Prelievo di materiale biologico del padre defunto1. Bussole di inquadramentoLe caratteristiche dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. Il provvedimento d'urgenza è una misura cautelare avente contenuto atipico che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., può essere richiesta, in assenza di un rimedio cautelare tipico, per tutelare un diritto, nelle more del tempo necessario per far valere lo stesso in via ordinaria, a fronte del pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile. Il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è uno strumento di tutela cautelare residuale, come si evince chiaramente dall'incipit della stessa norma secondo cui lo stesso può essere richiesto “fuori dei casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo”, ovvero in relazione a situazioni per le quali non è prevista la possibilità di domandare la concessione di una delle misure cautelari tipiche. Ciò implica che a fronte di un'istanza proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il primo problema che si pone è stabilire se non vi sia un rimedio ad hoc non utilizzato dalla parte, onde evitare che la previsione dell'art. 700 c.p.c. attribuisca al ricorrente la possibilità di ottenere quello che non è più dato conseguire con il rimedio cautelare specificamente previsto per il caso concreto (ex plurimis, Trib. Salerno, 19 ottobre 2005). La residualità dello strumento di tutela costituito dal provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ed il contenuto atipico che lo stesso può assumere non comporta, in ogni caso, che lo stesso possa essere richiesto anche in assenza di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante. In altri termini, è sempre necessario dedurre l'esistenza di un periculum di ritardata tutela rispetto ad un diritto (la cui sussistenza appaia almeno verosimile al giudice della cautela). Particolare rilevanza, quanto alle situazioni giuridiche soggettive tutelabili mediante un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., assume la considerazione del periculum in mora che è invero integrato soltanto in presenza di un imminente pericolo di pregiudizio per il ricorrente che rivesta carattere “irreparabile”. Non si può trascurare, infatti, che la necessità, ai fini della concessione di un provvedimento di urgenza, di un pericolo di danno di natura irreparabile, ha indotto autorevole dottrina ad affermare che potrebbe essere richiesta una misura cautelare ex art. 700 c.p.c. esclusivamente per tutelare diritti assoluti ovvero quelli che hanno ad oggetto o tendono a conseguire un bene di carattere infungibile. In particolare, questa concezione ritiene che i diritti relativi aventi ad oggetto una prestazione di carattere fungibile — quali sono, paradigmaticamente, i diritti di credito ad una prestazione pecuniaria — non possono essere tutelati mediante un provvedimento d'urgenza, poiché in relazione agli stessi non potrebbe mai sussistere un irreparabile pericolo di pregiudizio stante la possibilità, all'esito del giudizio di merito, di ottenere un indennizzo completamente satisfattivo del danno economico nelle more subito dal ricorrente. Nella prassi, peraltro, ha finito con l'affermarsi un diverso orientamento, in omaggio al quale sussiste un pregiudizio irreparabile tutte le volte che, anche se il diritto ha ad oggetto la pretesa ad ottenere un bene di carattere fungibile, il risarcimento dei danni e gli altri rimedi apprestati dalla legge non siano idonei ad attuare integralmente, in concreto, il diritto fatto valere in giudizio. Diviene allora determinante, al fine di valutare l'irreparabilità del pregiudizio la funzione che il diritto dedotto in giudizio svolge per la persona del ricorrente, poiché la mancata concessione della misura cautelare potrebbe in ipotesi avere riflessi su beni e/o situazioni di carattere non patrimoniale di per sé suscettibili di subire un pregiudizio irreparabile. La prova nell'azione di riconoscimento del rapporto genitoriale Nell'ambito dell'accertamento giudiziale della paternità, hanno ormai preponderante importanza le indagini ematologiche ed immunogenetiche sul Dna, la cui efficacia, come ha chiarito la S.C., non può essere esclusa perché esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno questa natura anche se espresse in termini di «leggi», e tutte le misurazioni, anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati, sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico), spettando al giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la valutazione dell'opportunità di disporre indagini suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini (Cass. n. 6025/2015). È stato precisato che, nel relativo giudizio, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status (Cass. n. 3479/2016). In giurisprudenza è peraltro principio ormai costante quello secondo cui, In tema di accertamento della paternità naturale il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., finanche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare la esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti. Da qui la possibilità di trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre. Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, in particolare, il rifiuto di sottoporsi a indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, exarticolo 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. I, n. 7092/2022). 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Se il presunto genitore è deceduto nei confronti di chi va incardinata l'azione di accertamento della paternità?
Degli eredi e, in mancanza, del curatore speciale Ai sensi dell'art. 276 c.p.c., come riscritto dall'art. 1 legge 10 dicembre 2012 n. 219 e modificato e modificato dall'art. 33 comma 1, d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, la domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Nell'ipotesi, in cui il genitore o i suoi eredi diretti manchino fin dall'instaurazione del giudizio il curatore speciale non può che ritenersi una parte necessaria (Trib. Milano, IX, 31 maggio 2016, in Ilfamiliarista.it). Orientamento di merito La madre del nascituro può accedere in via d'urgenza al materiale biologico del padre defunto in vista del futuro giudizio di accertamento della paternità In sede applicativa è stata ritenuta ammissibile l'azione cautelare d'urgenza, da parte della madre del nascituro, concepito fuori dal matrimonio, per accedere al materiale biologico del padre defunto, al fine di ottenere elementi di prova da utilizzare nel futuro giudizio di accertamento della paternità. Sul piano del periculum di pregiudizio è stato ad esempio affermato che è rilevante tanto la situazione nella quale il corpo del presunto padre non possa essere oggetto di esumazione (per intervenuta cremazione) nonché quella, più ricorrente, in cui l'attesa potrebbe pregiudicare l'attendibilità dei risultati. In particolare, in virtù dei richiamati assunti, Tribunale Milano, IX, 31 maggio 2016 (in Ilfamiliarista.it 2016, 7 giugno), ha ritenuto che può disporsi con provvedimento d'urgenza che l'azienda sanitaria metta a disposizione di un consulente tecnico d'ufficio il materiale biologico di un soggetto defunto, il corpo del quale sia stato cremato, per svolgere le prove genetiche necessarie all'accertamento di un rapporto di filiazione in favore di un nascituro. In vero, tenuto conto della strumentalità dell'odierna cautela, dei contenuti della domanda cautelare, nonché dell'esatto contenuto della futura azione di merito, il ricorso introduttivo va qualificato come istanza ex art. 700 c.p.c., atteso lo stretto nesso tra l'accertamento richiesto e l'interesse da far valere in successivo giudizio; depone in tal senso anche il contenuto atipico della cautela richiesta che esula dal mero accertamento tecnico e comporta, di fatto, una anticipazione di atti provvedimentali, al fine di conseguire il risultato auspicato con la promozione del giudizio di merito. 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizio Il ricorso d'urgenza rientra nell'ambito di quelli cautelari, volti dunque ad assicurare, nelle more della definizione sul merito della controversia, che gli effetti della relativa decisione non siano pregiudicati dal trascorrere del tempo. Pertanto, presupposti generali della concessione di una misura cautelare sono il fumus boni juris ed il periculum in mora. Il fumus boni juris denota l'apparente fondatezza della domanda proposta dal ricorrente in sede cautelare apprezzata nell'ambito di una cognizione di carattere sommario. Il periculum in mora attiene, appunto, al pericolo che si concretizzi un pregiudizio in danno della parte ricorrente nel tempo necssario all'accertamento del diritto della stessa nelle forme ordinarie. La tutela d'urgenza costituisce, nell'ambito delle misure cautelari, uno strumento di carattere generale e residuale, nel senso che può essere utilizzato al fine di evitare il verificarsi di un pregiudizio imminente ed irreparabile. Aspetti preliminari Competenza Se la domanda cautelare è proposta prima dell'inizio del giudizio di merito la