Presupposti per la concessione del sequestro conservativo nell'ipotesi di obbligazioni solidali dal lato passivo1. Bussole di inquadramentoIl periculum in mora nel sequestro conservativo Ai fini della concessione del sequestro conservativo il periculum in mora è individuato nell'art. 671 c.p.c. nel “fondato timore di perdere la garanzia del credito”: la relativa valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che può utilizzare, a tal fine, sia elementi di carattere oggettivo che soggettivo. È infatti consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale il periculum in mora che giustifica la concessione di un sequestro conservativo può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del proprio patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata (Trib. Bari, III, 18 ottobre 2012; Trib. Nocera Inferiore, 9 novembre 2005; Trib. Trani, 3 agosto 1995, in Giust. Civ., 1996, I, 2, 758). Le obbligazioni solidali dal lato passivo L'art. 1292 c.c. stabilisce che si ha un'obbligazione solidale dal lato passivo (cioè quello dei debitori) quando, in presenza di una prestazione unica, più debitori sono tenuti tutti all'esecuzione della stessa. Presupposti della solidarietà dell'obbligazione sono, pertanto, secondo la dottrina più autorevole: a) pluralità di soggetti omogenei; b) identità della prestazione che deve essere eseguita; c) eadem causa obligandi, i.e. obbligazione derivante dal medesimo fatto giuridico ovvero da fatti che, in quanto siano volutamente collegati dalle parti, costituiscono un complesso unitario. Quando ricorrono le predette condizioni, le obbligazioni dal lato passivo si presumono solidali, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1294 c.c. Si tratta di una regola evidentemente contemplata dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendo allo stesso di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali (cfr. Cass. III, n. 21774/2015). La questione che si pone nella fattispecie casistica in esame è quella afferente alle valutazioni che l'autorità giudiziaria deve compiere, sul piano della sussistenza del periculum in mora, a fronte di obbligazioni solidali dal lato passivo. Più in particolare, l'interrogativo è se nell'ipotesi di obbligazioni solidali dal lato passivo il giudice debba valutare la ricorrenza del pericolo avendo riguardo al patrimonio, complessivamente considerato, di tutti i condebitori in solido ovvero se debba comunque valutare la consistenza patrimoniale del singolo condebitore solidale, anche tenendo conto della possibilità del creditore di richiedere indifferentemente l'adempimento a ciascun condebitore solidale. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Se il debitore vende il suo unico immobile tale condotta integra il periculum in mora richiesto dall'art. 671 c.p.c.?
Di per sé no, in quanto va considerato il comportamento complessivo del debitore La circostanza che la parte debitrice si spogli di un bene costituente l'unico cespite del proprio patrimonio facilmente assoggettabile ad esecuzione forzata non può, in sé considerata, ritenersi sufficiente ad integrare gli estremi del periculum in mora previsto quale requisito per la concessione del sequestro conservativo, in quanto occorre a tal fine considerare quell'atto nel contesto del complessivo contegno della parte debitrice (Trib. Milano, 8 luglio 2004, in Giur. it., 2005, I, 574, con nota di Conte).
Domanda
Il fatto che il patrimonio del debitore diminuisca in modo significativo determina ex se la ricorrenza del periculum in mora per la concessione del sequestro?
