Diritto del socio non amministratore della s.r.l. di controllare i libri sociali

Rosaria Giordano

1. Bussole di inquadramento

Le caratteristiche dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Il provvedimento d'urgenza è una misura cautelare avente contenuto atipico che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., può essere richiesta, in assenza di un rimedio cautelare tipico, per tutelare un diritto, nelle more del tempo necessario per far valere lo stesso in via ordinaria, a fronte del pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è uno strumento di tutela cautelare residuale, come si evince chiaramente dall'incipit della stessa norma secondo cui lo stesso può essere richiesto “fuori dei casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo”, ovvero in relazione a situazioni per le quali non è prevista la possibilità di domandare la concessione di una delle misure cautelari tipiche. Ciò implica che a fronte di un'istanza proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il primo problema che si pone è stabilire se non vi sia un rimedio ad hoc non utilizzato dalla parte, onde evitare che la previsione dell'art. 700 c.p.c. attribuisca al ricorrente la possibilità di ottenere quello che non è più dato conseguire con il rimedio cautelare specificamente previsto per il caso concreto (ex plurimis, Trib. Salerno, 19 ottobre 2005).

La residualità dello strumento di tutela costituito dal provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ed il contenuto atipico che lo stesso può assumere non comporta, in ogni caso, che lo stesso possa essere richiesto anche in assenza di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante. In altri termini, è sempre necessario dedurre l'esistenza di un periculum di ritardata tutela rispetto ad un diritto (la cui sussistenza appaia almeno verosimile al giudice della cautela).

Particolare rilevanza, quanto alle situazioni giuridiche soggettive tutelabili mediante un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., assume la considerazione del periculum in mora che è invero integrato soltanto in presenza di un imminente pericolo di pregiudizio per il ricorrente che rivesta carattere “irreparabile”.

Non si può trascurare, infatti, che la necessità, ai fini della concessione di un provvedimento di urgenza, di un pericolo di danno di natura irreparabile, ha indotto autorevole dottrina ad affermare che potrebbe essere richiesta una misura cautelare ex art. 700 c.p.c. esclusivamente per tutelare diritti assoluti ovvero quelli che hanno ad oggetto o tendono a conseguire un bene di carattere infungibile. In particolare, questa concezione ritiene che i diritti relativi aventi ad oggetto una prestazione di carattere fungibile — quali sono, paradigmaticamente, i diritti di credito ad una prestazione pecuniaria — non possono essere tutelati mediante un provvedimento d'urgenza, poiché in relazione agli stessi non potrebbe mai sussistere un irreparabile pericolo di pregiudizio stante la possibilità, all'esito del giudizio di merito, di ottenere un indennizzo completamente satisfattivo del danno economico nelle more subito dal ricorrente.

Nella prassi, peraltro, ha finito con l'affermarsi un diverso orientamento, in omaggio al quale sussiste un pregiudizio irreparabile tutte le volte che, anche se il diritto ha ad oggetto la pretesa ad ottenere un bene di carattere fungibile, il risarcimento dei danni e gli altri rimedi apprestati dalla legge non siano idonei ad attuare integralmente, in concreto, il diritto fatto valere in giudizio. Diviene allora determinante, al fine di valutare l'irreparabilità del pregiudizio la funzione che il diritto dedotto in giudizio svolge per la persona del ricorrente, poiché la mancata concessione della misura cautelare potrebbe in ipotesi avere riflessi su beni e/o situazioni di carattere non patrimoniale di per sé suscettibili di subire un pregiudizio irreparabile.

Il diritto dei soci non amministratori alla consultazione dei libri sociali

Nell'ambito delle società a responsabilità limitata, l'art. 2476, comma 2, c.c. stabilisce che «i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione».

Tale diritto è considerato comunemente un diritto potestativo di controllo di carattere autonomo che si esplica sia nel potere di chiedere in visione i libri e tutta la documentazione afferenti la gestione della società sia in quello i estrarre copia della documentazione sociale, con il solo limite della buona fede e previo versamento dei relativi costi.

2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali

Domanda
Il socio può ottenere ordine di esibizione urgente dei documenti sociali collocati presso soggetti terzi?

Sì, perché ha diritto all'ostensione del complesso della documentazione della società

Il controllo attivo del socio sulla governance non può soffrire limitazioni, estendendosi a tutti i libri sociali ed ai documenti relativi all'amministrazione, anche se presenti presso terzi. Al riguardo non si può impedire al socio di prendere visione ed estrarre copie di ogni documento societario, in ragione del fatto che il socio si pone come soggetto intraneo all'ente rispetto al quale non può valere alcuna esigenza di riservatezza propria della compagine partecipata (Trib. Napoli, Sez. spec. Impresa, 17 marzo 2016).

