Installazione di impianti di videosorveglianza da parte di un condomino1. Bussole di inquadramentoLe caratteristiche dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. Il provvedimento d'urgenza è una misura cautelare avente contenuto atipico che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., può essere richiesta, in assenza di un rimedio cautelare tipico, per tutelare un diritto, nelle more del tempo necessario per far valere lo stesso in via ordinaria, a fronte del pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile. Particolare rilevanza, quanto alle situazioni giuridiche soggettive tutelabili mediante un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., assume la considerazione del periculum in mora che è invero integrato soltanto in presenza di un imminente pericolo di pregiudizio per il ricorrente che rivesta carattere “irreparabile”. Non si può trascurare, infatti, che la necessità, ai fini della concessione di un provvedimento di urgenza, di un pericolo di danno di natura irreparabile, ha indotto autorevole dottrina ad affermare che potrebbe essere richiesta una misura cautelare ex art. 700 c.p.c. esclusivamente per tutelare diritti assoluti ovvero quelli che hanno ad oggetto o tendono a conseguire un bene di carattere infungibile. In particolare, questa concezione ritiene che i diritti relativi aventi ad oggetto una prestazione di carattere fungibile — quali sono, paradigmaticamente, i diritti di credito ad una prestazione pecuniaria — non possono essere tutelati mediante un provvedimento d'urgenza, poiché in relazione agli stessi non potrebbe mai sussistere un irreparabile pericolo di pregiudizio stante la possibilità, all'esito del giudizio di merito, di ottenere un indennizzo completamente satisfattivo del danno economico nelle more subito dal ricorrente. Nella prassi, peraltro, ha finito con l'affermarsi un diverso orientamento, in omaggio al quale sussiste un pregiudizio irreparabile tutte le volte che, anche se il diritto ha ad oggetto la pretesa ad ottenere un bene di carattere fungibile, il risarcimento dei danni e gli altri rimedi apprestati dalla legge non siano idonei ad attuare integralmente, in concreto, il diritto fatto valere in giudizio. Diviene allora determinante, al fine di valutare l'irreparabilità del pregiudizio la funzione che il diritto dedotto in giudizio svolge per la persona del ricorrente, poiché la mancata concessione della misura cautelare potrebbe in ipotesi avere riflessi su beni e/o situazioni di carattere non patrimoniale di per sé suscettibili di subire un pregiudizio irreparabile. L'installazione degli impianti di videosorveglianza da parte di un condomino Le crescenti esigenze di sicurezza pongono, anche rispetto al bilanciamento con il diritto di riservatezza di altri soggetti, il problema dei limiti entro i quali è possibile installare un sistema di videosorveglianza riguardante la propria abitazione. A tal fine non è richiesto il consenso dell'assemblea o dell'amministratore, al contrario di un sistema di videosorveglianza di tipo condominiale, cioè che va a beneficio dell'intero edificio. Peraltro, nell'ambito di un sistema di videosorveglianza privata, è possibile riprendere le aree condominiali solo quando ciò sia direttamente funzionale e indispensabile alla tutela del proprio alloggio (Cass., n. 24151/2017). Ciò concreta i più generali principi espressi nella stessa giurisprudenza di legittimità nelle controversie in cui si configura una contrapposizione tra due diritti, aventi entrambi copertura costituzionale, e cioè tra valori ugualmente protetti, va applicato il cd. criterio di “gerarchia mobile”, dovendo il giudice procedere di volta in volta, ed in considerazione dello specifico thema decidendum, all'individuazione dell'interesse da privilegiare a seguito di un'equilibrata comparazione tra diritti in gioco, volta ad evitare che la piena tutela di un interesse finisca per tradursi in una limitazione di quello contrapposto, capace di vanificarne o ridurne il valore contenutistico (Cass., n. 18279/2010). 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Quale è la maggioranza necessaria in assemblea perché il condominio possa installare un impianto di videosorveglianza?
La maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, c.c. Le deliberazioni concernenti l'installazione su parti comuni di impianti volti a consentire la videosorveglianza di essi sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (Cass. II, n. 14969/2022).
Domanda
Sussiste il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615-bis c.p. se un condomino installa telecamere che riprendono spazi comuni?
