Creditore che non ha ottenuto la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo1. Bussole di inquadramentoIl sequestro conservativo in generale Il sequestro conservativo rientra, accanto all'azione surrogatoria ed all'azione revocatoria, nella più ampia categoria dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni del debitore ed è collegato all'esecuzione forzata, in quanto volto ad assicurare la fruttuosità dell'eventuale esecuzione per espropriazione, sottraendo i beni oggetto del provvedimento alla libera disponibilità del debitore proprietario (cfr. Trib. Bari, 26 agosto 2013). Si tratta, quindi, di una misura cautelare tipicamente “conservativa”. La concessione del sequestro conservativo comporta, sul piano giuridico, un vincolo di indisponibilità sul bene sequestrato, gli atti di disposizione relativi al quale, infatti, pur validi tra le parti e gli altri terzi, saranno inefficaci nei confronti del creditore sequestrante. In altre parole, gli effetti del sequestro conservativo sono del tutto analoghi a quelli del pignoramento: tuttavia quest'ultimo determina un “vincolo a porta aperta” sui beni del debitore in quanto l'inefficacia degli atti di disposizione relativi ai beni oggetto di pignoramento riguardano non soltanto il creditore pignorante ma anche gli altri creditori eventualmente intervenuti nel processo esecutivo. La concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo Di regola, il decreto ingiuntivo, quale provvedimento ottenuto dal creditore inaudita altera parte, non è emanato con la clausola di provvisoria esecuzione. Ciò comporta che, se viene proposta tempestiva opposizione — salvo che nel relativo giudizio il creditore opposto ottenga l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. per non essere l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione — il creditore dovrà attendere la conclusione del processo di merito cui dà luogo la stessa per poter pignorare i beni del debitore (e iscrivere ipoteca giudiziale sugli stessi). Le ipotesi nelle quali sin dalla fase monitoria, a fronte di una richiesta espressa del creditore, può essere concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo sono indicate dall'art. 642 c.p.c. Anzitutto, come previsto dal primo comma, tale concessione è “doverosa” qualora il ricorso per ingiunzione sia fondata su prove scritte particolarmente qualificate (e costituenti esse stesse titoli esecutivi di carattere stragiudiziale) come gli atti notarili e i titoli di credito. Sempre se richiesto il giudice adito con il ricorso per ingiunzione può munire il decreto della clausola di provvisoria esecutività ove vi sia un atto ricognitivo di debito nonché — ed è questa l'ipotesi nella quale più frequentemente potrebbe sorgere l'esigenza di ottenere in alternativa un sequestro conservativo — nell'ipotesi di pericolo nel ritardo. Gli eventuali spazi per la tutela cautelare In un sistema, come quello del procedimento monitorio per ingiunzione, nel quale il creditore può ottenere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c, già nella fase inaudita altera parte nonché in quella che segue alla proposizione dell'opposizione da parte del debitore se la stessa non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, sorge l'interrogativo in ordine alla percorribilità (anche rispetto al relativo interesse ad agire), della tutela cautelare ex art. 671 c.p.c. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
L'interesse ad agire può sussistere anche a fronte di mezzi di tutela alternativi?
Si, se consente di ottenere un risultato in concreto più vantaggioso L'interesse ad agire, inteso come necessità di un risultato utile non conseguibile senza l'intervento del giudice non è escluso dalla possibilità di azioni alternative di tutela della medesima posizione giuridica contro lo stesso soggetto purché sia possibile conseguire un risultato ulteriore e più vantaggioso (Cass., n. 19152/2005).
Domanda
Il sequestro conservativo può essere chiesto dal creditore già munito di titolo esecutivo?
No, se si tratta di titolo giudiziale definitivo Il giudice non può pronunciare una sentenza di condanna sul merito di una pretesa creditoria quando il creditore già dispone di un titolo esecutivo giudiziale irrevocabile e con efficacia di giudicato, diversamente si avrebbe un'inammissibile duplicazione di titoli esecutivi (cfr. Trib. Bologna, II, n. 1918/2018, in fattispecie nella quale il creditore munito di decreto ingiuntivo, divenuto nelle more esecutivo ex art. 647 c.p.c. e non più suscettibile di opposizione, aveva richiesto un sequestro conservativo e instaurato un giudizio di cognizione nel quale richiedeva la conferma sia del sequestro che del proprio credito).
