Cancellazione dell'ipoteca1. Bussole di inquadramentoLe caratteristiche dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. Il provvedimento d'urgenza è una misura cautelare avente contenuto atipico che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., può essere richiesta, in assenza di un rimedio cautelare tipico, per tutelare un diritto, nelle more del tempo necessario per far valere lo stesso in via ordinaria, a fronte del pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile. Il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è uno strumento di tutela cautelare residuale, come si evince chiaramente dall'incipit della stessa norma secondo cui lo stesso può essere richiesto “fuori dei casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo”, ovvero in relazione a situazioni per le quali non è prevista la possibilità di domandare la concessione di una delle misure cautelari tipiche. Ciò implica che a fronte di un'istanza proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il primo problema che si pone è stabilire se non vi sia un rimedio ad hoc non utilizzato dalla parte, onde evitare che la previsione dell'art. 700 c.p.c. attribuisca al ricorrente la possibilità di ottenere quello che non è più dato conseguire con il rimedio cautelare specificamente previsto per il caso concreto (ex plurimis, Trib. Salerno, 19 ottobre 2005). La residualità dello strumento di tutela costituito dal provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ed il contenuto atipico che lo stesso può assumere non comporta, in ogni caso, che lo stesso possa essere richiesto anche in assenza di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante. In altri termini, è sempre necessario dedurre l'esistenza di un periculum di ritardata tutela rispetto ad un diritto (la cui sussistenza appaia almeno verosimile al giudice della cautela). Particolare rilevanza, quanto alle situazioni giuridiche soggettive tutelabili mediante un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., assume la considerazione del periculum in mora che è invero integrato soltanto in presenza di un imminente pericolo di pregiudizio per il ricorrente che rivesta carattere “irreparabile”. Non si può trascurare, infatti, che la necessità, ai fini della concessione di un provvedimento di urgenza, di un pericolo di danno di natura irreparabile, ha indotto autorevole dottrina ad affermare che potrebbe essere richiesta una misura cautelare ex art. 700 c.p.c. esclusivamente per tutelare diritti assoluti ovvero quelli che hanno ad oggetto o tendono a conseguire un bene di carattere infungibile. In particolare, questa concezione ritiene che i diritti relativi aventi ad oggetto una prestazione di carattere fungibile — quali sono, paradigmaticamente, i diritti di credito ad una prestazione pecuniaria — non possono essere tutelati mediante un provvedimento d'urgenza, poiché in relazione agli stessi non potrebbe mai sussistere un irreparabile pericolo di pregiudizio stante la possibilità, all'esito del giudizio di merito, di ottenere un indennizzo completamente satisfattivo del danno economico nelle more subito dal ricorrente. Nella prassi, peraltro, ha finito con l'affermarsi un diverso orientamento, in omaggio al quale sussiste un pregiudizio irreparabile tutte le volte che, anche se il diritto ha ad oggetto la pretesa ad ottenere un bene di carattere fungibile, il risarcimento dei danni e gli altri rimedi apprestati dalla legge non siano idonei ad attuare integralmente, in concreto, il diritto fatto valere in giudizio. Diviene allora determinante, al fine di valutare l'irreparabilità del pregiudizio la funzione che il diritto dedotto in giudizio svolge per la persona del ricorrente, poiché la mancata concessione della misura cautelare potrebbe in ipotesi avere riflessi su beni e/o situazioni di carattere non patrimoniale di per sé suscettibili di subire un pregiudizio irreparabile. Gli strumenti per ottenere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria Con riguardo alle ipoteche giudiziali, l'art. 2884 c.c. stabilisce che la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti. L'art. 2877 c.c. fa riferimento inoltre alla riduzione dell'ipoteca con sentenza. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
La cancellazione e la riduzione dell'iscrizione ipotecaria sono provvedimenti equiparabili?