competenza spetta in linea di principio, ex art. 669-ter c.p.c., al giudice competente per la controversia di merito. La competenza per l'azione di accertamento della paternità/maternità è demandata, secondo le regole generali, al “foro del convenuto”. Se invece la domanda è proposta in corso di causa va formulata al giudice assegnatario della stessa. Contenuto del ricorso ante litem Sebbene i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. rientrino tra quelli c.d. a strumentalità attenuata, nel senso che l'efficacia degli stessi non è subordinata alla instaurazione del giudizio di merito, è costante in giurisprudenza il principio in forza del quale nel ricorso proposto ante causam devono essere adeguatamente evidenziati il petitum e la causa petendi dell'eventuale controversia di merito che sarà eventualmente incardinata dopo la fase cautelare. Oggetto e onere della prova In conformità alle regole generali espresse dall'art. 2697 c.c. è il ricorrente a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, ossia il fumus boni juris ed il periculum in mora. In concreto, poiché la dimostrazione di una relazione sessuale tra i genitori non costituisce più presupposto di ammissibilità dell'azione di merito, si deve ritenere che la prova debba riguardare nella fattispecie in esame proprio il periculum determinato dalla possibile alterazione del materiale biologico del defunto. Richieste istruttorie L'istruttoria, anche nella fase cautelare, sarà svolta attraverso gli opportuni accertamenti ematologici e sul DNA del de cuius. In particolare, la stessa S.C. ha chiarito che, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la consulenza tecnica ematologica è lo strumento istruttorio officioso indefettibilmente finalizzato a compiere la sola indagine decisiva in punto di accertamento della verità del rapporto di filiazione e la sua richiesta non può, pertanto, essere ritenuta esplorativa, dovendosi intendere come tale soltanto l'istanza rivolta a supplire le deficienze di parte sul piano delle allegazioni e delle prove, così da aggirare il regime dell'onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale (Cass. I, n. 22498/2021). Il provvedimento: a) spese Se il ricorso è proposto ante litem, poiché l'instaurazione del giudizio di merito è solo eventuale, anche nell'ipotesi di accoglimento il giudice della cautela dovrà liquidare le spese. b) effetti Le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 700 c.p.c. restano efficaci, se pronunciate a seguito di un ricorso proposto ante litem, a prescindere dall'instaurazione del giudizio di merito. Il provvedimento, tuttavia, non è idoneo a fare stato, con efficacia di giudicato, sul rapporto controverso che, salvo l'operare dei cc.dd. stabilizzatori di diritto sostanziale (prescrizione, decadenza) potrà essere messo in discussione in un successivo giudizio a cognizione piena. c) regime L'ordinanza, sia di diniego che di concessione della misura cautelare è assoggettata, ex art. 669-terdecies c.p.c., a reclamo proponibile entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo, per le misure emesse come avviene di regola dal giudice monocratico del tribunale, si propone al collegio (del quale non può far parte il giudice che ha deciso sul ricorso). Il procedimento di reclamo si svolge nelle forme camerali ed è deciso con ordinanza. Il provvedimento emanato a fronte del reclamo cautelare non è ulteriormente impugnabile. La Corte di cassazione ha infatti costantemente affermato che è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. per difetto di decisorietà. 4. ConclusioniLa prova ematologica o attraverso il DNA è quella che ormai domina l'istruttoria nei giudizi di accertamento della paternità. La necessità di un prelievo in via d'urgenza del materiale biologico del presunto padre si può porre nella fattispecie in cui lo stesso muoia prima del parto in mancanza di un rapporto di coniugio con la futura madre, specie se il de cuius o i suoi prossimi congiunti abbiano previsto di cremare il cadavere. Nella delineata prospettiva, è stato accolto il ricorso d'urgenza proposto dalla madre del nascituro, concepito fuori dal matrimonio, per accedere al materiale biologico del padre defunto, al fine di ottenere elementi di prova da utilizzare nel futuro giudizio di accertamento della paternità, in quanto il periculum si correlava alla circostanza che il corpo del presunto padre non avrebbe in seguito potuto essere oggetto di esumazione per intervenuta cremazione (Trib. Milano, IX, 31 maggio 2016, in Ilfamiliarista.it 2016, 7 giugno). |