Inibitoria urgente degli effetti dell'ordinanza di assegnazione nell'espropriazione presso terzi1. Bussole di inquadramentoLa strumentalità dei provvedimenti d'urgenza Il provvedimento d'urgenza è una misura cautelare avente contenuto atipico che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., può essere richiesta, in assenza di un rimedio cautelare tipico, per tutelare un diritto, nelle more del tempo necessario per far valere lo stesso in via ordinaria, a fronte del pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile. Il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è uno strumento di tutela cautelare residuale, come si evince chiaramente dall'incipit della stessa norma secondo cui lo stesso può essere richiesto “fuori dei casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo”, ovvero in relazione a situazioni per le quali non è prevista la possibilità di domandare la concessione di una delle misure cautelari tipiche. Ciò implica che a fronte di un'istanza proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il primo problema che si pone è stabilire se non vi sia un rimedio ad hoc non utilizzato dalla parte, onde evitare che la previsione dell'art. 700 c.p.c. attribuisca al ricorrente la possibilità di ottenere quello che non è più dato conseguire con il rimedio cautelare specificamente previsto per il caso concreto (ex plurimis, Trib. Salerno, 19 ottobre 2005). La valenza generale dello strumento di tutela cautelare costituito dal provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ed il contenuto atipico che lo stesso può assumere non comporta, in ogni caso, che lo stesso possa essere richiesto anche in assenza di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante. È dunque sempre necessario dedurre l'esistenza di un periculum di ritardata tutela rispetto ad un diritto (la cui sussistenza appaia almeno verosimile al giudice della cautela). In sostanza, è sempre necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità, almeno sul piano funzionale, tra il diritto del quale si richiede la tutela in via d'urgenza e quello oggetto del giudizio di merito. Presupposti ed effetti dell'ordinanza di assegnazione di crediti Come noto, nell'espropriazione di crediti del debitore presso terzi, se il debitor debitoris rende una dichiarazione positiva in ordine alla sussistenza del credito dell'esecutato nei propri confronti (cfr. art. 547 c.p.c.), il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, emette in favore della stessa ordinanza di assegnazione delle relative somme. In particolare, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, opera il trasferimento coattivo ed immediato del credito stesso al creditore pignorante, alla stregua di una datio in solutum (sicché non comporta anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del debitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario: v., tra le molte, Cass. n. 30869/2018; Cass. n. 7508/2011). A fronte della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, al creditore esecutante della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore-debitore-pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, nei confronti del creditore esecutante: tale pagamento estingue contemporaneamente il credito dell'assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del proprio creditore-esecutato (Cass. n. 2745/2007). L'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitor debitoris. Si tratta, nello specifico, di un titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto (Cass. n. 11493/2015). L'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., anche se non opposta, non è tuttavia idonea ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il giudice dell'esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione, ma il suo accertamento si esaurisce nell'ambito del processo esecutivo. Pertanto, il rimedio che ha a disposizione il debitore nell'ipotesi in cui al termine del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo quest'ultimo venga revocato, ove le somme siano già state corrisposte, spontaneamente o a seguito di una procedura esecutiva, è un'azione di ripetizione delle stesse proposta nei confronti del creditore opposto. Inoltre, la pubblicazione della sentenza di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., successiva all'ordinanza di assegnazione della somma emessa dal giudice dell'esecuzione, legittima il debitore esecutato ad esperire l'azione di ripetizione della somma indebitamente assegnata al creditore soddisfatto, venendo a cedere, di fronte al giudicato, l'irrevocabilità e irretrattabilità del provvedimento di assegnazione (Cass. III, n. 4528/2019, in Foro it., 2019, 9, I, 2841). 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
L'ordinanza di assegnazione è titolo esecutivo anche nei confronti del debitore?
No, solo del terzo creditore L'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., con contestuale liquidazione delle spese del processo di esecuzione, non costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore, né può contenere una condanna nel caso di incapienza del residuo credito soddisfatto (Cass. VI, n. 30457/2011).
