Riconoscimento del lavoratore quale autore dell'invenzione industriale ai sensi dell'art. 64 c. 1 D.Lgs. 30/2005InquadramentoIl lavoratore ha il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione realizzata nello svolgimento del rapporto di lavoro. Più precisamente, quando l'invenzione industriale è realizzata nell'esecuzione o nell'adempimento del rapporto di lavoro, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. (a cura di Aurora Mamprin) FormulaCarta intestata della Società Al lavoratore/alla lavoratrice .... Luogo e data Oggetto: Riconoscimento del lavoratore/della lavoratrice quale autore/autrice dell'invenzione industriale ai sensi dell'art. 64, c. 1 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 La presente per comunicarLe quanto segue: premesso che - nell'esecuzione o nell'adempimento del vigente rapporto di lavoro Egli/Ella ha realizzato la seguente invenzione:....; - l'invenzione presenta le caratteristiche di novità, liceità e industrialità previste dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30; infatti....; - l'art. 64, c. 1 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 stabilisce che “quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto ed a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore”; - dunque, non Le spettano i diritti derivanti dall'invenzione stessa. Tutto ciò premesso Egli/Ella è riconosciuto/a autore/autrice dell'invenzione sopra descritta, ai sensi e per gli effetti del citato art. 64, c.1 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Firma del datore di lavoro .... |