No, in quanto la tutela penale della riservatezza è limitata al domicilio Non commette il reato di cui all'articolo 615-bis del c.p. (interferenze illecite nella vita privata) il condomino che installi per motivi di sicurezza, allo scopo di tutelarsi dall'intrusione di soggetti estranei, alcune telecamere per visionare le aree comuni dell'edificio (come un vialetto e l'ingresso comune dell'edificio), anche se tali riprese sono effettuate contro la volontà dei condomini” specie se i condomini stessi siano “a conoscenza dell'esistenza delle telecamere” e possano “visionarne in ogni momento le riprese”; motivo per cui queste ultime non siano “neppure idonee a cogliere di sorpresa gli altri condomini in momenti in cui possano credere di non essere osservati”. Di qui, la ripresa con una telecamera delle parti comuni non può pertanto in alcun modo ritenersi indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini, poiché l'esposizione alla vista di terzi di un'area che costituisce pertinenza domiciliare e che non è destinata a manifestazioni di vita privata esclusive è incompatibile con una tutela penale della riservatezza, anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata in quell'area siano state in concreto, inaspettatamente, realizzate e perciò riprese” (Cass. V, n. 44156/2008, in Dir. Pen. e Processo, 2009, 9, 1125). Orientamento della Corte di Cassazione Devono essere concretamente bilanciati il diritto del condominio alla sicurezza e quello alla riservatezza degli altri condomini La Corte di Cassazione (Cass., n. 14346/2012) si è riportata al provvedimento generale in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, al par. 6.2.5., dedicato alle, “riprese nelle aree comuni”, e alla successiva deliberazione in data 8 aprile 2010 — par. 6.1 — per i quali: — “l'installazione degli strumenti descritti nel paragrafo precedente, se effettuata nei pressi di immobili privati e all'interno di condomini e loro pertinenze (es. posti auto, box), benché non sia soggetta al Codice quando i dati non sono comunicati sistematicamente o diffusi, richiede comunque l'adozione di cautele a tutela dei terzi” (art. 5, comma 3, del Codice); — che, “al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini”; — “il Codice trova invece applicazione in caso di utilizzazione di un sistema di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, oppure da un condominio, dalla relativa amministrazione (comprese le amministrazioni di residence o multiproprietà), da studi professionali, società o da enti no profit”; — “l'installazione di questi impianti è ammissibile esclusivamente in relazione all'esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi, oppure nel caso di attività che comportano, ad esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni (recupero crediti, commercio di preziosi o di monete aventi valore numismatico)”; — “la valutazione di proporzionalità va effettuata anche nei casi di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che non prevedano la registrazione dei dati, in rapporto ad altre misure già adottate o da adottare (es. sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici, abilitazione degli accessi)”. Orientamenti di merito Va accolto il ricorso d'urgenza volto a limitare l'angolo visuale della telecamera agli spazi di pertinenza del condomino In applicazione di tali assunti Trib. Trani, 28 maggio 2013 ha evidenziato che, nell'ottica del c.d. balancing costituzionale, se la videoripresa di sorveglianza non può, nella specie, essere sostituita da altri sistemi di protezione e tutela, è necessario altresì che la stessa non comprometta i diritti degli altri condomini, offrendo quindi un baricentro in cui i contrapposti interessi possono convivere. Sulla base delle superiori considerazioni, il reclamo deve essere accolto, ma nel senso di imporre alla parte reclamante di rispettare le prescrizioni del Garante in tema di ripresa di angolo visuale limitato agli spazi di propria pertinenza, in modo da escludere dall'angolo visuale delle telecamere la possibilità di ripresa del pianerottolo, della porta di accesso all'abitazione della reclamata, delle scale. 