Giudizio costitutivo degli effetti del contratto preliminare in caso di inadempimento1. Bussole di inquadramentoLe azioni costitutive Le azioni costitutive si caratterizzano per la peculiare natura dell'accertamento giurisdizionale che sono volte ad ottenere secondo quanto previsto dall'art. 2908 c.c. per il quale una sentenza è “costitutiva” in quanto determina una modificazione giuridica in attuazione dell'accertato diritto. Vi è dunque che l'azione è volta a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici tra le parti. Se come nelle sentenze di condanna l'accertamento del diritto azionato non esaurisce la tutela apprestata con la pronuncia giudiziale, peraltro la soddisfazione del riconosciuto diritto non è, come nella condanna, rimessa all'attuazione in sede esecutiva secondo le modalità imposte con la pronuncia, in quanto il giudice determina, piuttosto, con la sua stessa sentenza gli effetti giuridici — costitutivi, modificativi o estintivi — per i quali è stato promosso il giudizio. Di qui, in analogia alla sentenza di accertamento non è necessario, in linea di principio, l'adeguamento della situazione sostanziale alla sentenza, essendo il dictum giudiziale di per sé idoneo ad apprestare la tutela attraverso la soddisfazione del bisogno giurisdizionale posto a fondamento dell'azione esperita. Proprio perché la sentenza giurisdizionale emessa al termine di un giudizio costitutivo è idonea ex se (autosufficiente) ad irrogare la tutela richiesta, gli effetti della sentenza costitutiva sono di norma differiti al momento nel quale la decisione sia passata in cosa giudicata, ossia non siano esperibili avverso la stessa mezzi di impugnazione ordinari. Il problema dell'ammissibilità della tutela urgente strumentale alle azioni costitutive Alla luce di quanto sinora evidenziato, pur sinteticamente, sulle caratteristiche della tutela costitutiva, si comprende la problematicità dell'ammissibilità della tutela urgente ex art. 700 c.p.c., pur a fronte di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile del soggetto il cui diritto appare fondato, poiché, quasi in contraddizione con il “rinvio” al giudicato della produzione degli effetti della decisione, gli stessi andrebbero a prodursi in via immediata. In conformità con un orientamento che si va affermando più di recente, invece, nell'ambito delle azioni costitutive è ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. ove venga richiesta l'anticipazione non del provvedimento costitutivo quanto della soddisfazione degli obblighi consequenziali alla pronuncia costitutiva, sicché detto ricorso è inammissibile qualora abbia come unico oggetto l'accertamento del diritto dell'istante (Trib. Roma, VI, 13 gennaio 2017, in Ilprocessocivile.it, 9 giugno 2017). In sostanza, la tutela d'urgenza non può essere soddisfatta per l'anticipazione del provvedimento costitutivo bensì “l'anticipazione della soddisfazione degli obblighi consequenziali” alla pronuncia costitutiva, soprattutto nel caso in cui l'anticipazione del contenuto della decisione di merito appaia assistita, in termini prognostici, da un elevato grado di prevedibile fondatezza della pretesa di merito prospettata (Trib. Civitavecchia, 5 settembre 2008). In particolare, l'azione per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto L'art. 2932 c.c. stabilisce che se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. La disposizione ha la finalità di tutelare la parte che ha correttamente adempiuto, tramite uno strumento adeguato alla reale soddisfazione dell'interesse perseguito, ossia una sentenza idonea a produrre ex se gli effetti del negozio non concluso. È pertanto pacifico che la sentenza ex art. 2932 c.c. appartiene alla categoria delle sentenze costitutive, surrogandosi al contratto definitivo, sicché in base alle regole generale già richiamate gli effetti delle stesse si producono solo dal momento del passaggio in giudicato. Rispetto a tali caratteristiche dell'azione ex art. 2932 c.c. occorre interrogarsi in ordine alla percorribilità, ed alle eventuali limitazioni, della tutela d'urgenza rispetto ai diritti ad essa sottesi. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Se l'immobile non è regolare sul piano urbanistico si giustifica il rifiuto di stipulare il definitivo del promissario acquirente?
