Modalità di attuazione del sequestro conservativo presso terzi

Rosaria Giordano

1. Bussole di inquadramento

L'attuazione dei sequestri

L'art. 669-duodecies c.p.c. regola l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro e quelle relative ai provvedimenti che possono essere eseguiti in forma specifica in armonia con la richiamata elaborazione giurisprudenziale, prevedendo una differente disciplina a seconda che l'attuazione riguardi misure cautelari di condanna al pagamento di una somma di denaro ovvero attinenti ad un obbligo di consegna o di rilascio, di fare o di non fare.

Tuttavia la norma fa salve le previgenti disposizioni normative, ossia gli artt. 677 e ss. c.p.c. che riguardano l'esecuzione dei sequestri.

L'esecuzione del sequestro conservativo di crediti

L'esecuzione del sequestro conservativo di crediti è disciplinata dall'art. 678 c.p.c. che se in linea di principio richiama le norme stabilite per il pignoramento presso terzi precisa, al contempo, che in questo caso il creditore sequestrante con l'atto di sequestro deve citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione sull'esistenza e l'entità del credito di cui all'articolo 547 c.p.c.

Questa disposizione, che prima ricalcava effettivamente la disciplina del procedimento di espropriazione presso terzi, pone da alcuni anni delicate problematiche interpretative sulle quali il legislatore non ha ritenuto di intervenire.

La relativa disciplina è stata ormai stata superata dalle diverse riforme che hanno interessato negli ultimi anni l'esecuzione presso terzi. In primo luogo, infatti, completando per tutti i crediti una modifica introdotta dalla legge n. 80/2005, la l. n. 162/2014 (di conversione del d.l. n. 132/2014) ha previsto che il terzo non debba più rendere la dichiarazione in udienza, bensì in forma scritta prima della stessa modificando di conseguenza l'art. 547 c.p.c.

Sotto altro ed ancor più rilevante profilo, l'art. 26-bis, introdotto dallo stesso d.l. n. 132/2014, ha attribuito la competenza per l'esecuzione presso terzi al tribunale del luogo di residenza del debitore.

Una prima soluzione interpretativa proposta in dottrina — i cui argomenti potrebbero essere utilizzati anche per il problema delle modalità con le quali il terzo è chiamato a rendere la dichiarazione — è quella di attribuire precipua valenza al generale richiamo da parte dello stesso art. 678 alle disposizioni in tema di pignoramento presso il debitore e presso terzi, con conseguente operatività dei nuovi criteri di collegamento della competenza per territorio anche nell'ipotesi in esame.

Secondo un'altra tesi, invece, a fronte di una disposizione come quella in commento formulata in termini diversi, devono prevalere le esigenze di certezza rispetto a quelle di uniformità della disciplina, di talché per l'esecuzione dei sequestri di crediti continuerebbe ad operare la competenza del tribunale del luogo di residenza del terzo.

2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali

Domanda
Il terzo debitore è litisconsorte necessario nella fase cautelare e in quella di merito?

No, essendo la sua posizione estranea al rapporto tra le parti

Deve escludersi che il debitor debitoris sia parte necessaria — ex art. 102 c.p.c. — del giudizio cautelare di sequestro e di quello inerente al merito del diritto cautelando. Escluso, infatti, che la partecipazione necessaria del terzo sia prevista da una qualche norma, la sua situazione di soggetto che è in posizione di debitore verso la parte, che a sua volta è debitrice di altri non consente di individuare una ragione per cui la sentenza sulla domanda di accertamento del rapporto tra il suo creditore a sua volta debitore di altri, e costui non possa essere pronunciata senza il suo coinvolgimento, cioè anche nei suoi confronti (Cass. III, n. 20115/2009).

Domanda
L'ordinanza con la quale nel sequestro presso terzi il giudice dell'esecuzione conferma la propria competenza come si impugna?

Con opposizione agli atti esecutivi

In tema di esecuzione di sequestro conservativo di crediti, regolata dalle norme sul pignoramento presso terzi, l'ordinanza del giudice che dichiara la propria competenza e raccoglie la dichiarazione positiva del terzo non assume valore di sentenza sulla competenza, sicché non è impugnabile con il regolamento di competenza ma solo con l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. VI, n. 21255/2014).

