Azione revocatoria proposta dal creditore sequestrante1. Bussole di inquadramentoIl sequestro conservativo in generale Il sequestro conservativo rientra, accanto all'azione surrogatoria ed all'azione revocatoria, nella più ampia categoria dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni del debitore ed è collegato all'esecuzione forzata, in quanto volto ad assicurare la fruttuosità dell'eventuale esecuzione per espropriazione, sottraendo i beni oggetto del provvedimento alla libera disponibilità del debitore proprietario (cfr. Trib. Bari, 26 agosto 2013). Si tratta, quindi, di una misura cautelare tipicamente “conservativa”. La concessione del sequestro conservativo comporta, sul piano giuridico, un vincolo di indisponibilità sul bene sequestrato, gli atti di disposizione relativi al quale, infatti, pur validi tra le parti e gli altri terzi, saranno inefficaci nei confronti del creditore sequestrante. In altre parole, gli effetti del sequestro conservativo sono del tutto analoghi a quelli del pignoramento: tuttavia quest'ultimo determina un “vincolo a porta aperta” sui beni del debitore in quanto l'inefficacia degli atti di disposizione relativi ai beni oggetto di pignoramento riguardano non soltanto il creditore pignorante ma anche gli altri creditori eventualmente intervenuti nel processo esecutivo. Ai fini della concessione del sequestro conservativo occorre effettuare, come per gli altri provvedimenti cautelari, un accertamento sommario da parte del giudice della cautela circa la sussistenza del diritto di credito del quale è domandata la tutela, sussistenza che dovrà valutarsi su un piano di mera verosimiglianza della pretesa creditoria, trattandosi di misura cautelare (Cass. I, n. 2523/1987; Cass. I, n. 2672/1983, in Giust. Civ., 1983, I, 2345). Il periculum in mora è tipizzato dall'art. 671 c.p.c. nel “fondato timore di perdere la garanzia del credito”: la relativa valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale può utilizzare sia elementi di carattere oggettivo che soggettivo. È infatti consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale il periculum in mora che giustifica la concessione di un sequestro conservativo può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del proprio patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata (Trib. Bari, III, 18 ottobre 2012; Trib. Nocera Inferiore, 9 novembre 2005; Trib. Trani, 3 agosto 1995, in Giust. Civ., 1996, I, 2, 758). L'azione revocatoria ordinaria L'azione revocatoria, disciplinata ai sensi dell'art. 2901 c.c., è, alla medesima stregua del sequestro conservativo, un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, conferito in capo ai creditori del medesimo. A fronte dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., il creditore può chiedere che il giudice dichiari inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del proprio patrimonio compiuti dal soggetto debitore e valutati come pregiudizievoli. Il creditore, quindi, potrà far valere la propria garanzia sui beni oggetto degli atti che sono stati dichiarati inefficaci nei suoi confronti. Si tratta di un'azione di cognizione di tipo costitutivo. La legittimazione è prevista in capo ai creditori e i presupposti oggettivi della stessa sono: l'esistenza di un credito vantato dall'attore nei confronti del convenuto, aver arrecato un pregiudizio alle ragioni del creditore tramite l'atto oggetto di revocatoria e la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore. Se l'atto di disposizione è a titolo oneroso, è necessaria anche la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo. La funzione dell'azione revocatoria è impedire il depauperamento fraudolento del patrimonio del soggetto debitore, sicché oggetto della stessa sono gli atti dispositivi, ovvero quegli atti modificativi in via qualitativa e/o quantitativa con i quali un soggetto altera la consistenza del suo patrimonio. L'accoglimento dell'azione revocatoria (o pauliana) è subordinata alla ricorrenza dei seguenti presupposti: a) l'esistenza di un credito vantato dall'attore in revocatoria nei confronti del convenuto, b) aver arrecato, tramite quell'atto di disposizione del proprio patrimonio, un pregiudizio alle ragioni del creditore e c) la conoscenza del debitore del pregiudizio arrecato nei confronti del creditore. Qualora l'atto sia a titolo oneroso occorre, inoltre, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo e nel caso in cui l'atto oggetto di azione revocatoria sia anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dello stesso. Concessione del sequestro del bene successivamente alienato a terzi e azione revocatoria Nella prassi applicativa è stato più volte puntualizzato che la circostanza per la quale la parte debitrice si spogli di un bene costituente l'unico cespite del proprio patrimonio facilmente assoggettabile ad esecuzione forzata non può, in sé considerata, ritenersi sufficiente ad integrare gli estremi del periculum in mora previsto quale requisito per la concessione del sequestro conservativo, in quanto occorre a tal fine considerare quell'atto nel contesto del complessivo contegno della parte debitrice (Trib. Milano, 8 luglio 2004, in Giur. it., 2005, I, 574, con nota di Conte). Qualora il giudice della cautela abbia effettuato un vaglio positivo in ordine alla sussistenza di detto periculum nonché della c.d. apparenza del buon diritto del ricorrente e conceda il sequestro conservativo a fronte della alienazione di un immobile da parte del debitore, sorge l'ulteriore problema, oggetto della fattispecie casistica in esame, della possibilità — rispetto alla concreta sussistenza di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. — per lo stesso di proporre azione revocatoria dell'atto di alienazione medesimo. Ciò in quanto, in modo analogo al sequestro conservativo, il fine dell'azione revocatoria è essenzialmente conservativo e cautelare, e cioè strumentale alla fase successiva ed eventuale dell'esecuzione forzata, atteso che essa non produce alcun effetto recuperatorio dell'utilità dismessa dal debitore al patrimonio di quest'ultimo, ma si limita a neutralizzare l'effetto traslativo nei confronti del solo creditore che l'abbia utilmente esperita consentendo l'esercizio dell'azione esecutiva anche nei confronti del terzo acquirente nelle forme previste dagli artt. 602 e ss. c.p.c. (Cass., n. 11491/2014, e Cass., n. 3676/2011). 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
L'interesse ad agire può sussistere anche a fronte di mezzi di tutela alternativi?