Si, la regolarità urbanistica è condizione per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di un immobile La pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti, sicché non può accogliersi una lettura del sistema che consenta alle parti di eludere la disposizione dettata del comma 1-bis dell'art. 29 l. n. 52 del 1985 mediante la stipula di un contratto preliminare di immobile catastalmente non regolare seguita dalla introduzione di un giudizio che si concluda con sentenza di trasferimento dell'immobile medesimo.
Domanda
Se il mediatore immobiliare non ha informato il promissario acquirente su un'irregolarità urbanistica ha diritto alla provvigione?
No, e in alternativa può essere richiesto allo stesso il risarcimento dei danni Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'articolo 2932 del c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Non ne costituisce invece fatto condizionante anche il cosiddetto buon fine dell'affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva speciale pattuizione che subordini il pagamento del compenso al buon fine dell'affare o ad altro evento (Cass. II, n. 17396/2022). In tema di responsabilità del mediatore, solo la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, della quale il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi, legittima il rifiuto del medesimo promissario di corrispondere la provvigione ovvero legittima, in alternativa, la richiesta di risarcimento dei danni (Cass. II, n. 20132/2022). Giurisprudenza delle sezioni unite della corte di cassazione I capi condannatori della sentenza ex art. 2932 c.c. non sono immediatamente esecutivi perché avvinti da un nesso di sinallagmaticità con quelli costitutivi Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con una posizione cui si è conformata successivamente la giurisprudenza, hanno fornito fondamentali chiarimenti sui rapporti tra il capo costitutivo della sentenza di accoglimento dell'azione ex art. 2932 c.c. (ossia quello che determina il trasferimento della proprietà del bene) e quello di condanna al pagamento del prezzo. In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato il principio in virtù del quale nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, l'esecutività provvisoria, ex art. 282 c.p.c., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alle modificazione giuridica sostanziale. Essa, pertanto, non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia (Cass., S.U., n. 4059/2010, in fattispecie nella quale è stata confermata di conseguenza la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la provvisoria esecutività della condanna implicita al rilascio dell'immobile, in danno del promittente venditore, nel caso di domanda di esecuzione in forma specifica diretta al trasferimento del bene proposta dal promissario acquirente). Giurisprudenza di merito Non è ammessa la tutela d'urgenza per l'azione volta all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto Proprio la sinallagmaticità che intercorre tra il capo costitutivo (trasferimento del bene) e quello condannatorio (pagamento del prezzo) nelle sentenze ex art. 2932 c.c. e che comporta che i relativi effetti si producano, in entrambe le ipotesi, con il passaggio in giudicato comporta che non sia ammissibile la tutela cautelare urgente nelle azioni ex art. 2932 c.c., atteso che in tale ipotesi non vi sono attività materiali conseguenziali che potrebbero essere anticipate, e che la tutela urgente trova fondamento non tanto nell'anticipazione del provvedimento costitutivo, quanto piuttosto nell'esigenza di anticipare gli obblighi ad esso consequenziali (Trib. Savona, 27 luglio 2020). 