Domanda
Le somme oggetto del sequestro di crediti sono produttive di interessi? 

Si, in applicazione dell'art. 2912 c.c.

Nel caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito ex lege custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal rapporto da cui origina il credito pignorato, accrescendosi gli interessi così maturati al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell'art. 2912 c.c. quali frutti civili (Cass. III, n. 15308/2019).

Domanda
Quali sono gli effetti della conversione in pignoramento del sequestro conservativo presso terzi?

Il vincolo di indisponibilità a carico del debitor debitoris si estende ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva

In tema di sequestro conservativo presso terzi, la conversione in pignoramento, ai sensi dell'art. 686 c.p.c., implica che il vincolo di indisponibilità dei beni sequestrati, di cui all'art. 2906 c.c., persista a carico del terzo, già autore della dichiarazione positiva resa ex art. 547 c.p.c., nonostante questi ne abbia disposto, adempiendo alla prestazione di restituzione di detti beni nei confronti del proprio creditore, successivamente esecutato, con ciò violando l'intimazione a non disporne senza ordine del giudice; detta inefficacia opera sia nei confronti del creditore sequestrante e, poi, pignorante (e, nella specie, in favore dell'avente causa di questi), sia a favore dell'ulteriore creditore, intervenuto in via surrogatoria, con susseguente assegnazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 511 c.p.c. (Cass. III, n. 1689/2012).

Orientamenti di merito

Nell'attuazione del sequestro conservativo presso terzi prevale l'art. 678 c.p.c. Sulle diverse norme dettate, dal 2014, per il pignoramento presso terzi

Sulla problematica in esame, è di interesse segnalare la posizione assunta, nella giurisprudenza di merito edita, per la quale la diversa natura (cautelare ed esecutiva) degli istituti preclude in radice la possibilità di rinvenire un caso di abrogazione tacita dell'art. 678 per effetto della novella introdotta in materia di pignoramento presso terzi, con la conseguenza che la predetta norma deve continuare a trovare applicazione nell'ipotesi di esecuzione del sequestro conservativo di crediti (Trib. Milano, sez. III, 21 aprile 2016).

3. Azioni processuali

Funzione e natura del giudizio

Se si ritiene, dunque, che non si sia realizzata un'abrogazione tacita dell'art. 678 c.p.c. sarà questa norma a continuare a regolare, salvo il generale richiamo alle disposizioni sul pignoramento presso terzi, le forme del sequestro conservativo di crediti.

Il riferimento alle norme dettate in tema di espropriazione presso terzi comporta, pertanto, che il sequestro debba essere effettuato con atto di citazione.

All'udienza il terzo sequestrato potrà adottare tre diverse condotte: rendere dichiarazione positiva; rendere dichiarazione negativa; rendere dichiarazione solo in parte positiva (ad esempio per un credito inferiore rispetto a quello del sequestrante).

Solo nel primo caso, il giudice potrà emanare l'ordinanza di assegnazione del credito in favore del sequestrante.

Nelle altre ipotesi, il creditore sequestrante potrà decidere di promuovere, in una prima fase dinanzi al giudice dell'esecuzione, domanda di accertamento dell'obbligo del terzo. Peraltro, come precisa espressamente il terzo comma dell'art. 678 c.p.c., il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito (salvo che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi).

Tale previsione ha lo scopo di evitare, non la contraddittorietà o il conflitto di giudicati, ma l'eventualità che il processo ex art. 548 c.p.c. si svolga inutilmente, sicché l'esito positivo del giudizio sul merito creditorio realizza una condizione di procedibilità della domanda incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo.

Pertanto, quando a fronte della dichiarazione negativa di quantità il sequestrante abbia formulato istanza di accertamento dell'obbligo del terzo, ricorre un'ipotesi di sospensione ex lege dell'azione e non occorre alcun apposito provvedimento da parte del giudice al quale il terzo abbia reso la sua dichiarazione (Cass. III, n. 8391/2003).

