Sequestro conservativo delle quote di società a responsabilità limitata1. Bussole di inquadramentoIl sequestro conservativo in generale Il sequestro conservativo rientra, accanto all'azione surrogatoria ed all'azione revocatoria, nella più ampia categoria dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni del debitore ed è collegato all'esecuzione forzata, in quanto volto ad assicurare la fruttuosità dell'eventuale esecuzione per espropriazione, sottraendo i beni oggetto del provvedimento alla libera disponibilità del debitore proprietario (cfr. Trib. Bari, 26 agosto 2013). Si tratta, quindi, di una misura cautelare tipicamente “conservativa”. La concessione del sequestro comporta, sul piano giuridico, un vincolo di indisponibilità sul bene sequestrato, gli atti di disposizione relativi al quale, infatti, pur validi tra le parti e gli altri terzi, saranno inefficaci nei confronti del creditore sequestrante. In altre parole, gli effetti del sequestro conservativo sono del tutto analoghi a quelli del pignoramento: tuttavia quest'ultimo determina un “vincolo a porta aperta” sui beni del debitore in quanto l'inefficacia degli atti di disposizione relativi ai beni oggetto di pignoramento riguardano non soltanto il creditore pignorante ma anche gli altri creditori eventualmente intervenuti nel processo esecutivo. Ai fini della concessione del sequestro conservativo occorre effettuare, come per gli altri provvedimenti cautelari, un accertamento sommario da parte del giudice della cautela circa la sussistenza del diritto di credito del quale è domandata la tutela, sussistenza che dovrà valutarsi su un piano di mera verosimiglianza della pretesa creditoria, trattandosi di misura cautelare (Cass. I, n. 2523/1987; Cass. I, n. 2672/1983, in Giust. Civ., 1983, I, 2345). Il periculum in mora è tipizzato dall'art. 671 c.p.c. nel “fondato timore di perdere la garanzia del credito”: la relativa valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale può utilizzare sia elementi di carattere oggettivo che soggettivo. È infatti consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale il periculum in mora che giustifica la concessione di un sequestro conservativo può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del proprio patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata (Trib. Bari, III, 18 ottobre 2012; Trib. Nocera Inferiore, 9 novembre 2005; Trib. Trani, 3 agosto 1995, in Giust. Civ., 1996, I, 2, 758). L'esecuzione del sequestro conservativo su quote di società a responsabilità limitata La norma di riferimento in tema di esecuzione del sequestro conservativo di quote di s.r.l. — le cui modalità debbono essere desunte (secondo il riferimento contenuto nell'art. 678 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 669-duodecies ai fini dell'attuazione dei sequestri) dalle norme sul pignoramento dei beni oggetto del provvedimento — è quella che regola specificamente il pignoramento di quote di s.r.l., cioè l'art. 2471 c.c. Con tale disposizione, introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003 di riforma del diritto societario, come ha puntualizzato la Corte di cassazione, il legislatore ha attribuito al pignoramento di quote di s.r.l. la forma di pignoramento “documentale”, coerente con la qualificazione della quota come bene immateriale iscritto in un pubblico registro e dunque alternativa rispetto alla forma del pignoramento presso terzi che era precedentemente utilizzata nella prassi (Cass. I, n. 13903/2014). Di conseguenza l'esecuzione del sequestro conservativo — che a propria volta segue le forme dell'esecuzione forzata su beni mobili — sulle quote di società a responsabilità limitata deve essere eseguito a norma dell'art. 513 ss. c.p.c., ferma restando la necessità di iscrivere la misura nel registro delle imprese. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Le quote di partecipazione in una s.r.l. possono essere oggetto di azione revocatoria?
