Revoca urgente dell'amministratore di società a responsabilità limitata1. Bussole di inquadramentoLe caratteristiche dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. Il provvedimento d'urgenza è una misura cautelare avente contenuto atipico che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., può essere richiesta, in assenza di un rimedio cautelare tipico, per tutelare un diritto, nelle more del tempo necessario per far valere lo stesso in via ordinaria, a fronte del pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile. Il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è uno strumento di tutela cautelare residuale, come si evince chiaramente dall'incipit della stessa norma secondo cui lo stesso può essere richiesto “fuori dei casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo”, ovvero in relazione a situazioni per le quali non è prevista la possibilità di domandare la concessione di una delle misure cautelari tipiche. Ciò implica che a fronte di un'istanza proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il primo problema che si pone è stabilire se non vi sia un rimedio ad hoc non utilizzato dalla parte, onde evitare che la previsione dell'art. 700 c.p.c. attribuisca al ricorrente la possibilità di ottenere quello che non è più dato conseguire con il rimedio cautelare specificamente previsto per il caso concreto (ex plurimis, Trib. Salerno, 19 ottobre 2005). La residualità dello strumento di tutela costituito dal provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ed il contenuto atipico che lo stesso può assumere non comporta, in ogni caso, che lo stesso possa essere richiesto anche in assenza di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante. In altri termini, è sempre necessario dedurre l'esistenza di un periculum di ritardata tutela rispetto ad un diritto (la cui sussistenza appaia almeno verosimile al giudice della cautela). Particolare rilevanza, quanto alle situazioni giuridiche soggettive tutelabili mediante un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., assume la considerazione del periculum in mora che è invero integrato soltanto in presenza di un imminente pericolo di pregiudizio per il ricorrente che rivesta carattere “irreparabile”. Non si può trascurare, infatti, che la necessità, ai fini della concessione di un provvedimento di urgenza, di un pericolo di danno di natura irreparabile, ha indotto autorevole dottrina ad affermare che potrebbe essere richiesta una misura cautelare ex art. 700 c.p.c. esclusivamente per tutelare diritti assoluti ovvero quelli che hanno ad oggetto o tendono a conseguire un bene di carattere infungibile. In particolare, questa concezione ritiene che i diritti relativi aventi ad oggetto una prestazione di carattere fungibile — quali sono, paradigmaticamente, i diritti di credito ad una prestazione pecuniaria — non possono essere tutelati mediante un provvedimento d'urgenza, poiché in relazione agli stessi non potrebbe mai sussistere un irreparabile pericolo di pregiudizio stante la possibilità, all'esito del giudizio di merito, di ottenere un indennizzo completamente satisfattivo del danno economico nelle more subito dal ricorrente. Nella prassi, peraltro, ha finito con l'affermarsi un diverso orientamento, in omaggio al quale sussiste un pregiudizio irreparabile tutte le volte che, anche se il diritto ha ad oggetto la pretesa ad ottenere un bene di carattere fungibile, il risarcimento dei danni e gli altri rimedi apprestati dalla legge non siano idonei ad attuare integralmente, in concreto, il diritto fatto valere in giudizio. Diviene allora determinante, al fine di valutare l'irreparabilità del pregiudizio la funzione che il diritto dedotto in giudizio svolge per la persona del ricorrente, poiché la mancata concessione della misura cautelare potrebbe in ipotesi avere riflessi su beni e/o situazioni di carattere non patrimoniale di per sé suscettibili di subire un pregiudizio irreparabile (Proto Pisani, Appunti sulla giustizia civile, Bari 1982, 380). La revoca degli amministratori di s.r.l. L'art. 2476 c.c. stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Il terzo comma della stessa norma precisa che ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori. La legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ad un soggetto, quale il socio, indipendentemente dalla consistenza della relativa partecipazione al capitale sociale diverso dal titolare del diritto medesimo, è una forma di legittimazione straordinaria ex art. 81 c.p.c., in quanto con essa il socio, in nome proprio, fa valere il diritto della persona giuridica alla reintegrazione per equivalente pecuniario del pregiudizio al patrimonio derivato dalla violazione dei doveri di corretta e prudente gestione per legge e per statuto incombenti sull'amministratore (Trib. Roma, 9 novembre 2012; Trib. Napoli, 7 settembre 2007, in Foro it. 2008, I, 2060; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 4 gennaio 2005; Trib. Nola, 2 novembre 2010). Il medesimo terzo comma dell'art. 2476 c.c. prevede il socio possa «altresì» chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato un «provvedimento cautelare di revoca» degli amministratori medesimi. È sorto l'interrogativo nella prassi — oggetto della fattispecie casistica in esame — in ordine alla possibilità per il socio di s.r.l. di chiedere, anche al di fuori dell'azione sociale di responsabilità, la revoca dell'amministratore. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Il socio può ottenere in via d'urgenza anche la nomina di un amministratore provvisorio in sostituzione di quello revocato?
