Codice di Procedura Civile art. 473 bis 16 - Costituzione del convenuto 1

Rosaria Giordano

Costituzione del convenuto1

[I]. Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma.

[1]  Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento

La norma in esame nel prevedere che il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma, per un verso costruisce il contenuto della comparsa di risposta modellandola su quella del ricorso (v., infra, Commento all'art. 473-bis.12) e, per un altro, richiama le prescrizioni previste dall'art. 167 nell'ambito del rito ordinario di cognizione anche quando alla decadenza dall'esercizio di fondamentali poteri processuali in caso di costituzione non tempestiva.

Il contenuto della comparsa di risposta (rinvio)

Il contenuto della comparsa di risposta del convenuto è modellato su quello del ricorso introduttivo (si rinvia al relativo Commento all'art. 473.bis.12).

Le decadenze

In linea di principio la costituzione del convenuto oltre il termine di trenta giorni anteriore alla prima udienza implica che lo stesso incorra nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., ossia dalla proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, delle domande riconvenzionali e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.

La norma va tuttavia coordinata con quanto prevede l'art. 473-bis.19, laddove precisa che le decadenze contemplate dalle norme precedenti operano solo rispetto alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili (sull'inopportunità di tale scelta, Carratta, 2022, 349 ss.).

Di contro alcuna preclusione può dunque maturare rispetto alla proposizione di domande relative a diritti indisponibili che sono espressamente individuate dal secondo comma dello stesso art. 473-bis.19. in quelle relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.

Possono essere inoltre previste nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente (e per i relativi nuovi mezzi di prova), se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori però non in ogni momento, come quelle afferenti diritti indisponibili, bensì solo nella prima difesa utile successiva e – in ogni caso – fino al momento della precisazione delle conclusioni.

Bibliografia

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