Immobile con gravi difetti di costruzione

Rosaria Giordano

1. Bussole di inquadramento

Caratteri generali dell'accertamento tecnico preventivo

L'accertamento tecnico disposto in sede di istruzione preventiva ha la funzione di descrivere lo stato dei luoghi, la qualità e condizione delle cose onde precostituire una fonte di prova in un successivo giudizio.

L'accertamento tecnico preventivo è uno strumento che consente di acquisire tempestivamente elementi di fatto sullo stato dei luoghi o sulla condizione o qualità di cose in vista del processo di merito, del quale ha carattere strumentale.

Poiché l'accertamento tecnico preventivo deve essere comprensivo di tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni del giudizio di merito, il giudice può demandare al consulente indagini anche riguardanti cause ed entità del danno lamentato, purché compatibili con le finalità cautelari del provvedimento (Cass., n. 27298/2013).

L'azione del committente per la rovina o gravi difetto strutturali dell'immobile

L'art. 1669 c.c. contempla la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa.

La denuncia va però fatta (a pena di decadenza) entro un anno dalla scoperta e, di qui, il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

La S.C. ha più volte evidenziato che la responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 1669 c.c. è una responsabilità presunta iuris tantum, sicché quando l'opera manifesta gravi difetti strutturali, l'appaltatore può liberarsene solo provandone l'ascrivibilità al caso fortuito o all'opera di terzi (Cass. n. 1026/2013).

La giurisprudenza prevalente della Suprema Corte ritiene, in ordine alla decorrenza del termine annuale per la denunzia dei gravi difetti della costruzione di un immobile previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, che decorra dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti (Cass., n. 21089/2012; Cass. n. 81/2000) e che, la conoscenza completa idonea a provocare la decorrenza del doppio termine (decadenziale e prescrizionale) deve ritenersi acquisita in assenza di anteriori esaustivi elementi solo all'atto di acquisizione delle relazioni peritali, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (Cass., n. 11740/2003).

Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento del vizio proveniente dal venditore o dall'appaltatore esonera quindi l'acquirente o il committente dall'onere di procedere alla denuncia nei termini previsti dagli artt. 1495,1667 e 1669 c.c. (cfr. Cass. II, n. 11672/2000, in tema di azione ex art. 1669 c.c. e Cass. II, n. 18050/2013, in tema di vendita).

Occorre poi considerare quanto affermato dalla Suprema Corte in tema di appalto, secondo cui: “l'esecuzione da parte dell'appaltatore di riparazioni a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente deve intendersi come riconoscimento dei vizi stessi e, pertanto, il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 1669 c.c. comincia a decorrere ex novo dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti. Ne consegue che, nel caso in cui la sufficiente conoscenza dei difetti sia raggiunta solo dopo l'esecuzione delle riparazioni ed in conseguenza dell'inefficacia di queste, il termine prescrizionale deve farsi decorrere da questo successivo momento e non dall'esecuzione delle riparazioni” (Cass. II, n. 20853/2009).

2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali

Domanda
Le infiltrazioni possono essere denunciate con l'azione ex art. 1669 c.c.? 

Si, ove derivino da una scorretta esecuzione delle opere di impermeabilizzazione

Possono essere ricondotti alla previsione dell'art. 1669 c.c. le infiltrazioni d'acqua e di umidità dovute alla cattiva esecuzione e/o dall'inadeguata impermeabilizzazione (Trib. Vicenza, I, n. 929/2021).

Domanda
Nell'azione per rovina può sussistere una responsabilità anche del progettista? 

Si, in solido con l'appaltatore

Il progettista è colui che definisce preliminarmente gli elementi che devono essere poi realizzati nell'opera; egli si occupa dunque dello studio, dell'elaborazione, della sintesi del progetto, traducendo tutto in uno strumento di carattere unitario e in questa veste deve garantire l'idoneità qualitativa dell'opera commissionatagli, che va eseguita con diligenza e competenza, esente da difetti e conforme alle norme di legge ed ai regolamenti urbanistici, sicché qualora l'opera presenti gravi difetti dipendenti da un'errata progettazione, il progettista è responsabile nei confronti del committente unitamente all'appaltatore, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei ruoli e delle responsabilità in capo a ciascuno, rendendosi responsabili del danno sia l'appaltatore, che il progettista (App. Milano, IV, n. 2857/2022).

Domanda
L'azione ex art. 1669 c.c. può essere promossa anche nei confronti del venditore? 

Si, se anche costruttore del bene

In tema di responsabilità del costruttore, nell'ipotesi in cui l'immobile presenti gravi difetti di costruzione che, incidendo profondamente sugli elementi essenziali, influiscano sulla solidità e la durata dello stesso, la norma di cui all'art. 1669 c.c., sebbene dettata in materia di appalto, configura una responsabilità extracontrattuale che, essendo sancita per ragioni e finalità di interesse generale, è estensibile al venditore che sia stato anche costruttore del bene venduto (Cass. n. 7634/2006).

