Codice di Procedura Civile art. 473 bis 28 - Decisione della causa 1Decisione della causa1
[I]. Il giudice, esaurita l'istruzione, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti: a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni; b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica. [II].All'udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". InquadramentoLa norma in commento disciplina la fase decisoria apportando significative modifiche rispetto all’assetto precedente, in coerenza con il modulo decisorio a contraddittorio scritto preventivo contestualmente previsto in via generale per il processo ordinario di cognizione e in armonia con la possibilità che nel rito di famiglia anche l’udienza di rimessione della causa in decisione si svolga dinanzi al solo giudice relatore, in un’ottica di economia processuale, salva la facoltà dello stesso di riferire al collegio. La fase decisoriaNell'ordinanza resa all'esito della prima udienza in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il giudice deve rimettere la causa in decisione sulla domanda relativa allo status. Contro tale decisione è ammesso solo appello immediato (sicché se proposto solo dopo la decisione anche sul merito delle altre domande dovrà essere dichiarato inammissibile). Se il giudizio è documentale o comunque non sono rilevanti i mezzi di prova richiesti e il giudice stesso non ritenga di disporne nell'interesse della prole, il giudizio potrà essere rimesso in decisione anche sulle ulteriori questioni (es. affidamento; domande di contributo economico etc.). Diversamente, la decisione sarà fissata – anche se potrà (o, rectius, dovrebbe) essere calendarizzata ex ante una volta conclusa l'istruttoria. Notevoli sono le novità introdotte anche quanto alla disciplina della fase decisoria. Il giudice è infatti tenuto, nei casi evidenziati, a rimettere la causa in decisione alla stessa udienza o, (solo) su istanza di parte, ad una successiva. In quest'ultima ipotesi, concede alle parti termini prima dell'udienza di 60 giorni per note scritte di precisazione delle conclusioni, di 30 giorni per comparse conclusionali e di 15 giorni per memorie di replica. Dopo l'udienza (monocratica) di discussione, si riserva di riferire al collegio che decide entro i successivi sessanta giorni con sentenza. 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Brevi riflessioni su alcuni principi della legge delega 206/2021, in IUS-Processocivile.it, 8 aprile 2022; Silvestri, L'architettura della riforma della giustizia familiare, in judicium.it, 24 aprile; Simeone - Sapi, Il nuovo processo per le famiglie e i minori, Milano, 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, in Fam. e dir., 2022, n. 10, 955; Vullo, Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 357. |