Domanda
L'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione deve essere accolta se dopo la sua proposizione il titolo esecutivo è revocato?
No, in quanto il provvedimento era legittimo al momento dell'emanazione Nel caso in cui l'efficacia del titolo esecutivo venga meno in epoca successiva all'emanazione del provvedimento di assegnazione del credito ai sensi dell'art. 553 c.p.c., l'opposizione agli atti esecutivi va rigettata, poiché il provvedimento di assegnazione era legittimo al momento della pronuncia, essendo sorretto da titolo all'epoca valido ed efficace (Trib. Padova, 16 maggio 2005). Orientamento di merito Non può essere concessa l'inibitoria urgente degli effetti dell'ordinanza di assegnazione per difetto di strumentalità con un giudizio di merito Una recente pronuncia edita del Tribunale di Milano è intervenuta sulla problematica specifica. Nel caso concreto, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore opponente proponeva un ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. finalizzato ad impedire l'incasso, da parte del creditore opposto, delle somme già depositate su un libretto giudiziario in virtù dell'ordinanza di assegnazione emessa nel corso di una procedura esecutiva presso terzi incardinata dallo stesso creditore sulla scorta del provvedimento monitorio oggetto di opposizione. Il Tribunale ha ritenuto di dover disattendere la domanda d'urgenza per difetto di strumentalità, sul piano degli effetti, con il giudizio di merito pendente dinanzi a sé. Su un piano generale, la decisione trae le mosse dal ricordato e consolidato principio per il quale i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., pur essendo connotati da un contenuto atipico (in ragione della loro residualità), devono essere strumentali, stante la loro natura cautelare, ad un giudizio di merito, del quale vanno ad anticipare in qualche modo gli effetti. In base al predetto assunto è stata ritenuta non concedibile la relativa tutela perché la misura inibitoria dell'incasso delle somme sul libretto giudiziario oggetto del predetto provvedimento di assegnazione in favore del creditore opposto non sarebbe stata strumentale ad assicurare gli effetti della decisione di merito nel giudizio di opposizione allo stesso decreto ingiuntivo in forza del quale l'esecuzione era iniziata, bensì ad impedire il concretarsi degli effetti di una distinta procedura esecutiva (Trib. Milano, 11 dicembre 2020). 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizio Il ricorso d'urgenza è un rimedio di carattere residuale che consente, in assenza di altri strumenti di tutela cautelare che consentano di ottenere in concreto il medesimo grado di tutela per una determinata situazione giuridica soggettiva, di richiedere ed ottenere l'emanazione di provvedimenti atipici nel loro contenuto. Si ritiene dunque che i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. possano consistere anche in ordinanze volte ad inibire la continuazione di una condotta pregiudizievole (ex multis, Trib. Brescia, Sez. spec. Impresa, 12 gennaio 2018, in Giur. annotata dir. ind., 2018, n. 1, 477) ovvero della situazione pregiudizievole (Trib. Roma, 9 maggio 2011, in Resp. civ. e prev., 2011, 11, 2331, con nota di Tommasini). Inoltre, in alcune ipotesi — più affini a quella in esame — la tutela inibitoria in via d'urgenza è invocata per paralizzare gli effetti di un negozio giuridico o di un provvedimento giurisdizionale (fattispecie, quest'ultima, nella quale di solito non è però ritenuta ammissibile la richiesta cautela). Aspetti preliminari Competenza Se la domanda cautelare è proposta prima dell'inizio del giudizio di merito la competenza spetta in linea di principio, ex art. 669-ter c.p.c., al giudice competente per la controversia di merito. Se invece la domanda è proposta in corso di causa va formulata al giudice assegnatario della stessa. Contenuto del ricorso ante litem Sebbene i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. rientrino tra quelli c.d. a strumentalità attenuata, nel senso che l'efficacia degli stessi non è subordinata alla instaurazione del giudizio di merito, è costante in giurisprudenza il principio in forza del quale nel ricorso proposto ante causam devono essere adeguatamente evidenziati il petitum e la causa