Cancellazione del protesto

Rosaria Giordano

1. Bussole di inquadramento

Il periculum in mora richiesto dall'art. 700 c.p.c.

Il provvedimento d'urgenza è una misura cautelare avente contenuto atipico che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., può essere richiesta, in assenza di un rimedio cautelare tipico, per tutelare un diritto, nelle more del tempo necessario per far valere lo stesso in via ordinaria, a fronte del pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Particolare rilevanza, quanto alle situazioni giuridiche soggettive tutelabili mediante un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., assume la considerazione del periculum in mora che è invero integrato soltanto in presenza di un pericolo di pregiudizio per il ricorrente che rivesta carattere “imminente” ed “irreparabile”.

Non si può trascurare, infatti, che la necessità, ai fini della concessione di un provvedimento di urgenza, di un pericolo di danno di natura irreparabile, ha indotto autorevole dottrina ad affermare che potrebbe essere richiesta una misura cautelare ex art. 700 c.p.c. esclusivamente per tutelare diritti assoluti ovvero quelli che hanno ad oggetto o tendono a conseguire un bene di carattere infungibile. In particolare, questa concezione ritiene che i diritti relativi aventi ad oggetto una prestazione di carattere fungibile — quali sono, paradigmaticamente, i diritti di credito ad una prestazione pecuniaria — non possono essere tutelati mediante un provvedimento d'urgenza, poiché in relazione agli stessi non potrebbe mai sussistere un irreparabile pericolo di pregiudizio stante la possibilità, all'esito del giudizio di merito, di ottenere un indennizzo completamente satisfattivo del danno economico nelle more subito dal ricorrente.

Nella prassi, peraltro, ha finito con l'affermarsi un diverso orientamento, in omaggio al quale sussiste un pregiudizio irreparabile tutte le volte che, anche se il diritto ha ad oggetto la pretesa ad ottenere un bene di carattere fungibile, il risarcimento dei danni e gli altri rimedi apprestati dalla legge non siano idonei ad attuare integralmente, in concreto, il diritto fatto valere in giudizio. Diviene allora determinante, al fine di valutare l'irreparabilità del pregiudizio la funzione che il diritto dedotto in giudizio svolge per la persona del ricorrente, poiché la mancata concessione della misura cautelare potrebbe in ipotesi avere riflessi su beni e/o situazioni di carattere non patrimoniale di per sé suscettibili di subire un pregiudizio irreparabile.

Presupposti ed effetti del protesto

Il protesto è l'atto pubblico che attesta la presentazione al debitore (protestato) di un titolo di credito, cambiale o assegno, e il rifiuto di questi di pagare o accettare il titolo.

La disciplina di riferimento è contenuta negli artt. da 51 a 73 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 per la cambiale e dagli artt. da 45 a 65 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 per l'assegno.

La levata del protesto è effettuata dal notaio. In particolare, il creditore consegna il titolo al notaio che si reca presso il domicilio del debitore per richiedere il pagamento o l'accettazione del titolo e, a fronte del rifiuto, eleva il protesto.

Numerosi e rilevanti sono gli effetti del protesto: fa decorrere gli interessi di mora; conferisce al documento carattere di titolo esecutivo; è presupposto per esercitare l'azione di regresso del portatore in danno agli obbligati di regresso (traente, giranti e loro avallanti).

Il protesto è pubblicizzato a cura della camera di commercio in un apposito registro informatico per tutelare i terzi, soprattutto gli operatori economici, contro l'impossibilità del debitore di attendere ai pagamenti.

Il protestato resta iscritto nel registro per cinque anni e può esserne cancellato prima, se viene concessa la riabilitazione.

Chiaramente effetto pratico della pubblicità del protesto è una maggiore difficoltà per il soggetto nei confronti del quale lo stesso è elevato nell'accesso al credito.

Proprio in vista di tale conseguenza, che potrebbe essere particolarmente pregiudizievole per gli imprenditori, si ritiene possibile accedere, al fine di ottenere la sospensione della pubblicazione del protesto illegittimo o la cancellazione dello stesso, alla tutela cautelare d'urgenza.

2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali

Domanda
Per proporre il ricorso d'urgenza è necessario prima instaurare il procedimento amministrativo di cancellazione del protesto?

No, in quanto la giurisdizione cautelare non può essere condizionata

La domanda cautelare di sospensione della pubblicazione del nominativo del richiedente dal Bollettino dei protesti può essere proposta anche senza avere preventivamente instaurato il procedimento amministrativo di cancellazione del protesto, in quanto, come costantemente ribadito nella giurisprudenza costituzionale per

i procedimenti cautelari, l'esclusione della soggezione alla condizione a cui il legislatore subordina l'accesso alla tutela giurisdizionale si correla alla strumentalità della giurisdizione cautelare rispetto alla effettività della tutela dinanzi al giudice (sentenza n. 336 del 1998; ma si vedano anche le sentenze n. 199 del 2003, n. 165 del 2000, n. 161 del 2000, n. 190 del 1985 e le ordinanze n. 179 del 2002, n. 217 del 2000). In vero, la tutela cautelare, in quanto preordinata ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, in particolare a non lasciare vanificato l'accertamento del diritto, è uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema processuale (sentenza n. 190 del 1985), anche indipendentemente da una previsione espressa (Trib. Nola, II, 3 giugno 2011, in Il civilista, 2012, n. 1, 50, con nota di Pianezze).

Orientamenti di merito

Se l'iscrizione riguarda un imprenditore il periculum è in re ipsa

Secondo la prassi applicativa ad una illegittima iscrizione presso il registro protesti consegue il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in danno del cliente, se imprenditore, in quanto il mantenimento del nominativo nel registro protesti, inibisce il normale sviluppo delle relazioni con il mondo bancario e finanziario, atteso il sospetto che investe la persona il cui nominativo sia stato ivi inserito, potendo determinare la revoca di altri affidamenti da parte di altri istituti di credito, sì da creare anche difficoltà insormontabili per l'accesso al credito bancario. Ne deriva che l'allegazione da parte del ricorrente della propria natura di imprenditore, è sufficiente a rendere probabile che egli possa subire un pregiudizio irreparabile dalla segnalazione, con conseguenti restrizioni nell'accesso al credito e nei pagamenti, dovendo ritenersi puramente eventuale la possibilità che egli operi senza relazioni commerciali con banche, mediante l'uso esclusivamente di contanti (v., tra le altre, Trib. S. Maria Capua V., III, 22 aprile 2020).

3. Azioni processuali

Funzione e natura del giudizio

Il ricorso d'urgenza rientra nell'ambito di quelli cautelari, volti dunque ad assicurare, nelle more della definizione sul merito della controversia, che gli effetti della relativa decisione non siano pregiudicati dal trascorrere del tempo.

Pertanto, presupposti generali della concessione di una misura cautelare sono il fumus boni juris ed il periculum in mora.

Il fumus boni juris denota l'apparente fondatezza della domanda proposta dal ricorrente in sede cautelare apprezzata nell'ambito di una cognizione di carattere sommario.

Il periculum in mora attiene, appunto, al pericolo che si concretizzi un pregiudizio in danno della parte ricorrente nel tempo necssario all'accertamento del diritto della stessa nelle forme ordinarie.

La tutela d'urgenza costituisce, nell'ambito delle misure cautelari, uno strumento di carattere generale e residuale, nel senso che può essere utilizzato al fine di evitare il verificarsi di un pregiudizio imminente ed irreparabile quando manchino, in concreto, altri strumenti per fronteggiare detto periculum in presenza dell'apparenza del buon diritto del ricorrente.

Aspetti preliminari

Giurisdizione

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che è qualificabile come diritto soggettivo pieno la posizione giuridica del debitore che, avendo provveduto al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati nel rispetto dei tempi e degli adempimenti prescritti dalla disciplina prevista nell'art. 4 della l. n. 77 del 1955 (come sostituito dall'art. 2 della l. n. 235 del 2000), proponga istanza, in sede amministrativa, al responsabile dirigente dell'ufficio protesti della competente Camera di commercio per ottenere la cancellazione del proprio nominativo dal registro informatico dei protesti. Spetta pertanto al giudice ordinario la cognizione sulla opposizione avverso il provvedimento di diniego o l'omessa pronuncia da parte del responsabile amministrativo (come sancito dall'art. 4 della citata l. n. 77 del 1955 al comma 4), senza che rilevi in senso ostativo il divieto per il giudice ordinario di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di un'attività amministrativa, ricadendosi, nella specie, in una di quelle ipotesi eccezionali in cui al giudice ordinario è riconosciuta la legittimazione ad attuare la tutela giurisdizionale piena e completa del diritto soggettivo leso dal provvedimento amministrativo, attraverso non soltanto la disapplicazione, ma anche la sua diretta caducazione, riservata, di norma, al giudice amministrativo (Cass., S.U., n. 4464/2009).

Competenza

Se la domanda cautelare è proposta prima dell'inizio del giudizio di merito la competenza spetta in linea di principio, ex art. 669-ter c.p.c., al giudice competente per la controversia di merito.

Se invece la domanda è proposta in corso di causa va formulata al giudice assegnatario della stessa.

Contenuto del ricorso ante litem

Sebbene i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. rientrino tra quelli c.d. a strumentalità attenuata, nel senso che l'efficacia degli stessi non è subordinata alla instaurazione del giudizio di merito, è costante in giurisprudenza il principio in forza del quale nel ricorso proposto ante causam devono essere adeguatamente evidenziati il petitum e la causa petendi dell'eventuale controversia di merito che sarà eventualmente incardinata dopo la fase cautelare.

In particolare, è stato affermato, in sede applicativa, che è ammissibile il ricorso proposto ex art. 700 c.p.c.ante causam per l'emissione di un provvedimento d'urgenza immediato con cui venga ordinato alla parte resistente, in via cautelare, la sospensione e la cancellazione del protesto cambiario e del nominativo della ditta dal Bollettino Ufficiale e dal corrispondente Registro Informatico e, nel merito, ha richiesto la conferma dello stesso provvedimento cautelare indicando e/o specificando la causa petendi in termini di accertamento del buon diritto dell'istante ad ottenere l'eliminazione del proprio nominativo dall'elenco dei protesti (Trib. S. Maria Capua V., 12 agosto 2009, in Il civilista, 2012, n. 1, 50, con nota di Pianezze).

Parti del giudizio

La S.C. ha evidenziato che il carattere meramente materiale e non tipicamente amministrativo dell'attività che la Camera di Commercio svolge in materia di pubblicazione dell'elenco dei protesti di cambiali e assegni, non impedisce al soggetto interessato di accertare l'illegittimità della levata del protesto e la conseguente cancellazione del suo nominativo dall'apposito elenco, ma tali domande non possono prescindere dalla presenza necessaria in giudizio del soggetto competente, cioè il pubblico ufficiale cui spetta il dovere di verificare la regolarità formale della compilazione del titolo (Cass. I, n. 26417/2013).

Analogamente, con riferimento alla posizione dell'ufficiale levatore, è stato ripetutamente chiarito che qualora l'istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti, presentata alla Camera di commercio, si fondi sull'illegittimità della levata del protesto a nome del ricorrente — ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 2, l. 12 febbraio 1955 n. 77, nel testo sostituito dall'art. 2 l. 18 agosto 2000 n. 235 — è parte necessaria del giudizio, intrapreso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza, il soggetto al quale detta illegittimità potrebbe essere astrattamente addebitata, e quindi, nel caso di assegno bancario emesso con firma di traenza diversa da quella del titolare del conto corrente, il pubblico ufficiale che abbia levato il protesto, con la conseguente nullità del giudizio stesso ove egli non vi abbia partecipato (Cass. I, n. 14005/2010; Cass., n. 14991/2006; conf., in sede di merito, Trib. Savona, 24 marzo 2014).

Oggetto e onere della prova

In conformità alle regole generali espresse dall'art. 2697 c.c. è il ricorrente a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, ossia il fumus boni juris ed il periculum in mora.

Peraltro, se il ricorrente è un imprenditore commerciale la giurisprudenza tende a ritenere che sia sufficiente l'allegazione (e documentazione) di tale condizione a far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che dalla pubblicazione del protesto nei registri informatici possa derivare allo stesso un pericolo di pregiudizio irreparabile, in ragione della conseguente pratica impossibilità di accedere al credito bancario.

Il provvedimento:

a) effetti

Le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 700 c.p.c. restano efficaci, se pronunciate a seguito di un ricorso proposto ante litem, a prescindere dall'instaurazione del giudizio di merito.

Il provvedimento, tuttavia, non è idoneo a fare stato, con efficacia di giudicato, sul rapporto controverso che, salvo l'operare dei cc.dd. stabilizzatori di diritto sostanziale (prescrizione, decadenza) potrà essere messo in discussione in un successivo giudizio a cognizione piena.

b) regime

L'ordinanza, sia di diniego che di concessione della misura cautelare è assoggettata, ex art. 669-terdecies c.p.c., a reclamo proponibile entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo, per le misure emesse come avviene di regola dal giudice monocratico del tribunale, si propone al collegio (del quale non può far parte il giudice che ha deciso sul ricorso). Il procedimento di reclamo si svolge nelle forme camerali ed è deciso con ordinanza.

Il provvedimento emanato a fronte del reclamo cautelare non è ulteriormente impugnabile. La Corte di cassazione ha infatti costantemente affermato che è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. per difetto del necessario requisito della decisorietà.

4. Conclusioni

Il protesto, elevato dal notaio, è l'atto pubblico che attesta la presentazione al debitore (protestato) di un titolo di credito (i.e. una cambiale o un assegno), e il rifiuto di questi di pagare o accettare il titolo.

Il protesto è pubblicizzato a cura della camera di commercio in un apposito registro informatico per tutelare i terzi, soprattutto gli operatori economici, contro l'impossibilità del debitore di attendere ai pagamenti.

Effetto pratico della pubblicità del protesto è una maggiore difficoltà (o, rectius, la sostanziale impossibilità) per il soggetto nei confronti del quale lo stesso è elevato nell'accesso al credito.

In giurisprudenza si ritiene quindi che poiché ad una illegittima iscrizione presso il registro protesti consegue il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in danno dell'imprenditore in quanto il mantenimento del nominativo nel registro protesti, inibisce il normale sviluppo delle relazioni con il mondo bancario e finanziario, l'allegazione da parte del ricorrente della propria natura di imprenditore, è sufficiente a rendere probabile che egli possa subire un pregiudizio irreparabile dalla segnalazione, con conseguenti restrizioni nell'accesso al credito e nei pagamenti, dovendo ritenersi puramente eventuale la possibilità che egli operi senza relazioni commerciali con banche, mediante l'uso esclusivamente di contanti (v., tra le altre, Trib. S. Maria Capua V., III, 22 aprile 2020).

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