Domanda
Nel giudizio di merito possono essere rinnovati gli accertamenti peritali svolti nel procedimento ex art. 696 c.p.c.?

Si, in virtù degli ampi poteri discrezionali dell'autorità giudiziaria di disporre indagini tecniche

Il giudice può decidere discrezionalmente di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio, oppure disporre la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, trattandosi di facoltà estensibile non solo alle C.T.U. disposte in corso di causa, ma anche alla decisione di rinnovare gli accertamenti svolti nell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. (Trib. Salerno, I, n. 1433/2022).

Orientamento della Corte di Cassazione

Il ricorso per ATP ha natura conservativa ed è idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione sino alla conclusione dello stesso

È costante in giurisprudenza il principio per il quale l'accertamento tecnico preventivo proposto dal titolare del diritto nei confronti del soggetto tenuto a rispettarlo, poiché diretto ad acquisire elementi di prova in funzione della conferma della fondatezza della pretesa sostanziale dedotta, rientra nella categoria dei giudizi conservativi e configura un'iniziativa processuale che manifesta alla controparte la propria volontà di esercitare il diritto in questione. La notificazione del relativo ricorso, con il pedissequo decreto giudiziale, determina pertanto, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione che si protrae fino alla conclusione del procedimento ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (tra le molte, Cass., n. 13662/2014).

Resta fermo che l'accertamento tecnico preventivo può essere assunto nell'ambito dei giudizi conservativi al comma 1 dell'art. 2943 c.c., se strutturato come atto strumentale all'esercizio del diritto in prescrizione, e, quindi, solamente se introdotto dal titolare del diritto medesimo nella prospettiva, ed in funzione, della successiva instaurazione — nei confronti del medesimo soggetto tenuto a rispettarlo e non di chi si asserisce titolare del diritto — del procedimento cognitivo finalizzato al suo accertamento ed alla sua tutela.

Tuttavia, se il procedimento di accertamento tecnico preventivo si prolunga oltre il deposito della relazione del consulente, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che, in tal caso, la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile (Cass., n. 9066/2011).

ORIENTAMENTO DI MERITO

Il termine di prescrizione dell'azione di garanzia per rovina è interrotto dal deposito del ricorso per ATP

In tema di appalto, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia per rovina si prescrive in un anno dalla denunzia, ai sensi del secondo comma dell'art. 1669 c.c.. Va però precisato che la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo comporta l'interruzione del detto termine, con conseguente sospensione del relativo decorso sino alla conclusione del procedimento di accertamento tecnico preventivo, segnato dalla comunicazione alla parte del deposito dell'elaborato peritale, a partire dal quale va computato il nuovo decorso al fine di stabilire la tempestività della successiva azione intrapresa (App. Genova, I, n. 341/2022; Trib. Milano, VII, n. 2666/2020).

3. Azioni processuali

Funzione e natura del giudizio

L'accertamento tecnico preventivo è uno strumento che consente di acquisire tempestivamente elementi di fatto sullo stato dei luoghi o sulla condizione o qualità di cose in vista del processo di merito, cui è strettamente connesso e si esaurisce in un'istruttoria anticipata destinata ad essere inserita nel successivo giudizio di merito, in ossequio alla funzione tipica dell'istanza di istruzione preventiva, che, in linea generale, assume un evidente carattere strumentale rispetto alla futura lite, essendo preordinata ad acquisire elementi di prova che dal giudice della stessa saranno poi valutati (Cass. S.U., n. 22236/2009).

Infatti, sebbene l'accertamento tecnico preventivo non sia un mezzo di prova, dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla fondatezza dell'uno o dell'altro assunto (Cass., n. 2800/2008).

Aspetti preliminari

Competenza

L'art. 693, comma 1, c.p.c. prevede che l'istanza si propone al giudice che sarebbe competente per il merito.

Atto introduttivo

Il ricorso, con il quale si propone l'istanza di accertamento tecnico preventivo, contiene tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., o, quanto meno, l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata (art. 693 c.p.c.) e, quindi, indica il diritto di cui il ricorrente si afferma titolare ed alla cui realizzazione è finalizzata la stessa istanza.

In particolare, nel procedimento per ATP è necessario che il ricorso contenga, seppure sommariamente, l'esposizione delle domande (o delle eccezioni) cui l'accertamento tecnico è preordinato, posto che devono essere chiari i rapporti tra l'acquisizione della prova tecnica e il successivo giudizio di merito, in quanto se si utilizza questo strumento per prevenire o risolvere una controversia altrimenti probabile, occorre coordinare il procedimento preventivo con quello di merito, affinché da un lato non vengano perdute le possibilità di conciliazione se queste effettivamente sussistono e, dall'altro, non siano pregiudicate le aspettative di difesa della parte convenuta (Trib. Treviso, 23 giugno 2021, in Ridare.it, 29 settembre 2021, con nota di Modesti).

