Codice di Procedura Civile art. 473 bis 17 - Ulteriori difese 1

Rosaria Giordano

Ulteriori difese1

[I]. Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma.

[II]. Entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.

[III]. Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.

[1]  Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento

Il nuovo rito unitario è costruito in modo da far sì che all’udienza il giudice relatore possa avere un quadro già tendenzialmente completo della situazione in punto di allegazioni e richieste delle parti, senza però costringere le stesse a “dire tutto”, così incrementando la litigiosità, a pena di decadenza, negli atti introduttivi.

In tale prospettiva, la norma in commento individua in date antecedenti all’udienza medesima i termini di decadenza entro i quali le parti possono articolare le difese “geneticamente” correlate a quelle spiegate dall’altra parte.

Le ulteriori difese prima dell’udienza

Come si è evidenziato, l'art. 473-bis.17 c.p.c. prevede che, entro determinati termini prima della celebrazione dell'udienza, le parti possono articolare ulteriori difese rispetto a quelle rispettivamente spiegate negli atti introduttivi.

Più in particolare, entro venti giorni prima della data dell'udienza (quindi dieci giorni dopo la scadenza del termine per la costituzione tempestiva del convenuto), l'attore può depositare una memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma (ovvero: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni).

Nel successivo termine di dieci giorni anteriori alla data dell'udienza, a propria volta, il convenuto può depositare una memoria mediante la quale ha la possibilità, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.

Infine, entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.

In questo modo si realizza, in ogni caso anteriormente alla prima udienza, la definitiva fissazione del thema decidendum e di quello probandum (cfr.Danovi, 2022, il quale precisa che, naturalmente, le decadenze ricollegate agli atti introduttivi e alle successive memorie operano solo con riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili, mentre le parti possono sempre introdurre nuove domande relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori). In dottrina tale meccanismo è stato ritenuto funzionale a consentire al giudice relatore di esplicare il tentativo di conciliazione cognita causa (Carratta, 2022, 349 ss.), nonché di emanare, in caso di fallimento dello stesso, i provvedimenti temporanei nell'interesse delle parti e della prole (Danovi, 2022).

Bibliografia

Agnino, Il nuovo giudizio di separazione e divorzio nella riforma Cartabia, in IUS-processocivile.it, 6 dicembre 2022; Bartolini, Separazione e divorzio: sarà soppressa l'udienza presidenziale, in Giustiziacivile.com, 25 novembre 2022; Carratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 349; Costabile, La soluzione dei conflitti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, in IUS-Processocivile.it, 6 luglio 2022; Danovi, Ascolto del minore, capacità di discernimento e obbligo di motivazione (tra presente e futuro), in Fam. e dir., 2022, n. 11, 993; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, n. 8-9, 837; Di Cristofano, Le modifiche apportate all'art. 709-ter c.p.c., in IUS-Processocivile.it, 31 agosto 2022; Di Marzio M., I procedimenti de potestate tra vecchia e nuova disciplina, in IUS-Processocivile.it, 23 marzo 2022; Donzelli, La riforma del processo per le persone per i minorenni e per le famiglie, in Giustiziacivile.com, 10 giugno 2022; Farina - Giordano - Metafora, La riforma del processo civile, Milano, 2022; Figone, Violazioni dei provvedimenti riguardanti i figli e relativi rimedi: le novità della riforma, in IUS-Processocivile.it, 17 giugno 2022; Giordano - Simeone (a cura di), Riforma del processo per le persone, i minorenni e le famiglie, Milano, 2022; Graziosi, Sui provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei genitori e dei figli, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 368; Lombardi, L'obbligo di disclosure nei procedimenti di separazione e divorzio riformati: un ridimensionamento del principio del nemo tenetur edere contra se?, in judicium.it, 10 ottobre 2022; Marino, Nuove regole per l'esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 400; Matteini Chiari, I procedimenti in materia di famiglia e minori, in IUS-Processsocivile.it, 21 luglio 2021; Russo, La partecipazione del minore al processo nella riforma del rito civile, in Fam. e dir., 2022, n. 6, 643; Sarnari, Il nuovo processo familiare. Brevi riflessioni su alcuni principi della legge delega 206/2021, in IUS-Processocivile.it, 8 aprile 2022; Silvestri, L'architettura della riforma della giustizia familiare, in judicium.it, 24 aprile; Simeone - Sapi, Il nuovo processo per le famiglie e i minori, Milano, 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, in Fam. e dir., 2022, n. 10, 955; Vullo, Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 357.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario