Immissioni intollerabili

Rosaria Giordano

1. Bussole di inquadramento

La tutela d'urgenza dei diritti assoluti

Il provvedimento d'urgenza è una misura cautelare avente contenuto atipico che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., può essere richiesta, in assenza di un rimedio cautelare tipico, per tutelare un diritto, nelle more del tempo necessario per far valere lo stesso in via ordinaria, a fronte del pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Particolare rilevanza, quanto alle situazioni giuridiche soggettive tutelabili mediante un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., assume la considerazione del periculum in mora che è invero integrato soltanto in presenza di un imminente pericolo di pregiudizio per il ricorrente che rivesta carattere “irreparabile”.

Non si può trascurare, infatti, che la necessità, ai fini della concessione di un provvedimento di urgenza, di un pericolo di danno di natura irreparabile, ha indotto autorevole dottrina ad affermare che potrebbe essere richiesta una misura cautelare ex art. 700 c.p.c. esclusivamente per tutelare diritti assoluti ovvero quelli che hanno ad oggetto o tendono a conseguire un bene di carattere infungibile. In particolare, questa concezione ritiene che i diritti relativi aventi ad oggetto una prestazione di carattere fungibile — quali sono, paradigmaticamente, i diritti di credito ad una prestazione pecuniaria — non possono essere tutelati mediante un provvedimento d'urgenza, poiché in relazione agli stessi non potrebbe mai sussistere un irreparabile pericolo di pregiudizio stante la possibilità, all'esito del giudizio di merito, di ottenere un indennizzo completamente satisfattivo del danno economico nelle more subito dal ricorrente.

Nella prassi, peraltro, ha finito con l'affermarsi un diverso orientamento, in omaggio al quale sussiste un pregiudizio irreparabile tutte le volte che, anche se il diritto ha ad oggetto la pretesa ad ottenere un bene di carattere fungibile, il risarcimento dei danni e gli altri rimedi apprestati dalla legge non siano idonei ad attuare integralmente, in concreto, il diritto fatto valere in giudizio. Diviene allora determinante, al fine di valutare l'irreparabilità del pregiudizio la funzione che il diritto dedotto in giudizio svolge per la persona del ricorrente, poiché la mancata concessione della misura cautelare potrebbe in ipotesi avere riflessi su beni e/o situazioni di carattere non patrimoniale di per sé suscettibili di subire un pregiudizio irreparabile.

Le immissioni acustiche che superano la normale tollerabilità

La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 844 c.c. che, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, impone una sorta di obbligo di pati delle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Al di fuori di tali limiti, si è in presenza di un'attività illegittima che consente ai terzi danneggiati di promuovere azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. (Cass. II, n. 21554/2018; Cass. n. 21504/2018).

L'azione per l'eliminazione delle immissioni intollerabili, attesa la sua natura reale, è imprescrittibile.

Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844, diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale. Spetta al giudice del merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell'ambito della normale tollerabilità (Cass. II, n. 17051/2011).

La valutazione imposta al giudice ex art. 844 c.c. risponde — nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà — alla tutela di preminenti diritti di rilievo costituzionale, come quello alla salute ed alla qualità della vita (Cass. III, n. 20927/2015; Cass. II, n. 5564/2010).

Il diritto fondamentale alla salute è, invero, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione (Cass. I, n. 14180/2016).

2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali

Domanda
Quale è il distinto ambito applicativo delle azioni ex art. 844 c.c. e 2043 c.c.? 

La prima è un'azione reale che consente di ottenere un indennizzo, la seconda ha natura personale

La domanda di indennizzo per il diminuito valore del fondo a causa delle immissioni eccedenti la normale tollerabilità è del tutto diversa da quella di risarcimento dei danni derivanti dalle stesse immissioni: la prima, fondata sull'art. 844, ha natura reale e mira al conseguimento di un indennizzo da attività lecita, che compensi il pregiudizio subito dal fondo a causa delle immissioni (stante la valutazione di preminenza dell'interesse collettivo alla prosecuzione dell'attività immissiva, preferita dal giudice all'adozione di misure inibitorie della stessa); la seconda, fondata sull'art. 2043, ha natura personale, essendo volta a risarcire il proprietario del fondo vicino dei danni arrecatigli dalle immissioni, sotto tale profilo considerato come fatto illecito (Cass. II, n. 26882/2019).