No, mancando una previsione normativa che lo consenta Non è meritevole di accoglimento la domanda diretta ad ottenere la nomina dell'amministratore provvisorio, ai sensi dell'art. 2323 c.c. Il giudice non può colmare il vuoto di potere gestorio conseguente alla revoca dell'unico accomandatario, mediante la nomina né di un amministratore provvisorio, né di un amministratore giudiziario, in quanto non vi è norma che espressamente lo consenta, né sussistono i presupposti per l'applicazione analogica di altre norme (Trib. Agrigento, 2 aprile 2015, in Giurisprudenza Commerciale, 2016, 2, II, 377 con nota di: Dimichina). Orientamenti contrapposti di merito Orientamento dominante La revoca cautelare dell'amministratore di s.r.l. non è necessariamente strumentale all'azione di responsabilità Appare prevalente nella giurisprudenza di merito la tesi affermativa per la quale il provvedimento cautelare di revoca degli amministratori di s.r.l. non è necessariamente funzionale all'azione sociale di responsabilità, ben potendo “essere strumentale e anticipatori[o] rispetto all'emanazione di una sentenza di revoca degli amministratori” (tra le altre, Trib. Firenze, 1° luglio 2019; Trib. Milano, 2 aprile 2019, in giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Milano, 26 marzo 2018, in Società, 2018, 1171 ss.; Trib. Milano, 29 giugno 2017, in giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Trento, 27 giugno 2018). Plurime sono le argomentazioni che vengono poste a sostegno di tale impostazione interpretativa. Per un verso, è stato evidenziato che il petitum dell'azione cautelare di revoca è strutturalmente diverso rispetto a quello dell'azione sociale di responsabilità, rispetto alla quale il diritto al risarcimento del danno deve essere cautelato attraverso lo strumento tipico del sequestro conservativo (Trib. Milano, 29 giugno 2017, cit.). Inoltre, questa opzione interpretativa sarebbe funzionale ad evitare di sottrare alla misura cautelare della revoca la possibilità di tutelare la società da danni non ancora verificatisi (Trib. Firenze, 1° luglio 2019, cit.; Trib. Milano, 29 giugno 2017, cit.). Né potrebbe rinvenirsi un ostacolo a tale percorso interpretativo in virtù del carattere tassativo delle sentenze costitutive, stante che “dalla previsione dell'azione cautelare sarebbe possibile ricavare la volontà dello stesso legislatore di prevedere un'azione di merito dall'analogo contenuto” (Trib. Trento, 27 giugno 2018, cit.; Trib. Milano, 29 giugno 2017, cit.). Orientamento minoritario La revoca cautelare dell'amministratore di s.r.l. è necessariamente strumentale all'azione di responsabilità Altra tesi invece ritiene, di contro, che l'azione cautelare di revoca degli amministratori possa essere strumentale esclusivamente all'azione sociale di responsabilità che lo stesso art. 2476, comma 3, c.c. attribuisce al socio il potere di proporre, poiché non potrebbe ipotizzarsi alcun nesso di strumentalità rispetto ad un'azione di merito volta alla revoca dell'amministratore, in quanto azione costitutiva non prevista espressamente dal legislatore, la cui esistenza non può essere ricavata in via interpretativa stante il principio di tipicità sancito dall'art. 2908 c.c. (Trib. Roma, 20 febbraio 2019, in giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Roma, 31 maggio 2018). 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizio L'azione cautelare contemplata dal terzo comma dell'art. 2476 c.c. consente al socio di società a responsabilità limitata di richiedere la revoca in via cautelare dell'amministratore quando, a fronte di atti di mala gestio, la permanenza in carica dello stesso fino al termine del giudizio di merito potrebbe determinare danni al patrimonio sociale. Ricorso ante litem In sede applicativa è pacifico che il ricorso cautelare in esame sia proponibile ante causam poiché l'art. 2476, comma 3, c.c. non prevede, a differenza dell'art. 2378, coma 3, c.c. rispetto all'istanza di sospensione delle delibere assembleari, che il ricorso cautelare venga depositato in uno con l'atto introduttivo del giudizio di merito (Trib. Roma, 31 maggio 2018, cit.). Competenza Se la domanda cautelare è proposta prima dell'inizio del giudizio di merito la competenza spetta in linea di principio, ex art. 669-ter c.p.c., al giudice competente per la controversia di merito. Se invece la domanda è proposta in corso di causa va formulata al giudice assegnatario della stessa. Litisconsorzio necessario della società La giurisprudenza di merito tende a ritenere che sussista, anche in sede cautelare, litisconsorzio necessario con la società sia quando la domanda di revoca ex art. 2476, comma 3, c.c. è strumentale all'esercizio dell'azione di responsabilità atteso che il socio la propone, come già evidenziato, quale sostituto processuale della società medesima, sia quando il giudizio di merito sia semplicemente quello di revoca degli amministratori, riguardando comunque lo stesso l'assetto della società. Onere della prova In conformità