Domanda
Il sequestro può essere richiesto dal debitore opponente se vince la causa?
Si, per cautelarsi rispetto alla restituzione delle somme già corrisposte in forza del decreto ingiuntivo È ammissibile l'istanza di sequestro conservativo a tutela del credito restitutorio, proposta dall'opponente a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto le somme versate in conseguenza della provvisoria esecutività del provvedimento opposto (Trib. Bari, 2 febbraio 2012, in Foro it., 2013, 3, I, 1046, con nota di Brunialti). Orientamenti di merito Il ricorso per sequestro conservativo è proponibile solo per dedurre fatti successivi alla domanda monitoria prima di poterli far valere in sede di opposizione Sulla problematica è intervenuta un'interessante pronuncia di merito (Trib. Prato, 4 gennaio 2012) affrontando la stessa ex professo. La decisione — a fronte, appunto, della proposizione di un ricorso per sequestro conservativo da parte di un creditore cui non era stato concesso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo — trae le mosse dall'esame dei profili di interferenza tra l'art. 642, II comma, c.p.c. e l'art. 671 c.p.c. Come detto, invero, in forza del capoverso dell'art. 642 c.p.c.: “L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre una cauzione”. La prima ipotesi comporta, ha evidenziato la richiamata decisione, una valutazione discrezionale del giudice di carattere essenzialmente cautelare, in quanto legata al pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo che non può che essere connesso alla probabile infruttuosità dell'azione esecutiva, riconducibile ad iniziative di altri creditori che aggrediscano il patrimonio del debitore o al compimento di atti di disposizione del patrimonio da parte di quest'ultimo. Proprio questa fattispecie, relativa al pericolo di grave pregiudizio, presenta invece dei profili di possibile interferenza con le valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 671 c.p.c. al fine della concessione del sequestro conservativo. In base a tale ultima norma infatti: “Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento”. Difatti, in assenza di una prova particolarmente forte del fatto costitutivo del diritto azionato in sede monitoria, tale da consentire la formazione del titolo esecutivo ex art. 642, commi 1 e 2 (nel secondo comma, limitatamente alla prova di documento scritto del debitore “comprovante il diritto fatto valere”), l'esecuzione provvisoria può essere concessa solo in presenza di un pericolo di realizzazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo, in conseguenza di iniziative del terzo creditore o di atti di disposizione da parte del debitore. Se ciò non avviene la provvisoria esecuzione può essere concessa solo in presenza dei requisiti di cui all'art. 648 c.p.c., che prevede un'ipotesi tipica di condanna con riserva delle eccezioni, che può essere emessa solo nel caso in cui la prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere sia adeguata, tale cioè da valere anche nell'ambito di un processo a cognizione piena e non solo ai fini della cognizione sommaria richiesta per l'emissione del decreto ingiuntivo. Alla luce di tali ampie premesse, il Tribunale di Prato ha sottolineato che da un punto di vista sistematico emerge quindi che, tra la valutazione operata dal giudice che emette il decreto ingiuntivo ex art. 642, II comma, c.p.c. e quella fatta dal giudice dell'opposizione ex art. 648 c.p.c., il possibile spazio che si apre alla misura cautelare di cui all'art. 671 c.p.c. è costituito dai fatti nuovi e sopravvenuti che nello spazio di tempo tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed l'instaurazione del giudizio di opposizione possano consentire una valutazione differente in punto di periculum. Altrimenti, l'emissione della misura cautelare si tradurrebbe in una surrettizia riforma della valutazione emessa dal giudice del decreto ingiuntivo ex art. 642, comma 2, c.p.c., ancorché la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi di tale ultima norma comporti la formazione immediata di un titolo esecutivo e la pronuncia cautelare dia luogo ad un vincolo di indisponibilità relativa sui beni che sono oggetto di sequestro conservativo. 