No, perché la riduzione vale solo a limitare l'estensione della garanzia La riduzione non è equiparabile né alla estinzione né alla cancellazione dell'ipoteca, poiché nella riduzione non è contestato il credito né il diritto alla garanzia o all'iscrizione, ma esclusivamente la sproporzione tra garanzia, credito e beni cauzionati (cui si pone appunto riparo attraverso una rettifica dell'iscrizione e, cioè, con una mera modifica, quantitativa e oggettiva, del diritto, che comunque persiste), mentre con l'estinzione ha fine il diritto reale di ipoteca prima esistente e con la cancellazione è negato in radice l'an del diritto all'iscrizione. Diversi sono anche gli effetti dell'annotazione sul pubblico registro a margine dell'iscrizione, poiché mentre l'annotazione della cancellazione si risolve in una forma di pubblicità negativa, che ha la funzione di eliminare la pregressa pubblicità relativa all'iscrizione dell'ipoteca, l'annotazione della riduzione non si traduce in una forma di pubblicità e non postula l'insussistenza, totale o parziale, del vincolo, ma è per contro funzionale alla riconduzione dell'ipoteca (in ordine alla somma per la quale è stata iscritta ovvero in ordine ai beni sui quali è stata accesa) alla quantità necessaria a soddisfare la garanzia del credito, senza pregiudicare il debitore oltremisura. Pertanto, l'oggetto dell'azione di riduzione, inteso soltanto a stabilire i limiti di estensione della garanzia (Cass., n. 2556/1970; Cass., n. 1766/1969).
Domanda
La cancellazione dell'ipoteca può seguire alla sospensione dell'esecutività del preavviso di iscrizione?
No, occorrendo un provvedimento definitivo L'iscrizione ipotecaria può essere oggetto di cancellazione solo a fronte di un ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato ovvero in un altro provvedimento giudiziario definitivo, sicché non costituiscono titoli a tal fine idonei l'ordinanza di sospensione dell'esecutività del preavviso di iscrizione, quale atto prodromico della iscrizione stessa, e la successiva sentenza di accoglimento parziale pronunciata nel relativo giudizio (App. Torino, II, n. 1040/2019; Cass. VI, n. 26104/2018).
Domanda
La cancellazione dell'ipoteca può seguire alla riforma o cassazione con rinvio della pronuncia che ne ha determinato l'iscrizione?
No, in quanto è necessario il passaggio in giudicato della decisione In virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 c.c. la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell'ipoteca stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità competente (Cass., sez. trib., n. 1992/2018). Orientamento di merito prevalente È inammissibile il ricorso d'urgenza volto ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria È assolutamente dominante in giurisprudenza l'orientamento per il quale poiché ai fini della cancellazione dell'ipoteca per ordine del giudice ai sensi dell'art. 2884 c.c., è necessaria l'esistenza di una statuizione giurisdizionale passata in cosa giudicata (o, comunque, di provvedimento definitivo) e, dunque, una decisione dotata del massimo di intangibilità, non può utilmente farsi ricorso ad un provvedimento cautelare, essendo, come noto, finalizzato esclusivamente ad assicurare in via meramente provvisoria, temporanea e strumentale, gli effetti della decisione su una determinata questione di merito (ex plurimis, Trib. Ragusa, sez. lav., 3 aprile 2020; Trib. Avellino, 9 maggio 2014; Trib. Nola, 16 gennaio 2014). Orientamenti di merito minoritari Si registra nel panorama applicativo anche la diversa posizione, a quanto consta rimasta assolutamente isolata, per la quale può essere ordinata in via d'urgenza la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in base ad un decreto ingiuntivo di cui è stata successivamente revocata la dichiarazione di esecutorietà (Trib. Foggia, 29 gennaio 2009, in Foro it., 2009, 6, I, 1921). Può essere emesso un ordine in via d'urgenza nei confronti del creditore affinché richieda al conservatore la cancellazione dell'ipoteca Per altro verso, un precedente di merito edito ha ritenuto che l'art. 2884 c.c. osti alla possibilità di ottenere un provvedimento d'urgenza volto alla cancellazione dell'ipoteca nei soli confronti del Conservatore dei registri immobiliari. Il giudice della cautela invece potrebbe, in tale prospettiva, ove risultino integrati il fumus boni juris e il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile, ordinare al creditore che ha provveduto illegittimamente all'iscrizione dell'ipoteca di cancellare, entro un determinato termine, la stessa, a propria cura e spese (Trib. Castrovillari, n. 6290/2011). 3. Azioni processualiFunzione e natura del giudizio Il ricorso d'urgenza è un rimedio di carattere residuale che consente, in assenza di altri strumenti di tutela cautelare che consentano di ottenere in concreto il medesimo grado di tutela per una determinata situazione giuridica soggettiva, di richiedere ed ottenere l'emanazione di provvedimenti atipici nel loro contenuto. È però a tal fine necessario, oltre alla prova del fumus boni juris, quella di un periculum in mora particolarmente rigoroso, ossia quello di un pregiudizio imminente ed irreparabile. La tutela in via d'urgenza dei diritti di credito è dunque possibile, potendo in altre ipotesi il relativo pregiudizio trovare adeguato rimedio ex post con il risarcimento ottenuto al termine del giudizio di merito, quando per il soggetto ricorrente la mancata concessione della misura cautelare potrebbe in ipotesi avere riflessi su beni e/o situazioni di carattere non patrimoniale di per sé suscettibili di subire un pregiudizio irreparabile. Aspetti preliminari Competenza Se la domanda cautelare è proposta prima dell'inizio del giudizio di merito la competenza spetta in linea di principio, ex art. 669-ter c.p.c., al giudice competente per la controversia di merito. Se invece la domanda è proposta in corso di causa va formulata al giudice assegnatario della stessa. Contenuto del ricorso ante litem Sebbene i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. rientrino tra quelli c.d. a strumentalità attenuata, nel senso che l'efficacia degli stessi non è subordinata alla instaurazione del giudizio di merito, è costante in giurisprudenza il principio in forza del quale nel ricorso proposto ante causam devono essere adeguatamente evidenziati il petitum e la causa petendi dell'eventuale controversia di merito che sarà eventualmente incardinata dopo la fase cautelare. Si segnala tuttavia nella recente elaborazione di merito la posizione meno rigorosa espressa da Tribunale Torino Sez. spec. Impresa, 22/02/2023, in Foro it., 2023, I, 916, per la quale non è necessario che il ricorso per provvedimenti d'urgenza ante causam indichi specificamente le domande dell'instaurando giudizio di merito, quando esse o il diritto fatto valere possono essere ricavati senza margini di equivoco dall'istanza cautelare). Onere della prova In conformità alle regole generali espresse dall'art. 2697 c.c. è il ricorrente a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, ossia il fumus boni juris ed il periculum in mora. Saranno acquisiti, nell'ambito dell'istruttoria deformalizzata delineata per il procedimento cautelare uniforme dall'art. 669-sexies c.p.c., soltanto i mezzi di prova (anche atipici o tipici assunti con modalità atipiche) indispensabili rispetto al provvedimento richiesto. Andrà rispettato peraltro il principio del contraddittorio. Nella fattispecie casistica considerata tuttavia l'istruttoria, almeno sul piano del fumus, è di carattere eminentemente documentale, nel senso che si fonderà sull'apparente eccesso dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'entità del credito. La prova del pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile seguirà invece le regole consuete. Efficacia Il provvedimento: a) effetti Le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 700 c.p.c. restano efficaci, se pronunciate a seguito di un ricorso proposto ante litem, a prescindere dall'instaurazione del giudizio di merito. Il provvedimento, tuttavia, non è idoneo a fare stato, con efficacia di giudicato, sul rapporto controverso che, salvo l'operare dei cc.dd. stabilizzatori di diritto sostanziale (prescrizione, decadenza) potrà essere messo in discussione in un successivo giudizio a cognizione piena. b) regime L'ordinanza, sia di diniego che di concessione della misura cautelare è assoggettata, ex art. 669-terdecies c.p.c., a reclamo proponibile entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo, per le misure emesse come avviene di regola dal giudice monocratico del tribunale, si propone al collegio (del quale non può far parte il giudice che ha deciso sul ricorso). Il procedimento di reclamo si svolge nelle forme camerali ed è deciso con ordinanza. Il provvedimento emanato a fronte del reclamo cautelare non è ulteriormente impugnabile. La Corte di cassazione ha infatti costantemente affermato che è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. difettando il requisito della decisorietà. 4. ConclusioniCon riguardo alle ipoteche giudiziali, l'art. 2884 c.c. stabilisce che “la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti”. Alla luce di tali disposizioni è comune opinione che sia inammissibile la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione dell'ipoteca. In vero, poiché ai fini della cancellazione dell'ipoteca per ordine del giudice ai sensi dell'art. 2884 c.c., è necessaria l'esistenza di una statuizione giurisdizionale passata in cosa giudicata (o, comunque, di provvedimento definitivo) e, dunque, una decisione dotata del massimo di intangibilità, non può utilmente farsi ricorso ad un provvedimento cautelare, essendo, come noto, finalizzato esclusivamente ad assicurare in via meramente provvisoria, temporanea e strumentale, gli effetti della decisione su una determinata questione di merito (ex plurimis, Trib. Ragusa, sez. lav., 3 aprile 2020; Trib. Avellino, 9 maggio 2014; Tribunale Nola, 16 gennaio 2014). |