No, in assenza di condotte che siano espressive della volontà del debitore di sottrarsi all'adempimento Nell'ipotesi di diminuzione, anche significativa, del patrimonio del debitore, non sussiste il periculum quando non vi siano elementi in base ai quali ritenere che il debitore, per sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo alla esecuzione forzata (Trib. Larino, 21 aprile 2010). Orientamento della Corte di Cassazione Il periculum va valutato considerando solo il patrimonio del debitore verso il quale è richiesta la misura Nell'esaminare la questione in una fattispecie nella quale il provvedimento era richiesto dalla parte civile, la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui, in tema di sequestro conservativo, in presenza di più debitori chiamati a rispondere in solido, il periculum in mora va valutato esclusivamente in relazione al singolo soggetto contro cui la parte civile ha chiesto il sequestro conservativo e non anche in relazioni ai patrimoni dei condebitori solidali (Cass. II, n. 51576/2019). In motivazione il principio enunciato è stato giustificato in forza delle seguenti argomentazioni, correlate alla struttura delle obbligazioni solidali ritraibile dalla disciplina dettata dagli artt. 1292 e ss. c.c.: a) ciascun debitore è tenuto per l'intero e il creditore può quindi esigere l'adempimento totale da parte dell'uno o dell'altro a sua scelta, con l'ulteriore conseguenza che qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., — ricorrendone i presupposti — nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento” (Cass. III, n. 8315/2017); b) contro la pretesa del creditore il singolo debitore solidale aggredito, nulla può eccepire salvo il beneficio d'ordine o il beneficio d'escussione, o eccezioni personali e comuni: casi, questi non ipotizzabili nel caso di specie. c) il debitore solidale escusso per il totale del dovuto, ove tema che gli altri condebitori possano, nelle more, sottrarsi al proprio debito, a tutela del proprio credito (nei confronti dei condebitori), può, a sua volta, promuovere tutte le azioni ritenute opportune (fra cui, la richiesta di sequestri conservativi) nei confronti dei condebitori. Difatti tutti i problemi relativi alla ripartizione del danno (in proporzione delle rispettive responsabilità), sono estranei al creditore, e si riducono ad una questione che va risolta fra i condebitori in solido. Orientamenti di merito contrapposti La valutazione del periculum deve avere ad oggetto la situazione patrimoniale di tutti i debitori in solido In accordo con una prima tesi, affermata nella prassi applicativa, poiché l'obbligazione solidale dà luogo ad un'unica situazione giuridica passiva facente capo a più soggetti e non ad una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi, in detta ipotesi il giudice debba valutare la ricorrenza del periculum in mora tenendo conto del patrimonio, globalmente considerato, di tutti i condebitori in solido (Trib. S. Maria Capua Vetere, 20 gennaio 2004, in Giur. Napoletana, 2004, 241). Ciò implica che debbano essere convenuti necessariamente nel giudizio cautelare tutti i debitori in solido. La valutazione del periculum può la situazione patrimoniale del solo debitore in solido nei confronti del quale è richiesta la misura Secondo una diversa impostazione interpretativa, che appare suffragata dalla giurisprudenza di merito più recente (Trib. Venezia, Sez. spec. Impresa, 4 maggio 2016), il creditore può chiedere e ottenere il sequestro conservativo anche nei confronti di uno solo dei debitori solidali. Questo in forza di una serie di considerazioni concorrenti. In primo luogo, l'obbligazione solidale non ha struttura monolitica, bensì si fraziona in una pluralità di rapporti corrispondenti al numero degli obbligati ognuno avente ad oggetto l'intera ed identica obbligazione, essendo correlate, ex art. 2740 c.c., a ciascuno di tali rapporti la garanzia generica del patrimonio di ogni condebitore, con i poteri che al creditore competono a tutela della garanzia medesima, compreso il sequestro conservativo. Inoltre, ai sensi dell'art. 1242 c.c., il creditore è libero di agire per l'adempimento nei confronti di ciascuno dei debitori e, quindi, come può procedere ad esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso, cosi medio tempore è legittimato a richiedere nei suoi confronti la misura cautelare, senza che sia tenuto a considerare le condizioni economiche di coobbligati contro i quali ha ritenuto di non agire. Diversamente, ha osservato la medesima pronuncia edita, si verrebbe a limitare la facoltà di scelta spettante al creditore, che sarebbe costretto a sperimentare l'azione anche nei confronti di altri condebitori, posto che la domanda proposta contro uno dei debitori in solido non ha effetto rispetto al coobbligato neppure come costituzione in mora, a norma dell'art. 1308 c.c. 