alle regole generali espresse dall'art. 2697 c.c. è il ricorrente a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, ossia il fumus boni juris ed il periculum in mora. Ovviamente anche con riguardo agli elementi da addurre nell'istruttoria cautelare per la dimostrazione sommaria della sussistenza del diritto gli stessi sono differenti a seconda che l'azione ex art. 2476, comma 3, c.c. sia strumentale a quella sociale di responsabilità contemplata dal primo comma della stessa norma oppure ad un'autonoma azione di revoca. Invero, se il provvedimento cautelare è correlato all'azione sociale di responsabilità, il giudice potrà concedere la misura solo se il ricorrente alleghi e dimostri che i comportamenti imputati all'amministratore di cui si chiede la revoca, costituenti gravi irregolarità nella gestione della società, abbiano comportato per la società un danno attuale e potenzialmente suscettibile di aggravamento con la permanenza in carica dell'amministratore stesso. Di contro la revoca non può essere disposta pur avendo accertato la sussistenza degli atti di mala gestio qualora i danni alla società non si siano ancora verificati (Trib. Roma, 31 maggio 2018, cit.). Se invece non vi è strumentalità dell'azione cautelare a quella di revoca degli amministratori, si ritiene che il provvedimento di revoca cautelare possa essere accordato anche a fronte di gravi irregolarità nella gestione che non abbiano ancora prodotto un danno effettivo al patrimonio sociale (Trib. Firenze, 1° luglio 2019, cit.; Trib. Milano, 29 giugno 2017, cit.). Di qui l'accoglimento della domanda di revoca presuppone soltanto la verifica della sussistenza di “gravi irregolarità nella gestione della società (fumus boni iuris)” e “del rischio concreto e imminente di un pregiudizio per gli interessi sociali derivante dall'attualità della permanenza di tali condotte (periculum in mora)” (Trib. Milano, 2 aprile 2019, cit.; Trib. Milano, 23 luglio 2018, cit.; Trib. Milano, 26 marzo 2018, cit.). Il provvedimento: a) il problema della strumentalità La natura anticipatoria o conservativa della misura in esame — che ridonda sulla necessità o meno di incardinare il giudizio di merito ai fini della conservazione degli effetti della stessa — è correlata, ancora una volta, alla possibilità di ritenere la stessa strumentale anche a un giudizio di merito diverso dall'azione sociale di responsabilità. Se infatti si accede alla tesi più restrittiva, deve ritenersi che la revoca dell'amministratore, strumentale all'azione di responsabilità, abbia natura conservativa, in quanto diretta a scongiurare il solo pericolo di aggravamento del danno prodotto dall'amministratore con le proprie condotte (Trib. Roma, 20 febbraio 2019, cit.). Al contrario, se la misura cautelare è intesa come strumentale al giudizio di merito per la revoca dell'amministratore, viene di conseguenza riconosciuta la natura pienamente anticipatoria del provvedimento e l'idoneità dello stesso a mantenere intatti i propri effetti anche qualora il giudizio di merito non venga introdotto ovvero si estingua (Trib. Firenze, 1° luglio 2019, cit.; Trib. Trento, 27 giugno 2018). b) regime La natura cautelare, per espressa qualificazione normativa, del provvedimento di revoca cautelare degli amministratori di s.r.l. comporta che la misura, tanto in caso di diniego che di accoglimento della domanda, sia assoggettata, ex art. 669-terdecies c.p.c., a reclamo, proponibile entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo, per le misure emesse come avviene di regola dal giudice monocratico del tribunale, si propone al collegio (del quale non può far parte il giudice che ha deciso sul ricorso). Il procedimento di reclamo si svolge nelle forme camerali ed è deciso con ordinanza. Il provvedimento emanato a fronte del reclamo cautelare non è ulteriormente impugnabile. La Corte di cassazione ha infatti costantemente affermato che è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. per difetto del requisito di decisorietà. 4. ConclusioniIl terzo comma dell'art. 2476, comma 3, attribuisce, nelle s.r.l., a ciascun socio la legittimazione (da ritenersi straordinaria ex art. 81 c.p.c., in quanto con essa si fa valere un diritto della società) a proporre azione di responsabilità contro gli amministratori. Il medesimo terzo comma dell'art. 2476 c.c. prevede il socio possa «altresì» chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato un «provvedimento cautelare di revoca» degli amministratori medesimi. È sorto l'interrogativo nella prassi — oggetto della fattispecie casistica in esame — in ordine alla possibilità per il socio di s.r.l. di chiedere, anche al di fuori dell'azione sociale di responsabilità, la revoca dell'amministratore. La risposta, se si eccettua il più rigoroso (e rilevante) orientamento espresso dal Tribunale di Roma, è prevalentemente in senso affermativo: in sostanza, il socio potrebbe chiedere la revoca cautelare dell'amministratore anche in via di anticipazione del giudizio di merito, proposto dallo stesso in norme proprio, volto alla revoca (definitiva) del medesimo amministratore. Se nel primo caso, cioè quando è strumentale alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità, la misura ha carattere conservativo, nell'altro alla stessa può essere attribuita natura anticipatoria. |