Procedimento

A seguito del deposito del ricorso, il giudice designato fissa l'udienza di comparizione delle parti ed il giuramento dello stesso consulente nominato, concedendo al ricorrente termine per la notifica all'altra parte (c.d. resistente) ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio.

Il giudice, dopo aver sentito le parti e dopo avere acquisito, all'occorrenza, sommarie informazioni, provvede sull'istanza di accertamento tecnico preventivo con ordinanza non impugnabile, che può essere di diniego o di accoglimento. Qualora l'ordinanza sia favorevole all'ammissione del mezzo di prova essa deve contenere la nomina del consulente tecnico e la fissazione della data dell'inizio delle operazioni.

Con il deposito dell'elaborato peritale il procedimento si conclude, senza la necessità di alcuna altra udienza per l''acquisizione-discussione dello stesso.

Onere della prova sull'interruzione del termine di prescrizione

Il committente/compratore ha l'onere di provare di avere fatto la denuncia entro il termine di decadenza di un anno dalla scoperta dei vizi (Cass., n. 10624/1996) e spetta al giudice del merito valutare se e quando questi abbia raggiunto la piena conoscenza dei difetti e della loro consistenza, di grado così apprezzabile da consentire di denunziarli responsabilmente anche senza il conforto peritale (Cass., n. 21089/2012), nonché stabilire se le eventuali già inviate comunicazioni al costruttore non integrino di per sé delle vere e proprie denunce atte a far decorrere invece il termine prescrizionale (Cass., n. 10106/1992).

È stato inoltre precisato, nella recente esperienza applicativa, che se trattasi di vizi occulti o non immediatamente rilevabili, la decorrenza del termine annuale per la denuncia prevista dall'art. 1669 c.c. non decorre finché il danneggiato non abbia conoscenza certa ed effettiva dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei vizi medesimi e non si sia acquisita, grazie ad appositi accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere meramente esplorativo (App. Campobasso, n. 210/2022).

Spese

Come si è evidenziato, il procedimento di accertamento tecnico si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che invece possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. Pertanto nell'accertamento tecnico preventivo le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam ivi compreso il compenso al CTU vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente (Cass., n. 4156/2012; Cass., n. 15672/2005), quale soggetto interessato, salvo restando Il successivo regolamento nel giudizio di merito — nel quale l'intero fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo sarà acquisito — come spese giudiziali, secondo il criterio della soccombenza (Cass., n. 1690/2000). In senso conforme, da ultimo, nella giurisprudenza di merito si è affermato che le spese del procedimento di ATP ante causam sono a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito come spese giudiziali, da porre, di regola, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale delle spese stesse (App. Trento, n. 53/2022).

L'ordinanza del giudice di rigetto del ricorso e di condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, in quanto abnorme e non altrimenti impugnabile, è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Cass., n. 19498/2015).

Efficacia dell'accertamento preventivo nel giudizio di merito

Il giudice può allora assumere la descrizione dei luoghi e dello stato delle cose, compiuta nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, a base dell'indagine che affida al consulente nominato, ove necessario, nel corso del giudizio di merito.

Ai sensi dell'art. 2943, comma 1, c.c. la domanda giudiziale idonea a produrre l'interruzione del termine prescrizionale è quella con cui inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo, o anche la domanda proposta nel corso di un giudizio già instaurato.

4. Conclusioni

L'accertamento tecnico preventivo è uno strumento che consente di acquisire tempestivamente elementi di fatto sullo stato dei luoghi o sulla condizione o qualità di cose in vista del processo di merito, del quale ha carattere strumentale.

Tale accertamento può rivelarsi cruciale anche ai fini della proposizione dell'azione ex art. 1669 c.c. con la quale si vogliano far valere difetti strutturali del bene in modo da poter procedere, una volta rilevati dal perito i vizi dedotti e la relativa eziologia, a procedere alle relative riparazioni non di rado urgenti per evitare la rovina dell'edificio con danni agli abitanti dello stesso e a terzi.

Il termine di decadenza per la proposizione dell'azione di merito è validamente interrotto dal deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo, con conseguente sospensione del relativo decorso sino alla conclusione del procedimento di accertamento tecnico preventivo, segnato dalla comunicazione alla parte del deposito dell'elaborato peritale, a partire dal quale va computato il nuovo decorso al fine di stabilire la tempestività della successiva azione intrapresa (App. Genova, I, n. 341/2022; Trib. Milano, VII, n. 2666/2020).

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