Una volta riassunto tale giudizio che segue alla mancata o contrastata dichiarazione del terzo pignorato, unico soggetto legittimato a contestare la sufficienza della somma pagata dal terzo al suo creditore prima del pignoramento ad estinguere la sua obbligazione è il creditore sequestrato (cfr. Cass. III, n. 10841/2007, fattispecie nella quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale il sequestrante un credito assicurativo, quale terzo estraneo al contratto di assicurazione, non poteva sindacare l'efficacia esaustiva del pagamento effettuato in favore della parte assicurata, unico soggetto legittimato a contestare la somma offerta a titolo indennizzatorio in base al rischio assicurato).

Aspetti preliminari

Giudice competente

Quanto all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione del sequestro conservativo presso terzi, ossia se si tratti del giudice della cautela adito ex art. 669-duodecies c.p.c. ovvero il giudice dell'esecuzione, in sede applicativa si è opinato per la prima soluzione interpretativo. Ciò in quanto il sequestro conservativo costituisce una misura cautelare destinata alla conservazione della garanzia patrimoniale del creditore nel tempo necessario all'accertamento giudiziale delle sue pretese; pertanto, la sua natura è ontologicamente diversa rispetto a quella delle misure adottate in sede di procedura esecutiva, che a sua volta appare subordinata all'eventuale sopravvenienza di una sentenza di merito che consenta la conversione del sequestro in pignoramento, giusta il disposto di cui all'art. 686 c.p.c; laddove il legislatore ex art. 678 c.p.c. rinvia, per il sequestro conservativo, alle forme del pignoramento presso il debitore e presso i terzi, intende il richiamo alle sole sue modalità esecutive (Trib. Napoli, 11 dicembre 2017).

Se invece si ritiene che la competenza sia del giudice dell'esecuzione, quanto alla competenza per territorio, accedendo alla posizione per la quale l'art. 678 c.p.c. non sarebbe stato oggetto di tacita abrogazione, la stessa è demandata al Tribunale del luogo di residenza del terzo.

Atto di sequestro presso terzi

Rispetto al contenuto del sequestro presso terzi, l'art. 678 c.p.c. prevede attualmente, sempre dopo la novella del 2014, una significativa differenza rispetto all'atto di pignoramento presso terzi.

Invero, per quest'ultimo, l'art. 543 c.p.c. poiché il terzo può rendere la dichiarazione con comunicazione in forma scritta inviata al debitore senza necessità di partecipare all'udienza, non è più prevista la citazione in udienza anche del debitor debitoris, ancora contemplata, invece, per il sequestro di crediti dal medesimo art. 678 c.p.c.

Se si accede all'opzione ricostruttiva per la quale non vi è stata un'abrogazione tacita dell'art. 678 c.p.c. l'atto in questione deve continuare a contenere, a differenza di quello di pignoramento presso terzi, la citazione non solo del debitore ma anche del debitor debitoris a comparire all'udienza per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.

4. Conclusioni

L'esecuzione del sequestro conservativo di crediti è disciplinata dall'art. 678 c.p.c. che richiama a tal fine le norme dettate dal codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi.

Al contempo la disposizione precisa che nel caso del sequestro di crediti presso terzi, il creditore sequestrante con l'atto di sequestro deve citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione sull'esistenza e l'entità del credito di cui all'art. 547 c.p.c.

Questa disposizione, a seguito delle modifiche intervenute negli anni, non ricalca più la disciplina del pignoramento presso terzi in punto di individuazione del giudice competente e di necessità, non più contemplata nell'espropriazione forzata, di comparizione del terzo all'udienza.

La questione dell'abrogazione tacita dell'art. 678 c.p.c., ampiamente dibattuta, è stata risolta in senso opposto

nella giurisprudenza di merito edita, per la quale la diversa natura (cautelare ed esecutiva) degli istituti preclude in radice la possibilità di rinvenire un caso di abrogazione tacita dell'art. 678 per effetto della novella introdotta in materia di pignoramento presso terzi, con la conseguenza che la predetta norma deve continuare a trovare applicazione nell'ipotesi di esecuzione del sequestro conservativo di crediti (Trib. Milano, III, 21 aprile 2016).

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