Codice di Procedura Civile art. 127 ter - Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza 1Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza1 [I]. L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice2. [II]. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati 3. [III]. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. [IV]. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. [V]. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza4. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023. 3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell’articolo 196-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo." [2] Periodo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. i), n. 1, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. [3] L'attuale terzo periodo è stato inserito dall'art. 3, comma 1, lett. i), n. 2, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. [4] Periodo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. i), n. 3, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. InquadramentoLa riforma del processo civile, di cui al d.lgs. n. 149/2022 in attuazione della delega di cui alla l. n. 206/2021, ha innovato il tessuto connettivo del codice di rito civile introducendo i nuovi testi degli artt. 127-bis e 127-ter c.p.c; rispettivamente disciplinanti la «Udienza mediante collegamenti audiovisivi» ed il «Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza», quali varianti rispetto al canone tradizionale dell'udienza «in presenza» (di cui all'art. 127, comma 1, a sua volta innovato nel comma 3). Si tratta di modalità di svolgimento dell'udienza nate nella fase emergenziale determinata dalla pandemica da Covid 19. In breve, le norme processuali ora divenute a tutti gli effetti parte del processo ordinario di cognizione, sono state introdotte quali riti processuali civili emergenziali, quale alternativa rispetto alle udienze in presenza, precluse per evitare la diffusione del virus. La legge delega n. 206/2021, dispone: «prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice» (art. 17, comma 6, lett. m). Dando attuazione alla legge delega, a sua volta, l'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149/2022) dispone che l'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, con le ulteriori precisazioni previste dalla norma. I commi successivi regolano infatti il procedimento attraverso il quale il giudice assegna termine per il deposito delle note, le modalità attraverso le quali le parti possono proporre opposizione e le conseguenze della proposizione di quest'ultima. In particolare, è disposto che con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note; che ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; che il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile (analogamente a quanto disposto dall'art. 127- bis c.p.c.) e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Pure analogamente a quanto disposto dall'art. 127-bis c.p.c., è prevista la possibilità per il giudice di abbreviare i termini se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali deve darsi atto nel provvedimento. È altresì previsto che il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note e che se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza; se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, con meccanismo analogo a quello previsto, in caso di mancata comparizione di tutte le parti a due udienze successive, dall'art. 181 c.p.c.. L'ultimo comma della disposizione chiarisce che il giorno di scadenza del termine assegnato dal giudice per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti, al fine di ricollegare a tale termine tutti gli effetti conseguenti alla data di udienza (quali, ad esempio, il calcolo di termini stabiliti a ritroso a decorrere dall'udienza).
Le prime pronunceLa giurisprudenza ha anzitutto chiarito che i provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o cartolare, prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h) , d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020 , come modif. dal d.l. n. 28/2020 , e oggi costituente mezzo di trattazione ordinario dopo l'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. , devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell' art. 176, comma 2, c.p.c. , non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi (Cass. n. 13735/2023, che ha ritenuto tempestivo il regolamento di competenza, calcolando il dies a quo del termine perentorio per la sua proposizione, non dalla data dell'udienza a trattazione scritta, ma da quella in cui era stata comunicata l'ordinanza emessa dal tribunale in tale sede). Ne consegue che l'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a trattazione scritta, equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio (Cass. n. 28302/2023). È stato inoltre precisato che, in caso di trattazione scritta ai sensi dell' art. 127-ter c.p.c. , la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal comma 4 di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, e cioè senza l'assegnazione di un nuovo termine per il deposito delle note ovvero la fissazione dell'udienza, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicché non occorre l'allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa. (Cass. n. 17717/2024, che, in relazione ad appello in controversia di lavoro, ha affermato la nullità della decisione impugnata, per avere la corte di appello, dato atto della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. , trattenuto la causa in decisione e rigettato il gravame, invece di fissare nuovo termine per il deposito delle note o udienza in presenza). Con riguardo al rito del lavoro è stato detto che, nel caso in cui l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell' art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020 , conv. con l. n. 27/2020, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità della sentenza (Cass. n. 15993/2024, che ha dichiarato la nullità della sentenza d'appello depositata in data successiva a quella in cui risultava assunta la decisione, non consacrata in un dispositivo depositato in cancelleria, neanche telematicamente). Per converso, in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare, ex art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18/2020 , conv. dalla l. n. 27/2020 , il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza (Cass. n. 32358/2023). Ma, in tema di rito del lavoro, si è in radice messa in discussione la possibilità di applicare la disciplina prevista dalla disposizione in commento, sicché è stata rimessa alla prima presidente della Corte di cassazione, per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, la questione di massima di particolare importanza relativa all'applicabilità dell' art. 127-ter c.p.c. alle controversie regolate dal rito del lavoro e dal procedimento per l'impugnativa dei licenziamenti regolato dai commi 47 ss. dell' art. 1 l. n. 92/2012 (Cass. n. 11898/2024). Il correttivoPer risolvere le criticità derivanti dalla formulazione della nuova norma, soprattutto per il fatto che essa pone i difensori delle parti in una tendenziale posizione di completa soggezione, il c.d. Correttivo alla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 164/2024) ha disposto l'aggiunta al primo comma del seguente periodo: «L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.»; al secondo comma, dopo il secondo periodo è stato inserito il seguente ulteriore periodo: «Nel caso previsto dall'art. 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica»: e cioè, per quanto attiene all'udienza in cui si discute la causa è sufficiente l'opposizione di una sola parte perché il giudice sia tenuto a fissare l'udienza; inoltre, al quinto comma è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza». |