Codice di Procedura Civile art. 473 bis 35 - Domande ed eccezioni nuove 1[I]. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonche' alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilita', quelli di adozione di minori di eta' e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea3. [II]. Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo. [III]. Quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal primo comma e' promosso in forme diverse da quelle previste dal presente titolo, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di cui all'articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti4. [IV]. Quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente titolo riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto5. [V]. I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono pronunciati non oltre la prima udienza. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento6. [1] Rubrica sostituito dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 3) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. La rubrica precedente era la seguente: «Ambito di applicazione». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. [2] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". [3] Comma sostituito dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Il testo del comma era il seguente: «Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»: ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», con la decorrenza indicata dall'art. 49, comma 1, d.lgs. 149, cit. [4] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. [5] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. [6] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Inquadramento
Nel rito unitario è conservata per l’appello contro le sentenze di primo grado la forma del ricorso che dovrà essere corredato, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. (come a propria volta modificato dalla riforma varata dal d.lgs. n. 149 del 2022: v. relativo Commento), dell’indicazione di motivi specifici. Poiché non è previsto un termine ad hoc, l’appello deve essere proposto, in applicazione degli artt. 325 e 327 c.p.c., entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza e, in mancanza di notifica, di sei mesi dalla pubblicazione della stessa. Come di consueto nei riti c.d. da ricorso, il Presidente fissa con decreto l’udienza di comparizione e trattazione, nominando un giudice relatore e la parte appellante dovrà notificare il ricorso e detto decreto alla parte resistente. A propria volta quest’ultima deve costituirsi entro il termine di 30 giorni prima dell’udienza, almeno se vuole evitare di incorrere nella decadenza dalla proposizione dell’appello incidentale (e non anche ai fini della riproposizione delle domande e eccezioni assorbite in primo grado: v., tra le altre, Cass. S.U., n. 7940/2019). È poi contemplato una sorta di contraddittorio preventivo scritto delle parti prima dell’udienza, sul modello del rito in primo grado: l’appellante può depositare una memoria di replica entro il termine di venti giorni prima dell’udienza, e l’appellato può a sua volta replicare con memoria da depositare entro il termine di dieci giorni prima dell’udienza stessa. La trattazione nel giudizio di appello resta collegiale, in quanto il Presidente può delegare il relatore solo all’assunzione dei mezzi di prova nelle ipotesi in cui ritenga di ammetterli. Deve essere comunque disposta dal Presidente l’acquisizione della documentazione aggiornata sulla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, in presenza di gravame sulle questioni afferenti i contributi economici, di cui all’art. 473-bis.12 c.p.c. Di grande rilievo la precisazione – contenuta nell’art. 473-bis.35 c.p.c. per la quale il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall’art. 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili. Riteniamo che, nei giudizi di separazione e divorzio e in quelli sulle modalità di affidamento dei figli, tali domande possano coincidere con quelle afferenti diritti in-disponibili individuate, rispetto all’inoperatività delle preclusioni assertive nel giudizio di primo grado, in quelle concernenti l’affidamento e il mantenimento dei figli minori (v., infra, Commento all’art. 473-bis.19 c.p.c.).
Regime dei provvedimenti resi nel corso del giudizio di appelloIl d.lgs. n. 164/2024 è intervenuto sull’art. 473-bis.34 allo scopo di precisare che anche i provvedimenti temporanei emessi dalla Corte d’appello sono reclamabili, nei limiti di cui all’art. 473-bis.24, e che il reclamo si propone alla stessa Corte d’appello che decide in diversa composizione. Si precisa che, tuttavia, nell’ipotesi in cui non sia possibile comporre altro collegio specializzato (ad esempio perché le tabelle di organizzazione dell’ufficio non prevedono un secondo collegio che si occupi delle materie in esame), gli atti sono trasmessi d’ufficio alla Corte d’appello più vicina. Il modello cui il legislatore ha fatto riferimento è quello contemplato dall’art. 669-terdecies per il reclamo avverso i provvedimenti cautelari emanati dalla Corte d’Appello, in virtù del quale il provvedimento cautelare emesso dalla corte d'appello si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d’appello più vicina. La differenza, sottolineata nella Relazione Illustrativa, è che nell’ipotesi in esame è stato previsto, mutuando questa volta una disposizione contenuta nell’art. 38 disp. att. c.c., un meccanismo automatico di trasmissione d’ufficio degli atti, così preservando la specializzazione dei magistrati chiamati a decidere sul reclamo, considerata la peculiarità della materia e tenendo conto della circostanza che nelle Corti d’appello più piccole difficilmente è possibile prevedere la costituzione di due collegi specializzati, ma esonerando le parti dall’onere di svolgere specifici accertamenti in proposito. Inoltre, accogliendo un’osservazione c he era stata formulata dalla Commissione Giustizia del Senato rispetto allo schema del decreto correttivo, è stato puntualizzato il meccanismo attraverso il quale individuare la corte d'appello più vicina, ossia in base alla distanza chilometrica ferroviaria fra i capoluoghi dei distretti. BibliografiaAgnino, Il nuovo giudizio di separazione e divorzio nella riforma Cartabia, in IUS-processocivile.it, 6 dicembre 2022; Bartolini, Separazione e divorzio: sarà soppressa l'udienza presidenziale, in Giustiziacivile.com, 25 novembre 2022; Carratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 349; Costabile, La soluzione dei conflitti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, in IUS-Processocivile.it, 6 luglio 2022; Danovi, Ascolto del minore, capacità di discernimento e obbligo di motivazione (tra presente e futuro), in Fam. e dir., 2022, n. 11, 993; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, n. 8-9, 837; Di Cristofano, Le modifiche apportate all'art. 709-ter c.p.c., in IUS-Processocivile.it, 31 agosto 2022; Di Marzio M., I procedimenti de potestate tra vecchia e nuova disciplina, in IUS-Processocivile.it, 23 marzo 2022; Donzelli, La riforma del processo per le persone per i minorenni e per le famiglie, in Giustiziacivile.com, 10 giugno 2022; Farina - Giordano - Metafora, La riforma del processo civile, Milano, 2022; Figone, Violazioni dei provvedimenti riguardanti i figli e relativi rimedi: le novità della riforma, in IUS-Processocivile.it, 17 giugno 2022; Giordano - Simeone (a cura di), Riforma del processo per le persone, i minorenni e le famiglie, Milano, 2022; Graziosi, Sui provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei genitori e dei figli, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 368; Lombardi, L'obbligo di disclosure nei procedimenti di separazione e divorzio riformati: un ridimensionamento del principio del nemo tenetur edere contra se?, in judicium.it, 10 ottobre 2022; Marino, Nuove regole per l'esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 400; Matteini Chiari, I procedimenti in materia di famiglia e minori, in IUS-Processsocivile.it, 21 luglio 2021; Russo, La partecipazione del minore al processo nella riforma del rito civile, in Fam. e dir., 2022, n. 6, 643; Sarnari, Il nuovo processo familiare. Brevi riflessioni su alcuni principi della legge delega 206/2021, in IUS-Processocivile.it, 8 aprile 2022; Silvestri, L'architettura della riforma della giustizia familiare, in judicium.it, 24 aprile; Simeone - Sapi, Il nuovo processo per le famiglie e i minori, Milano, 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, in Fam. e dir., 2022, n. 10, 955; Vullo, Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2022, n. 4, 357. |