Incidenza del ricorso per accertamento tecnico preventivo sulla decadenza dalla proposizione del giudizio di merito1. Bussole di inquadramentoCaratteri generali dell'accertamento tecnico preventivo L'accertamento tecnico disposto in sede di istruzione preventiva ha la funzione di descrivere lo stato dei luoghi, la qualità e condizione delle cose onde precostituire una fonte di prova in un successivo giudizio. L'accertamento tecnico preventivo è uno strumento che consente di acquisire tempestivamente elementi di fatto sullo stato dei luoghi o sulla condizione o qualità di cose in vista del processo di merito, del quale ha carattere strumentale. Poiché l'accertamento tecnico preventivo deve essere comprensivo di tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni del giudizio di merito, il giudice può demandare al consulente indagini anche riguardanti cause ed entità del danno lamentato, purché compatibili con le finalità cautelari del provvedimento (Cass., n. 27298/2013). Proposizione della domanda giudiziale e interruzione della prescrizione Ai sensi dell'art. 2943, comma 1, c.c. la domanda giudiziale idonea a produrre l'interruzione del termine prescrizionale è quella con cui inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo, o anche la domanda proposta nel corso di un giudizio già instaurato. Precisa l'art. 2945, comma 2, c.c. che, se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Si parla così di effetto interruttivo permanente del decorso del termine di prescrizione che cessa solo con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (Cass. III, n. 13081/2004), momento dopo il quale il termine ricomincia a decorrere per intero. Se invece il giudizio si estingue, precisa il terzo comma dell'art. 2945 c.c., resta fermo l'effetto interruttivo istantaneo correlato alla proposizione della domanda. Il termine di decadenza per la proposizione dell'azione volta a denunciare i vizi dell'opera appaltata Ai sensi dell'art. 1167 c.c. l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. Peraltro, la medesima norma precisa che il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e che, in ogni caso, l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. In via d'eccezione o riconvenzione, il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. Secondo un recente orientamento, poiché in tema di appalto, l'articolo 1668 del c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'articolo 1667 del c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato articolo 1667 del c.c. si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione (Trib. Firenze, III, n. 1616/2022). I termini indicati non devono essere rispettati solo se vi sia stato un riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore, riconoscimento che può essere anche tacito e avvenire per facta concludentia, ossia tramite comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'eccezione di decadenza dalla denunzia degli stessi non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità e pertanto è sussistente anche se l'appaltatore, ammessa l'esistenza del vizio, contesti o neghi in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione di doverne rispondere (Trib. Pistoia, I, n. 497/2022). 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Il ricorso per accertamento tecnico preventivo è idoneo a interrompere in modo permanente il decorso del termine di prescrizione?
Si, in quanto ha natura conservativa L'accertamento tecnico preventivo proposto dal titolare del diritto nei confronti del soggetto tenuto a rispettarlo, poiché diretto ad acquisire elementi di prova in funzione della conferma della fondatezza della pretesa sostanziale dedotta, rientra nella categoria dei giudizi conservativi e configura un'iniziativa processuale che manifesta alla controparte la propria volontà di esercitare il diritto in questione. La notificazione del relativo ricorso, con il pedissequo decreto giudiziale, determina pertanto, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione che si protrae fino alla conclusione del procedimento ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (tra le molte, Cass.,n. 13662/2014).
Domanda
È necessario un previo accertamento peritale per proporre l'azione di cui all'art. 1667 c.c.?
No, se i vizi possono essere comunque individuati In tema di appalto, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia (Cass. II, n. 19343/2022). Orientamento consolidato della Corte di Cassazione L'effettuazione di un accertamento tecnico preventivo non è idonea a rimettere in termini il committente dall'esercizio dell'azione di denuncia dei vizi dell'opera La S.C. ha ripetutamente affermato, rispetto all'azione ex art. 1667 c.c., che il ricorso ad un accertamento tecnico non può giovare al danneggiato quale strumento per essere rimesso in termini quando dell'entità e delle cause dei vizi avesse già avuta idonea conoscenza perché compete solo al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire dapprima una loro consapevole denunzia e poi una non azzardata iniziativa giudiziale, anche in epoca precedente alla consulenza, pur senza l'ulteriore supporto del parere di un perito. Pertanto la prova del momento in cui tale conoscenza sia stata acquisita può desumersi indipendentemente dall'espletamento di una consulenza tecnica e dal deposito di essa, da pregresse manifestazioni esteriori già note al committente e da questi segnalate all'appaltatore ed è compito del giudice di merito accertare se la conoscenza dei difetti e della loro consistenza non fosse già di grado così apprezzabile da consentire di denunziarli responsabilmente senza necessità di un conforto peritale, nonché stabilire se le già avvenute comunicazioni all'appaltatore non integrino di per sé delle vere e proprie denunce, atte a far decorrere il termine prescrizionale (cfr. Cass. VI, n. 22822/2014). 