Orientamenti di merito

Si può ottenere la tutela d'urgenza a fronte di immissioni acustiche intollerabili

La giurisprudenza di merito ammette da tempo la richiesta in via cautelare di un'inibitoria contro rumori molesti al fine di tutelare l'esigenza di un immediato venir meno delle fonti di disturbo e, quindi, di nocumento per la salute (v., tra le altre, Trib. Padova, 24 novembre 2006; Trib. Milano, 11 novembre 2005, Trib. Salerno, 3 novembre 2004).

Si è ritenuto, anzi, specie nelle applicazioni più risalenti, che l'inibitoria ex art. 700 c.p.c. possa essere concessa purché le immissioni superino la normale tollerabilità (fumus boni iuris), dato che l'ulteriore requisito del periculum in mora, richiesto dal codice di procedura civile per l'esperibilità del rimedio d'urgenza, è in re ipsa, comportando l'immissione nociva sempre l'alterazione dell'equilibrio psicofisico del soggetto, non suscettibile, se non in minima parte, di essere valutata in termini economici, e quindi, di essere riparata ex art. 2043 c.c. all'esito del giudizio di merito (Pret. Buccino, 18 aprile 1990, in Arch. civ., 1991, 738; Pret. Torino, 31 dicembre 1997, in Giur. it., 1999, 302).

In una peculiare fattispecie Tribunale Roma, 9 maggio 2011 (in Resp. civ. e prev., 2011, n. 11, 2331, con nota di Tommasini), ha ritenuto che le immissioni acustiche intollerabili provenienti da strutture parrocchiali (prolungato rintocco di campane e schiamazzi) sono suscettibili di essere oggetto di una pronuncia inibitoria all'esito di un procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. in quanto costituenti fenomeno idoneo a cagionare un danno alla salute, dovendo escludersi l'applicazione del criterio della priorità di un determinato uso, parametro avente carattere meramente facoltativo e residuale.

3. Azioni processuali

Funzione e natura del giudizioIl ricorso d'urgenza è un rimedio di carattere residuale che consente, in assenza di altri strumenti di tutela cautelare che consentano di ottenere in concreto il medesimo grado di tutela per una determinata situazione giuridica soggettiva, di richiedere ed ottenere l'emanazione di provvedimenti atipici nel loro contenuto.È però a tal fine necessario, oltre al fumus boni juris, un periculum in mora particolarmente rigoroso, ossia quello di un pregiudizio imminente ed irreparabile.La tutela in via d'urgenza dei diritti di credito è dunque possibile, potendo in altre ipotesi il relativo pregiudizio trovare adeguato rimedio ex post con il risarcimento ottenuto al termine del giudizio di merito, quando per il soggetto ricorrente la mancata concessione della misura cautelare potrebbe in ipotesi avere riflessi su beni e/o situazioni di carattere non patrimoniale di per sé suscettibili di subire un pregiudizio irreparabile.

Competenza

Se la domanda cautelare è proposta prima dell'inizio del giudizio di merito la competenza spetta in linea di principio, ex art. 669-ter c.p.c., al giudice competente per la controversia di merito.

Se invece la domanda è proposta in corso di causa va formulata al giudice assegnatario della stessa.

Contenuto del ricorso ante litem

Sebbene i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. rientrino tra quelli c.d. a strumentalità attenuata, nel senso che l'efficacia degli stessi non è subordinata alla instaurazione del giudizio di merito, è costante in giurisprudenza il principio in forza del quale nel ricorso proposto ante causam devono essere adeguatamente evidenziati il petitum e la causa petendi dell'eventuale controversia di merito che sarà eventualmente incardinata dopo la fase cautelare.

Legittimazione

Proposizione di eccezioni petitorie

Anche se sul piano letterale l'art. 844 c.c. si riferisce soltanto al proprietario, la norma viene da lungo tempo intesa estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il superficiario, l'enfiteuta, il titolare di usufrutto, di uso o di abitazione e il titolare di un diritto personale di godimento sul fondo, come il conduttore ovvero il promissario di vendita immobiliare che abbia ricevuto la consegna del bene in anticipo rispetto alla conclusione del contratto definitivo (Cass. II, n. 12133/1992).