Si, se consente di ottenere un risultato in concreto più vantaggioso L'interesse ad agire, inteso come necessità di un risultato utile non conseguibile senza l'intervento del giudice non è escluso dalla possibilità di azioni alternative di tutela della medesima posizione giuridica contro lo stesso soggetto purché sia possibile conseguire un risultato ulteriore e più vantaggioso (Cass., n. 19152/2005).
Domanda
L'azione revocatoria è esperibile per un credito non ancora accertato in sede giurisdizionale?
Si, se il diritto del creditore è assistito da elementi di prova sufficienti In tema di azione revocatoria ordinaria l'eventus damni è integrato non solo quando viene leso diritto di credito certo, liquido ed esigibile, ma anche se il diritto, seppur non ancora accertato in sede giurisdizionale, sia assistito da elementi di prova sufficienti a consentire di ritenerlo sussistente in capo al creditore (Trib. Bergamo, II, n. 779/2022). Orientamento più recente della Corte di Cassazione Il creditore sequestrante può proporre azione revocatoria ove ciò gli consenta di ottenere una tutela più ampia La S.C. con la fondamentale sentenza n. 22835 del 29 settembre 2017 (in Ilprocessocivile.it 13 novembre 2017, con nota di Russolillo ed in Giustiziacivile.com, con nota di S. Messina), traendo le mosse dall'assunto per il quale l'equivalenza tra le tutele garantite dal sequestro conservativo e dall'azione revocatoria non può essere affermata in termini generali, poiché vi è uno scarto “diacronico” tra i due istituti, in quanto il sequestro opera in via preventiva, mentre la revocatoria in via successiva, ha ritenuto ammissibile che il creditore, il quale abbia chiesto ed ottenuto una misura cautelare possa, successivamente, agire in revocatoria. Nella richiamata decisione, la Corte di cassazione ha più in particolare sottolineato che sussiste l'interesse ad agire del creditore che, già autorizzato al sequestro conservativo di un immobile e trascritto il provvedimento cautelare, proponga, in pendenza del giudizio di merito conseguente alla concessione del sequestro, separata azione revocatoria ordinaria volta a far dichiarare inefficace l'atto di vendita con cui il debitore abbia trasferito il bene sequestrato a terzi, atteso che, sebbene il sequestro conservativo e l'azione revocatoria ordinaria condividano l'effetto di rendere inopponibile al creditore l'atto di alienazione di un bene, esse non assicurano uniformità di tutele, essendo la cautela conservativa sempre soggetta al limite dell'importo fino a concorrenza del quale è stata autorizzata ed essendo inoltre la funzione conservativa del sequestro suscettibile di venir meno, con effetti irreversibili per il creditore, in caso di sopravvenuta estinzione del pignoramento in cui esso si è convertito. In altri termini, il creditore che abbia ottenuto la concessione di un sequestro conservativo su un bene immobile conserva l'interesse ad agire con azione revocatoria ex art. 2901 c.c., qualora il medesimo bene venga in seguito alienato dal debitore ad un terzo, atteso che tale azione consente di ottenere una tutela non equivalente e tendenzialmente più ampia rispetto a quella assicurata dal sequestro, in quanto ha ad oggetto l'intero immobile, senza soffrire dei limiti derivanti dall'importo fino a concorrenza del quale sia stata autorizzata la misura cautelare, esclude il concorso con gli altri creditori (che si realizza, invece, per effetto della conversione del sequestro in pignoramento), e non è condizionata dagli esiti del giudizio di merito sulla sussistenza del diritto cautelato. Orientamento più risalente della Corte di Cassazione Il creditore sequestrante non ha interesse a proporre l'azione revocatoria Secondo una tesi precedentemente affermata dalla medesima S.C., di contro, se il creditore richiede il sequestro conservativo di un bene del debitore, solo in seguito da costui alienato ad un terzo, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 2906 c.c., che di tale alienazione stabilisce l'inefficacia in pregiudizio del creditore sequestrante, mentre è inconferente l'art. 2905 c.c., che disciplina l'ipotesi della richiesta di sequestro nei confronti del terzo dopo l'alienazione del debitore, per garantire al creditore gli effetti dell'azione pauliana già esperita. Dunque, nell'ipotesi in esame il creditore — trascritto, anteriormente all'atto di alienazione, il provvedimento di sequestro — può procedere all'espropriazione del bene sequestrato anche nei confronti del terzo acquirente, con conseguente difetto dell'interesse all'esperimento dell'azione revocatoria, volta ad assicuragli un risultato (impedire la fraudolenta diminuzione della garanzia patrimoniale generica), già assicurato dal sequestro. 