petendi dell'eventuale controversia di merito che sarà eventualmente incardinata dopo la fase cautelare. Ciò è portato dell'immanente rapporto strutturale, sul piano funzionale, tra giudizio cautelare e giudizio di merito. Onere della prova In conformità alle regole generali espresse dall'art. 2697 c.c. è il ricorrente a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, ossia il fumus boni juris ed il periculum in mora. Saranno acquisiti, nell'ambito dell'istruttoria deformalizzata delineata per il procedimento cautelare uniforme dall'art. 669-sexies c.p.c., soltanto i mezzi di prova (anche atipici o tipici assunti con modalità atipiche) indispensabili rispetto al provvedimento richiesto. Andrà rispettato peraltro il principio del contraddittorio. Efficacia Il provvedimento: a) effetti Le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 700 c.p.c. restano efficaci, se pronunciate a seguito di un ricorso proposto ante litem, a prescindere dall'instaurazione del giudizio di merito. Il provvedimento, tuttavia, non è idoneo a fare stato, con efficacia di giudicato, sul rapporto controverso che, salvo l'operare dei cc.dd. stabilizzatori di diritto sostanziale (prescrizione, decadenza) potrà essere messo in discussione in un successivo giudizio a cognizione piena; b) spese La mera eventualità, e non la necessità, che venga instaurato il giudizio di merito a seguito dell'emanazione di un provvedimento d'urgenza comporta che l'autorità giudiziaria sia tenuta a liquidare le spese al termine dello stesso; c) regime L'ordinanza, sia di diniego che di concessione della misura cautelare è assoggettata, ex art. 669-terdecies c.p.c., a reclamo proponibile entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo, per le misure emesse come avviene di regola dal giudice monocratico del tribunale, si propone al collegio (del quale non può far parte il giudice che ha deciso sul ricorso). Il procedimento di reclamo si svolge nelle forme camerali ed è deciso con ordinanza. Il provvedimento emanato a fronte del reclamo cautelare non è ulteriormente impugnabile. La Corte di cassazione ha infatti costantemente affermato che è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. difettando il requisito della decisorietà. 4. ConclusioniLa valenza generale dello strumento di tutela cautelare costituito dal provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ed il contenuto atipico che lo stesso può assumere non comporta, in ogni caso, che lo stesso possa essere richiesto anche in assenza di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante. È dunque sempre necessario dedurre l'esistenza di un periculum di ritardata tutela rispetto ad un diritto (la cui sussistenza appaia almeno verosimile al giudice della cautela). In sostanza, deve ricorrere un nesso di strumentalità, almeno sul piano funzionale, tra il diritto del quale si richiede la tutela in via d'urgenza e quello oggetto del giudizio di merito. Rispetto all'interrogativo concernente la possibilità per il debitore esecutato, nell'espropriazione presso terzi, di ottenere l'inibitoria in via d'urgenza degli effetti dell'ordinanza di assegnazione — che comporta il trasferimento della posizione creditoria nei confronti del terzo dal debitore all'assegnatario — è stata fornita nella giurisprudenza di merito edita una risposta negativa. Ciò proprio in forza dell'insussistenza di un nesso di strumentalità, anche solo funzionale, tra il giudizio di cognizione vertente tra il debitore e il creditore e l'assegnazione in favore del terzo. Tuttavia, il debitore non è privo di rimedi c.d. successivi. Per un verso, infatti, nell'ipotesi in cui al termine del giudizio di merito il credito sia accertato come insussistente, ove le somme siano già state corrisposte a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, il debitore potrà proporre un'azione di ripetizione nei confronti del creditore opposto. Così come se viene accolta, dopo l'emissione dell'ordinanza di assegnazione, l'opposizione all'esecuzione, il debitore può esperire l'azione di ripetizione della somma indebitamente assegnata al creditore soddisfatto, venendo a cedere, di fronte al giudicato, l'irrevocabilità e irretrattabilità del provvedimento di assegnazione (Cass. III, n. 4528/2019, in Foro it., 2019, 9, I, 2841). |