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizio Il ricorso d'urgenza è un rimedio di carattere residuale che consente, in assenza di altri strumenti di tutela cautelare che consentano di ottenere in concreto il medesimo grado di tutela per una determinata situazione giuridica soggettiva, di richiedere ed ottenere l'emanazione di provvedimenti atipici nel loro contenuto. È però a tal fine necessario, oltre al fumus boni juris, un periculum in mora particolarmente rigoroso, ossia quello di un pregiudizio imminente ed irreparabile. La tutela in via d'urgenza dei diritti di credito è dunque possibile, potendo in altre ipotesi il relativo pregiudizio trovare adeguato rimedio ex post con il risarcimento ottenuto al termine del giudizio di merito, quando per il soggetto ricorrente la mancata concessione della misura cautelare potrebbe in ipotesi avere riflessi su beni e/o situazioni di carattere non patrimoniale di per sé suscettibili di subire un pregiudizio irreparabile. Competenza Se la domanda cautelare è proposta prima dell'inizio del giudizio di merito la competenza spetta in linea di principio, ex art. 669-ter c.p.c., al giudice competente per la controversia di merito. Se invece la domanda è proposta in corso di causa va formulata al giudice assegnatario della stessa. Contenuto del ricorso ante litem Sebbene i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. rientrino tra quelli c.d. a strumentalità attenuata, nel senso che l'efficacia degli stessi non è subordinata alla instaurazione del giudizio di merito, è costante in giurisprudenza il principio in forza del quale nel ricorso proposto ante causam devono essere adeguatamente evidenziati il petitum e la causa petendi dell'eventuale controversia di merito che sarà eventualmente incardinata dopo la fase cautelare. Onere della prova In conformità alle regole generali espresse dall'art. 2697 c.c. è il ricorrente a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, ossia il fumus boni juris ed il periculum in mora. Il provvedimento: a) contenuto Nell'ipotesi di accoglimento del ricorso d'urgenza volto a limitare la visuale dell'impianto di videosorveglianza, di norma il provvedimento consta in un'ordinanza che impone al resistente di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici necessari al fine di limitare l'installazione della telecamera sulla propria pertinenza dell'abitazione, mantenendo l'angolazione ristretta alla visuale del proprio spazio di pertinenza (porta di accesso alla propria abitazione), con totale esclusione dall'angolo visuale di ogni parte comune (ovvero pianerottolo, scale comuni) e della porta di accesso all'abitazione della reclamata; b) effetti Le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 700 c.p.c. restano efficaci, se pronunciate a seguito di un ricorso proposto ante litem, a prescindere dall'instaurazione del giudizio di merito. Il provvedimento, tuttavia, non è idoneo a fare stato, con efficacia di giudicato, sul rapporto controverso che, salvo l'operare dei cc.dd. stabilizzatori di diritto sostanziale (prescrizione, decadenza) potrà essere messo in discussione in un successivo giudizio a cognizione piena. c) regime L'ordinanza, sia di diniego che di concessione della misura cautelare è assoggettata, ex art. 669-terdecies c.p.c., a reclamo, proponibile entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo, per le misure emesse come avviene di regola dal giudice monocratico del tribunale, si propone al collegio (del quale non può far parte il giudice che ha deciso sul ricorso). Il procedimento di reclamo si svolge nelle forme camerali ed è deciso con ordinanza. Il provvedimento emanato a fronte del reclamo cautelare non è ulteriormente impugnabile. La Corte di cassazione ha infatti costantemente affermato che è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. per difetto del requisito di decisorietà. 4. ConclusioniLe crescenti esigenze di sicurezza pongono, anche rispetto al bilanciamento con il diritto di riservatezza di altri soggetti, il problema dei limiti entro i quali è possibile installare un sistema di videosorveglianza riguardante la propria abitazione. A tal fine non è richiesto il consenso dell'assemblea o dell'amministratore, al contrario di un sistema di videosorveglianza di tipo condominiale, cioè che va a beneficio dell'intero edificio. Tuttavia, nell'ambito di un sistema di videosorveglianza privata, è possibile riprendere le aree condominiali solo quando ciò sia direttamente funzionale e indispensabile alla tutela del proprio alloggio (Cass. n. 24151/2017). In applicazione di tali assunti Trib. Trani, 28 maggio 2013 ha evidenziato che, nell'ottica del c.d. balancing costituzionale, se la videoripresa di sorveglianza non può, nella specie, essere sostituita da altri sistemi di protezione e tutela, è necessario altresì che la stessa non comprometta i diritti degli altri condomini, offrendo quindi un baricentro in cui i contrapposti interessi possono convivere. |