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizio Il ricorso d'urgenza è un rimedio di carattere residuale che consente, in assenza di altri strumenti di tutela cautelare che consentano di ottenere in concreto il medesimo grado di tutela per una determinata situazione giuridica soggettiva, di richiedere ed ottenere l'emanazione di provvedimenti atipici nel loro contenuto. È però a tal fine necessario, oltre al fumus boni juris, un periculum in mora particolarmente rigoroso, ossia quello di un pregiudizio imminente ed irreparabile. La tutela in via d'urgenza dei diritti di credito è dunque possibile, potendo in altre ipotesi il relativo pregiudizio trovare adeguato rimedio ex post con il risarcimento ottenuto al termine del giudizio di merito, quando per il soggetto ricorrente la mancata concessione della misura cautelare potrebbe in ipotesi avere riflessi su beni e/o situazioni di carattere non patrimoniale di per sé suscettibili di subire un pregiudizio irreparabile. Competenza Se la domanda cautelare è proposta prima dell'inizio del giudizio di merito la competenza spetta in linea di principio, ex art. 669-ter c.p.c., al giudice competente per la controversia di merito. Se invece la domanda è proposta in corso di causa va formulata al giudice assegnatario della stessa. Contenuto del ricorso ante litem Sebbene i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. rientrino tra quelli c.d. a strumentalità attenuata, nel senso che l'efficacia degli stessi non è subordinata alla instaurazione del giudizio di merito, è costante in giurisprudenza il principio in forza del quale nel ricorso proposto ante causam devono essere adeguatamente evidenziati il petitum e la causa petendi dell'eventuale controversia di merito che sarà eventualmente incardinata dopo la fase cautelare. Onere della prova In conformità alle regole generali espresse dall'art. 2697 c.c. è il ricorrente a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, ossia il fumus boni juris ed il periculum in mora. Nella fattispecie casistica che ne occupa, tuttavia, il “cuore” dell'eventuale giudizio cautelare, anche sul piano probatorio, sarebbe costituito dall'individuazione (complessa, alla luce dell'attuale quadro giurisprudenziale) di spazi di tutela urgente che non vadano ad anticipare gli effetti costitutivi della tutela di merito, irrogabile solo con il passaggio in giudicato della decisione (ma garantiti dall'effetto “prenotativo” della trascrizione della domanda giudiziale), e che non siano ad essa avvinti da un nesso di sinallagmaticità, ossia interindipendenti. Il provvedimento: a) gli effetti Le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 700 c.p.c. restano efficaci, se pronunciate a seguito di un ricorso proposto ante litem, a prescindere dall'instaurazione del giudizio di merito. Il provvedimento, tuttavia, non è idoneo a fare stato, con efficacia di giudicato, sul rapporto controverso che, salvo l'operare dei cc.dd. stabilizzatori di diritto sostanziale (prescrizione, decadenza) potrà essere messo in discussione in un successivo giudizio a cognizione piena. b) regime L'ordinanza, sia di diniego che di concessione della misura cautelare, è assoggettata, ex art. 669-terdecies c.p.c., a reclamo proponibile entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo, per le misure emesse come avviene di regola dal giudice monocratico del tribunale, si propone al collegio (del quale non può far parte il giudice che ha deciso sul ricorso). Il procedimento di reclamo si svolge nelle forme camerali ed è deciso con ordinanza. Il provvedimento emanato a fronte del reclamo cautelare non è ulteriormente impugnabile. La Corte di cassazione ha infatti costantemente affermato che è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. per difetto del requisito di decisorietà. 4. ConclusioniLe azioni costitutive si caratterizzano per la peculiare natura dell'accertamento giurisdizionale che sono volte ad ottenere secondo quanto previsto dall'art. 2908 c.c. per il quale una sentenza è “costitutiva” in quanto determina ex se una modificazione giuridica in attuazione dell'accertato diritto. Gli effetti delle sentenze costitutive si producono solo con il passaggio in giudicato delle stesse: di qui l'estrema problematicità dell'ammissibilità dell'azione generale di cautela ex art. 700 c.p.c. strumentali ad una tutela di merito di natura costitutiva. Di qui si ritiene che mediante il ricorso ex art. 700 c.p.c. possa essere richiesta, semmai, la sola soddisfazione degli obblighi consequenziali alla pronuncia costitutiva (Trib. Roma, VI, 13 gennaio 2017, in Ilprocessocivile.it, 9 giugno 2017). Ciò esclude, tendenzialmente, la percorribilità della tutela d'urgenza nell'ipotesi di azioni volte all'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, nella quale i capi condannatori sono avvinti da un nesso di sinallagmaticità a quelli costitutivi (cfr. Trib. Savona, 27 luglio 2020). |