Codice di Procedura Civile art. 473 bis 21 - Udienza di comparizione delle parti 1Udienza di comparizione delle parti1 [I]. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue. [II]. Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese. [III]. All'udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione. Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". InquadramentoCaratteristica fondamentale della riforma in esame rispetto ai giudizi di separazione e divorzio risiede nell'eliminazione della tradizionale “scissione” tra la celebrazione della prima udienza, volta al compimento del tentativo di conciliazione e in caso di fallimento di esso all'adozione dei provvedimenti provvisori, dinanzi al Presidente e la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice relatore. Il procedimento si svolgerà, sin dalla prima udienza, dinanzi al giudice relatore che diviene sin dall'origine dominus della trattazione e dell'istruttoria del fascicolo. Verifiche preliminariSe la parte convenuta non si costituisce, il giudice è chiamato a verificare, secondo le consuete regole, la regolare instaurazione del contraddittorio. Laddove rilevi, dunque, un vizio nella notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ovvero la tardività dello stesso concederà all'attore un termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 291 c.p.c., per il rinnovo della notifica. Se è invece l'attore a non comparire ovvero compare e rinuncia agli atti, salvo che il convenuto intenda comunque procedere, sarà dichiarata l'estinzione del giudizio. Tentativo di conciliazioneLa prima udienza è destinata principalmente all’ascolto delle parti ai fini del tentativo di conciliazione delle stesse ovvero - e qui una novità significativa della riforma rispetto alla “vecchia” udienza presidenziale - a consentire allo stesso giudice di formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. L’importanza delle predette attività comporta l’onere per le parti di comparire personalmente all’udienza. Se tale onere non è assolto senza giustificato motivo: il giudice può valutare quale argomento di prova la relativa condotta ai fini della decisione, tenerne conto nella liquidazione delle spese e fissare la decorrenza a partire dalla data della domanda giudiziale dei contributi economici posti a carico della parte non comparsa. Se le parti si conciliano il giudice, emanati gli eventuali provvedimenti provvisori che si rendono opportuni, rimette la causa in decisione. 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Brevi riflessioni su alcuni principi della legge delega 206/2021, in IUS-Processocivile.it, 8 aprile 2022; Silvestri, L'architettura della riforma della giustizia familiare, in judicium.it, 24 aprile; Simeone - Sapi, Il nuovo processo per le famiglie e i minori, Milano, 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, in Fam. e dir., 2022, n. 10, 955; Vullo, Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 357. |