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizioIl sequestro conservativo rientra, accanto all'azione surrogatoria ed all'azione revocatoria, nella più ampia categoria dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni del debitore.La concessione del sequestro conservativo comporta, sul piano giuridico, un vincolo di indisponibilità sul bene sequestrato, gli atti di disposizione relativi al quale, infatti, pur validi tra le parti e gli altri terzi, saranno inefficaci nei confronti del creditore sequestrante. In altre parole, gli effetti del sequestro conservativo sono del tutto analoghi a quelli del pignoramento: tuttavia quest'ultimo determina un “vincolo a porta aperta” sui beni del debitore in quanto l'inefficacia degli atti di disposizione relativi ai beni oggetto di pignoramento riguardano non soltanto il creditore pignorante ma anche gli altri creditori eventualmente intervenuti nel processo esecutivo.Peraltro, il legame tra sequestro conservative ed espropriazione è reso evidente dall'art. 686 c.p.c. secondo cui il sequestro, una volta pronunciata la sentenza di condanna, si converte in pignoramento. Aspetti preliminari Competenza Il ricorso per sequestro conservativo proposto rispetto ad un credito già fatto valere in sede monitoria ha spazio solo quale ricorso ante litem che va proposto dinanzi al giudice che sarebbe competente per il merito (ossia lo stesso chiamato a decidere, in caso di ipotetica proposizione, dell'opposizione a decreto ingiuntivo) in forza della regola generale espressa dall'art. 669-ter c.p.c. Ricorso ante litem L'art. 669-bis c.p.c. tace sul contenuto del ricorso cautelare. Secondo la comune opinione trova quindi applicazione la regola generale sancita dall'art. 125 c.p.c. (v. già Pret. Alessandria, 16 marzo 1993, in Giur. it., 1993, I, 2, 775, con nota di Dalmotto), in virtù della quale tale ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto l'originale quanto le copie da notificare, devono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore. Con riferimento alla domanda cautelare proposta ante causam, specie per i provvedimenti cautelari come i sequestri a strumentalità c.d. forte, opera il principio in virtù del quale nel ricorso devono essere a pena di inammissibilità individuati sul piano del petitum e della causa petendi gli elementi della proponenda azione di merito (ex plurimis, Trib. Lodi, 23 agosto 2019). Onere della prova L'onere della prova in ordine alla ricorrenza di fatti nuovi idonei a supportare in maniera più forte i riscontri in ordine al pericolo di pregiudizio rispetto a quelli dedotti con il ricorso in sede monitoria compete, in virtù delle regole generali, al creditore opposto. Sussistenza sia di un credito, almeno eventuale, in capo al ricorrente che del pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale (c.d. periculum in mora) competono al soggetto che propone il ricorso per sequestro conservativo. Viene in particolare in rilievo l'integrazione a fronte di tali fatti nuovi del periculum in mora tipizzato dall'art. 671 c.p.c. nel “fondato timore di perdere la garanzia del credito”. La relativa valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale può utilizzare sia elementi di carattere oggettivo che soggettivo. È infatti consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale il periculum in mora che giustifica la concessione di un sequestro conservativo può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del proprio patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata (Trib. Bari, III, 18 ottobre 2012; Trib. Nocera Inferiore, 9 novembre 2005; Trib. Trani, 3 agosto 1995, in Giust. Civ., 1996, I, 2, 758). La predetta prova può essere secondo le regole generali addotta anche mediante presunzioni purché gravi, precise e concordanti nonché con prove atipiche. Nel procedimento cautelare l'istruttoria si svolge nel contradditorio tra le parti: il giudice acquisirà, peraltro, i soli mezzi di prova a tal fine indispensabili (art. 669-sexies, comma 1, c.p.c.). Reclamo La decisione sul ricorso per sequestro conservativo, che costituisce misura cautelare tipica, soggiace al reclamo cautelare disciplinato dall'art. 669-terdecies c.p.c. I provvedimenti resi sull'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo anche nella fase dell'opposizione, ossia quelli exartt. 648 e 649 c.p.c., non si ritiene possano essere assoggettati a detto rimedio, in quanto avrebbero, pur nella comune finalità, una struttura diversa rispetto ai provvedimenti cautelari. 4. ConclusioniNell'ipotesi di mancata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, è possibile emanare un provvedimento di natura cautelare, volto alla conservazione della garanzia patrimoniale del credito azionato, solo in caso di sopravvenienze in punto di periculum, tali da imporre una nuova valutazione delle circostanze di fatto, diversa rispetto a quella del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo. Ciò quando dette nuove circostanze intervengano prima della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, momento dopo il quale potrà essere richiesta l'esecuzione provvisoria in sede di opposizione ex art. 648 c.p.c. |