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizio L'art. 2901 c.c. consente al creditore di richiedere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. L'azione revocatoria, nel sistema attuale, può essere alternativamente incardinata nelle forme del giudizio ordinario di cognizione di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. ovvero in quella del ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. La pronuncia che accoglie la domanda di revocatoria ha natura costitutiva e determina l'inefficacia dell'acquisto del terzo nei confronti dell'attore che può così promuovere, come specificato dall'art. 2902 c.c., nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato. Aspetti preliminari Competenza Poiché l'azione revocatoria ordinaria — che afferendo ad un bene immobile deve essere, ai fini della competenza per materia, incardinata dinanzi al Tribunale — concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia nei confronti del creditore attore, la competenza per territorio va determinata in base ai criteri di collegamento concorrenti previsti dagli artt. 18-20 c.p.c. (ossia, residenza o sede del convenuto; luogo nel quale l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita). Vi è dunque che, in conformità alle regole generali, in tali controversie l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altro procedimento che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili (v., di recente, Trib. Brescia, IV, 4 marzo 2021, n. 593). Atto introduttivo L'azione se proposta nelle forme del rito ordinario di cognizione deve essere promossa con atto di citazione ad udienza fissa. Gli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale si producono, come noto, dal momento della notifica dell'atto di citazione. Oggetto e onere della prova Quando l'atto revocando è successivo al sorgere del credito, l'unica condizione richiesta dall'art. 2901 c.c. è la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché — per gli atti a titolo oneroso — l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo. In giurisprudenza si ritiene che la relativa prova può essere fornita anche tramite presunzioni (v., da ultimo, App. Torino, I, n. 466/2022, Trib. Verbania, I, n. 160/2022). Nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito è invece necessario che l'atto sia stato dolosamente posto in essere al fine di pregiudicare il creditore e, nel caso di atto oneroso, che il terzo fosse partecipe di tale dolosa preordinazione (Trib. Teramo, I, n. 309/2022). L'onere della prova dell'insussistenza dell'eventus damni grava sul terzo revocato che deve dimostrare l'insussistenza del rischio in ragione delle ampie residualità patrimoniali, in rapporto all'entità della complessiva situazione debitoria, tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti (cfr., tra le molte, Trib. Bari, II, n. 1410/2022). 4. ConclusioniSia il sequestro conservativo che l'azione revocatoria rientrano nell'ambito dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e sono dunque accomunati dalla produzione del solo effetto di rendere inopponibile verso il soggetto che ha agito un atto di disposizione relativo al bene. Si è posto così il problema dell'interesse concreto ad agire in revocatoria del creditore che, già prima dell'atto di alienazione, abbia ottenuto un sequestro conservativo sull'immobile. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 19216 del 2013, ha ritenuto che poiché il creditore, trascritto, anteriormente all'atto di alienazione, il provvedimento di sequestro, lo stesso può procedere all'espropriazione del bene sequestrato anche nei confronti del terzo acquirente, con conseguente difetto dell'interesse all'esperimento dell'azione revocatoria, volta ad assicuragli un risultato (impedire la fraudolenta diminuzione della garanzia patrimoniale generica), già assicurato dal sequestro. Successivamente, con la sentenza n. 22835 del 2017, tuttavia, la medesima S.C. sembra aver rivisitato, profondendosi in ampia motivazione, tale orientamento, evidenziando che l'azione revocatoria ordinaria consente di ottenere una tutela non equivalente e tendenzialmente più ampia rispetto a quella assicurata dal sequestro, in quanto ha ad oggetto l'intero immobile, senza soffrire dei limiti derivanti dall'importo fino a concorrenza del quale sia stata autorizzata la misura cautelare, esclude il concorso con gli altri creditori (che si realizza, invece, per effetto della conversione del sequestro in pignoramento), e non è condizionata dagli esiti del giudizio di merito sulla sussistenza del diritto cautelato. |