Decorrenza della prescrizione del credito nel corso della procedura concordataria

La Redazione
14 Dicembre 2022

In tema di concordato preventivo, poiché secondo l'art. 184, comma 1, l. fall. il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura e a quelli anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 l. fall., deve ritenersi che la prescrizione di un el credito che risulti essere anteriore al detto decreto e, rispettivamente, alla detta pubblicazione, non decorra fintanto che, divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato, la condizione di temporanea inesigibilità del medesimo venga meno: il che accade, in caso di completamento della fase esecutiva del concordato, con la predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che contempli tale credito.

Il giudice delegato al fallimento, dichiarato a seguito della risoluzione del concordato preventivo, respingeva la domanda di ammissione allo stato passivo proposta da un creditore per prescrizione del credito. La decisione è stata confermata anche dal Tribunale che ha escluso la possibilità di ritenere sospesa la prescrizione nel periodo di tempo in cui risultava aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della società poi dichiarata fallita, sia ai sensi dell'art. 2941, n. 6, c.c. che dell'art. 168, comma 2, l. fall. Veniva inoltre negato il rilievo in tal senso delle richieste di pagamento inviate dal creditore al liquidatore giudiziale, non avendo costui alcun potere di riconoscere diritti altrui. Parte creditrice ha dunque impugnato la pronuncia in Cassazione sollevando il tema della decorrenza della prescrizione nel corso della procedura concordataria.

Fermo restando che nella disciplina normativa del concordato preventivo il legislatore non ha dettato alcuna previsione specifica ed esclusa la possibilità di avvalersi dell'art. 2941, n. 6, c.c. e dell'art. 2935 c.c., l'unico ancoraggio normativo individuato dalla giurisprudenza in tal senso è l'art. 168 l. fall. Tale norma, nel disporre la sospensione delle prescrizioni dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, non prevede una sospensione generalizzata dei diritti di natura patrimoniale spettanti a tutti i creditori concordatari, ma limita l'effetto sospensivo a favore di coloro che hanno già intrapreso azioni esecutive e cautelari, che infatti, dalla stessa data, non possono più essere proseguite.

L'art. 184 l. fall. dispone invece il blocco delle azioni esecutive e cautelari nel periodo successivo al momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa, con riferimento ai crediti anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato o all'apertura della procedura. Ciò non implica però che nel periodo successivo le prescrizioni di cui all'art. 168, comma 2, l. fall. riprendano a decorrere.

In conclusione, chiosa la Cassazione: «in tema di concordato preventivo, poiché secondo l'art. 184, comma 1, l. fall. il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura, in base all'originaria versione della norma, e a quelli anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 l. fall., in base al testo della disposizione risultante dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134/2012, deve ritenersi che, avendo riguardo alle due discipline applicabili ratione temporis, la prescrizione di un credito che risulti essere anteriore al detto decreto e, rispettivamente, alla detta pubblicazione, non decorra fintanto che, divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato, la condizione di temporanea inesigibilità del medesimo venga meno: il che accade, in caso di completamento della fase esecutiva del concordato, con la predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che contempli tale credito».

Nella vicenda in esame, il Tribunale ha errato nell'omettere la valutazione del dies a quo del termine di prescrizione. Il ricorso viene dunque accolto, con la cassazione della pronuncia impugnata e il rinvio al giudice del merito.

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