispetto alle caratteristiche dei crediti in relazione ai quali può essere ottenuta, sul piano del fumus boni juris, il sequestro conservativo la giurisprudenza di merito si è mostrata incline a ai fini della concessione del sequestro non è necessario né che il credito sia liquido (cioè determinato nel suo ammontare, dovendo tuttavia lo stesso essere determinabile) né che sia esigibile (i.e. non sottoposto a termine o a condizione), essendo sufficiente che sia attuale, e non meramente ipotetico ed eventuale (Trib. Nola, II, 23 marzo 2011). La concedibilità in concreto del provvedimento cautelare si gioca, particolarmente in un caso come quello in esame, dalla capacità delle parti contrapposte di addurre argomentazioni, quanto alla ricorrente, volte a dimostrare la probabile insorgenza del credito pur non ancora esigibile, e quanto alla resistente a provare che, di contro, si tratta di pretesa meramente ipotetica. |