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizio L'accertamento tecnico preventivo è uno strumento che consente di acquisire tempestivamente elementi di fatto sullo stato dei luoghi o sulla condizione o qualità di cose in vista del processo di merito, cui è strettamente connesso e si esaurisce in un'istruttoria anticipata destinata ad essere inserita nel successivo giudizio di merito, in ossequio alla funzione tipica dell'istanza di istruzione preventiva, che, in linea generale, assume un evidente carattere strumentale rispetto alla futura lite, essendo preordinata ad acquisire elementi di prova che dal giudice della stessa saranno poi valutati (Cass. S.U., n. 22236/2009). Infatti, sebbene l'accertamento tecnico preventivo non sia un mezzo di prova, dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla fondatezza dell'uno o dell'altro assunto (Cass., n. 2800/2008). Aspetti preliminari Competenza L'art. 693, comma 1, c.p.c. prevede che l'istanza si propone al giudice che sarebbe competente per il merito. Atto introduttivo Il ricorso, con il quale si propone l'istanza di accertamento tecnico preventivo, contiene tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., o, quanto meno, l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata (art. 693 c.p.c.) e, quindi, indica il diritto di cui il ricorrente si afferma titolare ed alla cui realizzazione è finalizzata la stessa istanza. In particolare, nel procedimento per ATP è necessario che il ricorso contenga, seppure sommariamente, l'esposizione delle domande (o delle eccezioni) cui l'accertamento tecnico è preordinato, posto che devono essere chiari i rapporti tra l'acquisizione della prova tecnica e il successivo giudizio di merito, in quanto se si utilizza questo strumento per prevenire o risolvere una controversia altrimenti probabile, occorre coordinare il procedimento preventivo con quello di merito, affinché da un lato non vengano perdute le possibilità di conciliazione se queste effettivamente sussistono e, dall'altro, non siano pregiudicate le aspettative di difesa della parte convenuta (Trib. Treviso, 23 giugno 2021, in Ridare.it, 29 settembre 2021, con nota di Modesti). Procedimento A seguito del deposito del ricorso, il giudice designato fissa l'udienza di comparizione delle parti ed il giuramento dello stesso consulente nominato, concedendo al ricorrente termine per la notifica all'altra parte (c.d. resistente) ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio. Il giudice, dopo aver sentito le parti e dopo avere acquisito, all'occorrenza, sommarie informazioni, provvede sull'istanza di accertamento tecnico preventivo con ordinanza non impugnabile, che può essere di diniego o di accoglimento. Qualora l'ordinanza sia favorevole all'ammissione del mezzo di prova essa deve contenere la nomina del consulente tecnico e la fissazione della data dell'inizio delle operazioni. Con il deposito dell'elaborato peritale il procedimento si conclude, senza la necessità di alcuna altra udienza per l''acquisizione-discussione dello stesso. Onere della prova Nell'azione ex art. 1667 c.c. spetta al ricorrente dimostrare di aver proposto la stessa tempestivamente, trattandosi di elemento costitutivo di detta azione. Spese Il procedimento di accertamento tecnico si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che invece possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. Pertanto nell'accertamento tecnico preventivo le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam ivi compreso il compenso al CTU vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente (Cass., n. 4156/2012; Cass., n. 15672/2005), quale soggetto interessato, salvo restando Il successivo regolamento nel giudizio di merito — nel quale l'intero fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo sarà acquisito — come spese giudiziali, secondo il criterio della soccombenza (Cass., n. 1690/2000). In senso conforme, da ultimo, nella giurisprudenza di merito si è affermato che le spese del procedimento di ATP ante causam sono a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito come spese giudiziali, da porre, di regola, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale delle spese stesse (App. Trento, n. 53/2022). L'ordinanza del giudice di rigetto del ricorso e di condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, in quanto abnorme e non altrimenti impugnabile, è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Cass., n. 19498/2015). Efficacia dell'accertamento preventivo nel giudizio di merito Il giudice può assumere la descrizione dei luoghi e dello stato delle cose, compiuta nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, a base dell'indagine che affida al consulente nominato, ove necessario, nel corso del giudizio di merito. 4. ConclusioniL'accertamento tecnico preventivo è uno strumento che consente di acquisire tempestivamente elementi di fatto sullo stato dei luoghi o sulla condizione o qualità di cose in vista del processo di merito, del quale ha carattere strumentale. Tale accertamento è di norma necessario per proporre fruttuosamente, in seguito, un'azione volta, nell'appalto privato, a far valere vizi e difformità delle opere eseguite dall'appaltatore. Tuttavia, come è stato precisato più volte nella giurisprudenza di legittimità, se è vero che in linea generale la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo è un'iniziativa processuale che manifesta alla controparte la propria volontà di esercitare il diritto in questione, idoneo, a seguito della notifica del ricorso al resistente unitamente al pedissequo decreto giudiziale, a determinare l'interruzione della prescrizione sino alla conclusione del procedimento ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (tra le molte, Cass., n. 13662/2014), nondimeno la proposizione di detta azione non varrà a “rimettere in termini” il committente tutte le volte che, prima della stessa, i termini ex art. 1667 c.c. fossero già decorsi (ad esempio, per la natura palese dei vizi delle opere: Cass. VI, n. 22822/2014). |