Rispetto alla legittimazione passiva, l'azione ex art. 844 può essere esperita anche nei confronti dell'autore materiale delle immissioni, che non sia proprietario dell'immobile da cui derivano e, quindi, anche nei confronti del conduttore, quando allo stesso debba essere imposto un facere o un non facere, suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego, o quanto l'attore chieda semplicemente la cessazione delle immissioni. L'azione va tuttavia in ogni caso proposta nei confronti del proprietario se mira al conseguimento di un effetto reale, come avviene quando è volta a far accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni o ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare (tra le molte, Cass. VI, n. 4908/2018).

Onere della prova e natura dell'istruttoria

In conformità alle regole generali espresse dall'art. 2697 c.c. è il ricorrente a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, ossia il fumus boni juris e il periculum in mora.

Di solito, i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 implicano accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione “percipiente”, in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, potendosi in tale materia ricorrere alla prova testimoniale soltanto quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi valutativi (Cass. II, n. 1606/2017).

Il tempo necessario per l'espletamento di una CTU rende ragione dell'orientamento che, ai fini dell'emanazione dell'ordinanza inibitoria ex art. 700 c.p.c., considera sufficiente la produzione di documentazione descrittiva di rilevazioni già eseguite, o che illustri dettagliatamente quanto meno lo stato dei luoghi, in modo da consentire una valutazione della destinazione degli immobili immessi e della vicinanza della fonte rumorosa.

Il provvedimento:

a) effetti

Le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 700 c.p.c. restano efficaci, se pronunciate a seguito di un ricorso proposto ante litem, a prescindere dall'instaurazione del giudizio di merito.

Il provvedimento, tuttavia, non è idoneo a fare stato, con efficacia di giudicato, sul rapporto controverso che, salvo l'operare dei cc.dd. stabilizzatori di diritto sostanziale (prescrizione, decadenza) potrà essere messo in discussione in un successivo giudizio a cognizione piena.

b) regime

L'ordinanza, sia di diniego che di concessione della misura cautelare è assoggettata, ex art. 669-terdecies c.p.c., a reclamo proponibile entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo, per le misure emesse come avviene di regola dal giudice monocratico del tribunale, si propone al collegio (del quale non può far parte il giudice che ha deciso sul ricorso). Il procedimento di reclamo si svolge nelle forme camerali ed è deciso con ordinanza.

Il provvedimento emanato a fronte del reclamo cautelare non è ulteriormente impugnabile. La Corte di cassazione ha infatti costantemente affermato che è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. per difetto del requisito di decisorietà.

4. Conclusioni

È frequente la proposizione di ricorsi volti ad ottenere un ordine d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per l'inibitoria di immissioni acustiche eccedenti la normale tollerabilità per tutelare l'esigenza di un immediato venir meno delle fonti di disturbo e, quindi, di nocumento per la salute (v., tra le altre, Trib. Padova, 24 novembre 2006; Trib. Milano, 11 novembre 2005; Trib. Salerno, 3 novembre 2004). Si è ritenuto, anzi, specie nelle applicazioni più risalenti, che l'inibitoria ex art. 700 c.p.c. possa essere concessa purché le immissioni superino la normale tollerabilità (fumus boni iuris), dato che l'ulteriore requisito del periculum in mora, richiesto dal codice di procedura civile per l'esperibilità del rimedio d'urgenza, è in re ipsa, comportando l'immissione nociva sempre l'alterazione dell'equilibrio psicofisico del soggetto, non suscettibile, se non in minima parte, di essere valutata in termini economici, e quindi, di essere riparata ex art. 2043 c.c. all'esito del giudizio di merito (Pret. Buccino, 18 aprile 1990, in Arch. civ., 1991, 738; Pret. Torino, 31 dicembre 1997, in Giur. it., 1999, 302).

Metodo elettivo per l'accertamento dell'intollerabilità delle immissioni è la consulenza tecnica d'ufficio; talvolta, considerato il tempo necessario per l'espletamento di tale adempimento istruttorio, almeno in materia cautelare si ritiene sufficiente, da parte del ricorrente, la produzione di documentazione descrittiva di rilevazioni già eseguite, o che illustri dettagliatamente quanto meno lo stato dei luoghi, in modo da consentire una valutazione della destinazione degli immobili immessi e della vicinanza della fonte rumorosa.

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