Si, perché hanno un valore patrimoniale oggettivo La quota di partecipazione in una s.r.l., pur non essendo bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta. Come tale va configurata come oggetto unitario di diritti, equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro, per cui ad essa possono applicarsi le disposizioni concernenti i beni mobili. Ne consegue che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di pignoramento nei confronti del socio che ne è titolare, così come di azione revocatoria ordinaria (App. Roma, III, 28 dicembre 2021, n. 8529). Orientamenti della Corte di cassazione Il sequestro conservativo delle quote di società a responsabilità limitata si attua nelle forme previste per il pignoramento delle stesse e non in quelle del pignoramento presso terzi La S.C. ha chiarito che la norma di riferimento in tema di esecuzione del sequestro conservativo di quote di s.r.l. — le cui modalità debbono essere desunte (secondo il riferimento contenuto nell'art. 678 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 669-duodecies ai fini dell'attuazione dei sequestri) dalle norme sul pignoramento dei beni oggetto del provvedimento — è quella che regola specificamente il pignoramento di quote di s.r.l., cioè l'art. 2471 c.c. Con tale disposizione, introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003 di riforma del diritto societario, come ha puntualizzato la Corte di cassazione, il legislatore ha attribuito al pignoramento di quote di s.r.l. la forma di pignoramento “documentale”, coerente con la qualificazione della quota come bene immateriale iscritto in un pubblico registro e dunque alternativa rispetto alla forma del pignoramento presso terzi che era precedentemente utilizzata nella prassi. Sul piano pratico, ciò comporta che nel procedimento delineato dall'art. 2471 c.c. la notifica del provvedimento al debitore vale a produrre il vincolo di indisponibilità che sostanzia il pignoramento, che viene reso opponibile ai terzi con la iscrizione nel Registro imprese (art. 2193 c.c.). Per tali motivi — ha evidenziato la S.C. con più specifico riguardo alla questione in esame — anche l'esecuzione del sequestro di quote di società a responsabilità limitata non deve avvenire secondo le modalità previste per il pignoramento presso terzi, bensì in forza di quelle contemplate dalla norma speciale regolante il pignoramento di quote sociali. Tuttavia, nella medesima pronuncia, la S.C. ha evidenziato che, a differenza della esecuzione del pignoramento, l'attuazione del sequestro conservativo si realizza sulla base di un provvedimento già perfezionato, nel contraddittorio tra le parti, sicché mentre non può prescindersi dalla iscrizione del sequestro nel Registro, non altrettanto può dirsi per la notifica prescritta dall'art. 2471 per il pignoramento, considerando che: a) il vincolo di indisponibilità è opponibile al debitore sin dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione del provvedimento stesso; b) altrettanto vale, evidentemente, per la notifica alla società (a prescindere dalla diversità di effetti attribuibili a tale incombente) ove, come nella specie, questa sia stata parte del procedimento cautelare (Cass. I, n. 13903/2014). Nella prassi applicativa, si è specificato, sempre sulle modalità attuative del sequestro di quote, che peraltro ai fini della produzione del vincolo di indisponibilità è sufficiente che, al momento dell'iscrizione del sequestro nel registro delle imprese, il relativo atto sia stato consegnato all'ufficiale notificante, senza che sia necessario un perfezionamento della relativa notifica (Trib. Firenze, III, 26 maggio 2015). 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizio Il sequestro conservativo rientra, accanto all'azione surrogatoria ed all'azione revocatoria, nella più ampia categoria dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni del debitore. La concessione del sequestro conservativo comporta, sul piano giuridico, un vincolo di indisponibilità sul bene sequestrato, gli atti di disposizione relativi al quale, infatti, pur validi tra le parti e gli altri terzi, saranno inefficaci nei confronti del creditore sequestrante. In altre parole, gli effetti del sequestro conservativo sono del tutto analoghi a quelli del pignoramento: tuttavia quest'ultimo determina un “vincolo a porta aperta” sui beni del debitore in quanto l'inefficacia degli atti di disposizione relativi ai beni oggetto di pignoramento riguardano non soltanto il creditore pignorante ma anche gli altri creditori eventualmente intervenuti nel processo esecutivo. Peraltro, il legame tra sequestro conservative ed espropriazione è reso evidente dall'art. 686 c.p.c. secondo cui il sequestro, una volta pronunciata la sentenza di condanna, si converte in pignoramento. Aspetti preliminari Competenza Ai sensi