Orientamento di merito dominante

Il diritto di accesso alla documentazione della società può essere tutelato in via d'urgenza

Costituisce ormai tesi consolidata in giurisprudenza quella secondo cui il diritto di accesso alla documentazione sociale consacrato nell'art. 2476, comma 2, c.c. possa essere tutelato, in via cautelare, attraverso provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. aventi contenuto condannatorio. Il ragionamento prende le mosse nella prassi applicativa dal rilievo dell'assenza, nel sistema vigente, di rimedi cautelari tipici idonei a presidiare in modo pieno ed efficace il diritto all'informazione e, dunque, a soddisfare la pretesa azionata dal socio che non partecipa all'amministrazione. Non si potrebbe infatti ritenere a tal fine adeguato il sequestro giudiziario documentale di cui all'art. 670, n. 2, c.p.c. la cui ratio è salvaguardare la possibilità che un documento venga utilizzato nel giudizio di merito come elemento di prova, e, dunque, garantire in via immediata non la consultazione del documento, ma il diritto alla prova nel processo.

Invero, il diritto di controllo del socio non amministratore, equiparabile in base al disposto dell'art. 2476 c.c. a quello del socio di società di persone, soddisfa l'esigenza di acquisizione di informazioni utili in merito alle modalità di effettivo svolgimento della funzione gestoria da parte degli amministratori ed è funzionale altresì all'esperimento dell'azione sociale di responsabilità promuovibile in via surrogatoria da ciascun socio (tra le molte, Trib. Napoli, Sez. spec. Impresa, 18 gennaio 2019, in Foro it., 2019, 12, I, 4126; Trib. Bologna, 6 dicembre 2006). In altri termini, sussiste il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell'ente rispetto alle condotte degli amministratori, per cui lo stesso ben può essere oggetto di tutela tramite azione di merito specifica o in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., in vista della instaurazione del giudizio a cognizione ordinaria ai fini dell'accertamento del diritto di consultare i libri ed i documenti sociali (cfr. Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 28 ottobre 2016).

3. Azioni processuali

Funzione e natura del giudizio

Il ricorso d'urgenza è un rimedio di carattere residuale che consente, in assenza di altri strumenti di tutela cautelare che consentano di ottenere in concreto il medesimo grado di tutela per una determinata situazione giuridica soggettiva, di richiedere ed ottenere l'emanazione di provvedimenti atipici nel loro contenuto.

È però a tal fine necessario, oltre al fumus boni juris, un periculum in mora particolarmente rigoroso, ossia quello di un pregiudizio imminente ed irreparabile.

La tutela in via d'urgenza dei diritti di credito è dunque possibile, potendo in altre ipotesi il relativo pregiudizio trovare adeguato rimedio ex post con il risarcimento ottenuto al termine del giudizio di merito, quando per il soggetto ricorrente la mancata concessione della misura cautelare potrebbe in ipotesi avere riflessi su beni e/o situazioni di carattere non patrimoniale di per sé suscettibili di subire un pregiudizio irreparabile.

Competenza

Se la domanda cautelare è proposta prima dell'inizio del giudizio di merito la competenza spetta in linea di principio, ex art. 669-ter c.p.c., al giudice competente per la controversia di merito.

La relativa competenza è demandata, trattandosi di rapporti societari, al Tribunale delle imprese (o, rectius, alla sezione specializzata costituita in alcuni Tribunali per tale materia) ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003.

Risolvendo un delicato contrasto di giurisprudenza che si era formato sulla questione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass., S.U., n. 19882/2019) hanno chiarito che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ex art. 45 c.p.c. Al contrario, rientra nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita. Quest'ultima circostanza assume rilievo perché, come noto, le sezioni specializzate in materia di impresa non sono costituite presso tutti i Tribunali ma solo presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia (art. 1, comma 1, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168), presso i Tribunali e le Corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città ora elencate (art. 1 comma 1-bis), nonché presso i Tribunali e le Corti di appello di Brescia e di Bolzano.

Se invece la domanda è proposta in corso di causa va formulata al giudice assegnatario della stessa.

Contenuto del ricorso ante litem

Sebbene i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. rientrino tra quelli c.d. a strumentalità attenuata, nel senso che l'efficacia degli stessi non è subordinata alla instaurazione del giudizio di merito, è costante in giurisprudenza il principio in forza del quale nel ricorso proposto ante causam devono essere adeguatamente evidenziati il petitum e la causa petendi dell'eventuale controversia di merito che sarà eventualmente incardinata dopo la fase cautelare. È ammissibile il ricorso proposto ex art. 700 c.p.c.ante causam per l'emissione di un provvedimento d'urgenza immediato con cui venga ordinato alla parte resistente, in via cautelare, la sospensione e la cancellazione del protesto cambiario e del nominativo della ditta dal Bollettino Ufficiale e dal corrispondente Registro Informatico e, nel merito, ha richiesto la conferma dello stesso provvedimento cautelare indicando e/o specificando la causa petendi in termini di accertamento del buon diritto dell'istante ad ottenere l'eliminazione del proprio nominativo dall'elenco dei protesti (ex multis, Trib. S. Maria Capua V., 12 agosto 2009, in Il civilista 2012, 1, 50, con nota di Pianezze).