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizio Il sequestro conservativo rientra, accanto all'azione surrogatoria ed all'azione revocatoria, nella più ampia categoria dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni del debitore. La concessione del sequestro conservativo comporta, sul piano giuridico, un vincolo di indisponibilità sul bene sequestrato, gli atti di disposizione relativi al quale, infatti, pur validi tra le parti e gli altri terzi, saranno inefficaci nei confronti del creditore sequestrante. In altre parole, gli effetti del sequestro conservativo sono del tutto analoghi a quelli del pignoramento: tuttavia quest'ultimo determina un “vincolo a porta aperta” sui beni del debitore in quanto l'inefficacia degli atti di disposizione relativi ai beni oggetto di pignoramento riguardano non soltanto il creditore pignorante ma anche gli altri creditori eventualmente intervenuti nel processo esecutivo. Peraltro, il legame tra sequestro conservative ed espropriazione è reso evidente dall'art. 686 c.p.c. secondo cui il sequestro, una volta pronunciata la sentenza di condanna, si converte in pignoramento. Aspetti preliminari Competenza Ai sensi dell'art. 669-ter c.p.c. la domanda cautelare ante causam si propone al giudice competente a conoscere della causa nel merito. In virtù dell'art. 669-quater, comma 1, c.p.c. quando già pende la causa di merito la domanda cautelare deve essere proposta al giudice della stessa. Ricorso cautelare ante litem L'art. 669-bis c.p.c. tace sul contenuto del ricorso cautelare. Secondo la comune opinione trova quindi applicazione la regola generale sancita dall'art. 125 c.p.c. (v. già Pret. Alessandria, 16 marzo 1993, in Giur. it., 1993, I, 2, 775, con nota di Dalmotto), in virtù della quale tale ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto l'originale quanto le copie da notificare, devono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore. Con riferimento alla domanda cautelare proposta ante causam, specie per i provvedimenti cautelari come i sequestri a strumentalità c.d. forte, opera il principio in virtù del quale nel ricorso devono essere a pena di inammissibilità individuati sul piano del petitum e della causa petendi gli elementi della proponenda azione di merito (ex plurimis, Trib. Lodi, 23 agosto 2019). Onere della prova L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti che giustificano la concessione della misura è rimesso, in applicazione della regola generale ritraibile dall'art. 2697 c.c., al creditore ricorrente. Ai fini della concessione del sequestro conservativo occorre effettuare, come per gli altri provvedimenti cautelari, un accertamento sommario da parte del giudice della cautela circa la sussistenza del diritto di credito del quale è domandata la tutela, sussistenza che dovrà valutarsi su un piano di mera verosimiglianza della pretesa creditoria, trattandosi di misura cautelare (Cass. I, n. 2523/1987; Cass. I, n. 2672/1983, in Giust. Civ., 1983, I, 2345). La predetta prova può essere secondo le regole generali addotta anche mediante presunzioni purché gravi, precise e concordanti, nonché con prove atipiche. Onere di instaurare il giudizio di merito Come detto, i sequestri sono misure a strumentalità c.d. forte, nel senso che per gli stessi è rimasto fermo, anche dopo la riforma operata dalla l. n. 80 del 2005 al sistema del procedimento cautelare uniforme, l'onere per il creditore che abbia ottenuto la concessione della misura di incardinare, a pena di inefficacia della stessa, il giudizio di merito entro il termine perentorio di 60 giorni. 4. ConclusioniL'art. 1292 c.c. stabilisce che si ha un'obbligazione solidale dal lato passivo (cioè quello dei debitori) quando, in presenza di una prestazione unica, più debitori sono tutti parimenti tenuti all'esecuzione della stessa. La solidarietà passiva, in presenza di detti presupposti, si presume, secondo quanto stabilito dall'art. 1294 c.c. in una prospettiva di favor creditoris. Nell'ipotesi di solidarietà dell'obbligazione dei debitori, infatti, il creditore può richiedere a uno solo dei debitori di adempiere all'intera obbligazione. Ex art. 1299 c.c. nei rapporti interni il debitore che ha pagato ha diritto di regresso nei confronti degli altri debitori solidali. L'interrogativo che si pone una risposta univoca nella giurisprudenza di merito edita è se nell'ipotesi di obbligazioni solidali dal lato passivo il giudice debba valutare la ricorrenza del pericolo avendo riguardo al patrimonio, complessivamente considerato, di tutti i condebitori in solido ovvero se debba comunque valutare la consistenza patrimoniale del singolo condebitore solidale, anche tenendo conto della possibilità del creditore di richiedere indifferentemente l'adempimento a ciascun condebitore solidale. Alla prima impostazione segue che, in deroga al principio del litisconsorzio facoltativo nelle obbligazioni solidali, il ricorso cautelare andrà proposto nei confronti di tutti i debitori. La seconda tesi è stata suffragata dalla Corte di cassazione. |