dell'art. 669-ter c.p.c. la domanda cautelare ante causam si propone al giudice competente a conoscere della causa nel merito. In virtù dell'art. 669-quater, primo comma, c.p.c. quando già pende la causa di merito la domanda cautelare deve essere proposta al giudice della stessa. Indicazione della domanda di merito nel ricorso proposto ante litem L'art. 669-bis c.p.c. tace sul contenuto del ricorso cautelare. Secondo la comune opinione trova quindi applicazione la regola generale sancita dall'art. 125 c.p.c. (v. già Pret. Alessandria, 16 marzo 1993, in Giur. it., 1993, I, 2, 775, con nota di Dalmotto), in virtù della quale tale ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto l'originale quanto le copie da notificare, devono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore. Con riferimento alla domanda cautelare proposta ante causam, specie per i provvedimenti cautelari come i sequestri a strumentalità c.d. forte, opera il principio in virtù del quale nel ricorso devono essere a pena di inammissibilità individuati sul piano del petitum e della causa petendi gli elementi della proponenda azione di merito (ex plurimis, Trib. Lodi, 23 agosto 2019). Conseguenze della tardiva instaurazione del giudizio di merito La S.C. ha da ultimo chiarito che l'inefficacia del provvedimento cautelare ante causam non anticipatorio, verificatasi in conseguenza del mancato inizio del giudizio di merito entro il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, secondo comma, c.p.c., non determina alcuna conseguenza processuale sul giudizio di merito comunque intrapreso, che dunque prosegue naturalmente senza maturazione di decadenze di sorta (Cass. I, n. 8513/2024). Attuazione dei sequestri in generale L'art. 669-duodecies c.p.c. regola l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro e quelle relative ai provvedimenti che possono essere eseguiti in forma specifica in armonia con la richiamata elaborazione giurisprudenziale, prevedendo una differente disciplina a seconda che l'attuazione riguardi misure cautelari di condanna al pagamento di una somma di denaro ovvero attinenti ad un obbligo di consegna o di rilascio, di fare o di non fare. Tuttavia, la norma fa salve le previgenti disposizioni normative, ossia gli artt. 677 e ss. c.p.c. sull'esecuzione dei sequestri. Esecuzione del sequestro su beni mobili L'esecuzione del sequestro conservativo su beni mobili avviene nelle forme del pignoramento mobiliare ex artt. 513 e ss. In ragione di ciò, trova applicazione l'art. 610 c.p.c. laddove nel corso della esecuzione del sequestro sorgano difficoltà che non ammettano dilazione, potendo quindi l'istante chiedere al giudice dell'esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti (Trib. Salerno, I, 10 novembre 2010). 4. ConclusioniIn passato, indiscussa la possibilità di ottenere un sequestro conservativo, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 671 c.p.c., anche sulle quote di s.r.l. erano discusse le modalità di attuazione/esecuzione della misura e prevaleva la tesi per la quale le stesse dovevano seguire le forme dell'esecuzione di crediti. Oggi la norma di riferimento in tema di esecuzione del sequestro conservativo di quote di s.r.l. è l'art. 2471 c.c.: come ha chiarito la stessa S.C., mediante tale previsione, il legislatore ha attribuito al pignoramento di quote di s.r.l. la forma di pignoramento “documentale”, coerente con la qualificazione della quota come bene immateriale iscritto in un pubblico registro e dunque alternativa rispetto alla forma del pignoramento presso terzi che era precedentemente utilizzata nella prassi. Al contempo è stato precisato che, a differenza della esecuzione del pignoramento, l'attuazione del sequestro conservativo si realizza sulla base di un provvedimento già perfezionato, nel contraddittorio tra le parti, sicché mentre non può prescindersi dalla iscrizione del sequestro nel Registro, non altrettanto può dirsi per la notifica prescritta dall'art. 2471 per il pignoramento, considerando che: a) il vincolo di indisponibilità è opponibile al debitore sin dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione del provvedimento stesso; b) altrettanto vale, evidentemente, per la notifica alla società (a prescindere dalla diversità di effetti attribuibili a tale incombente) ove, come nella specie, questa sia stata parte del procedimento cautelare (Cass. I, n. 13903/2014). |