Onere della prova

In conformità alle regole generali espresse dall'art. 2697 c.c. è il ricorrente a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, ossia il fumus boni juris ed il periculum in mora.

Quanto al fumus boni juris, la giurisprudenza ha precisato che — salve ipotesi particolari, quali, ad esempio, quelle che si concretizzano in presenza di richieste di ostensione documentale volte palesemente a fini antisociali o a turbare o ad ostacolare l'attività di gestione —, il semplice mancato accoglimento dell'istanza di accesso presentata da un socio non amministratore non determina la fondatezza del ricorso (Trib. Roma, III, ord. 18 agosto 2016, cit.; Trib. Roma, Sez. spec. in materia di impresa, ord. 24 luglio 2017). Nondimeno «il procrastinarsi dell'ingiustificato diniego all'accesso agli atti opposto al socio ricorrente lede il suo diritto di informativa necessario a rendere pieno, effettivo ed efficace l'esercizio del suo potere di controllo in ordine all'intera gestione sociale (...), rendendo pertanto urgente provvedere in ordine alla condanna cautelare della società a consentire a breve l'effettivo espletamento di tale diritto, essendo evidente che l'attesa necessaria per far valere tale diritto in sede cognitoria ordinaria potrebbe costringere il socio a sopportare le eventuali illegittimità gestionali medio tempore compiute» (Trib. Brescia, Sez. spec. in materia di impresa, ord. 13 marzo 2015).

La prova del periculum in mora è abbastanza attenuata rispetto ad altri casi, come si evince dall'affermazione per la quale il rifiuto di consentire o anche solo di completare la dovuta ostensione documentale, risolvendosi di fatto in una compressione attuale e non altrimenti rimovibile del diritto di informazione del socio non gerente, integra necessariamente e inevitabilmente, specie se immotivato, un pregiudizio non altrimenti riparabile ai suoi diritti amministrativi (Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 8 giugno 2017).

II provvedimento:

a) contenuto

Il Tribunale adito in via cautelare può integrare la misura cautelare originariamente disposta precisando le modalità di consultazione delle scritture contabili senza che possa opporsi da parte degli amministratori il diritto alla riservatezza dei dati commerciali della società (Trib. Bologna, 6 dicembre 2006);

b) gli effetti

Le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 700 c.p.c. restano efficaci, se pronunciate a seguito di un ricorso proposto ante litem, a prescindere dall'instaurazione del giudizio di merito.

Il provvedimento, tuttavia, non è idoneo a fare stato, con efficacia di giudicato, sul rapporto controverso che, salvo l'operare dei cc.dd. stabilizzatori di diritto sostanziale (prescrizione, decadenza) potrà essere messo in discussione in un successivo giudizio a cognizione piena.

c) l'attuazione

solitamente i provvedimenti d'urgenza adottati a garanzia del diritto all'informazione ex art. 2476, comma 2, c.c. contengono una serie variegata di comandi, ad esempio: 1) ordine di consentire al ricorrente di consultare i documenti sociali e di estrarne copia; 2) ordine di mettere a disposizione del ricorrente la documentazione richiesta e di consentire di estrarne copia; 3) ordine di consegnare al ricorrente copia della documentazione richiesta; 4) ordine di depositare presso un ausiliario (nominato ai sensi dell'art. 68, comma 1, c.p.c.) la documentazione richiesta, concedendo alla parte ricorrente un termine per la disamina della stessa.

d) regime

L'ordinanza, sia di diniego che di concessione della misura cautelare è assoggettata, ex art. 669-terdecies c.p.c., a reclamo proponibile entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo, per le misure emesse come avviene di regola dal giudice monocratico del tribunale, si propone al collegio (del quale non può far parte il giudice che ha deciso sul ricorso). Il procedimento di reclamo si svolge nelle forme camerali ed è deciso con ordinanza.

Il provvedimento emanato a fronte del reclamo cautelare non è ulteriormente impugnabile. La Corte di cassazione ha infatti costantemente affermato che è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. per difetto del requisito di decisorietà.

4. Conclusioni

Nell'ambito delle società a responsabilità limitata l'art. 2476, comma 2, c.c. stabilisce che «i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione».

La prassi è orientata nel senso che poiché sussiste il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell'ente rispetto alle condotte degli amministratori, lo stesso ben può essere oggetto di tutela tramite azione di merito specifica o in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., in vista della instaurazione del giudizio a cognizione ordinaria ai fini dell'accertamento del diritto di consultare i libri ed i documenti sociali (cfr. Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 28 ottobre 2016).

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