Codice di Procedura Civile art. 473 bis 38 - Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento 1

Rosaria Giordano

Ambito di applicazione. Mutamento del rito12

[I]. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonche' alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilita', quelli di adozione di minori di eta' e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea3.

[II].  Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.

[III]. Quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal primo comma e' promosso in forme diverse da quelle previste dal presente titolo, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di cui all'articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti4.

[IV]. Quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente titolo riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto5.

[V]. I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono pronunciati non oltre la prima udienza. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento6.

[1] Rubrica sostituito  dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 3) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.  La rubrica precedente era la seguente: «Ambito di applicazione». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. 

[2] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33,  del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

[3] Comma sostituito  dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Il testo del comma era il seguente:  «Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»: ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», con la decorrenza indicata dall'art. 49, comma 1, d.lgs. 149, cit.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Inquadramento

Rilevante novità della riforma confluita nella norma in esame, in conformità al criterio di delega di cui all'art. 1, comma 23, lett. ff), ultimo inciso, della legge n. 206 del 2021, è la scelta di demandare direttamente al giudice del contenzioso familiare il controllo sull'attuazione dei provvedimenti inerenti le modalità di affidamento del minore e le controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale.

Come noto, rispetto all'attuazione dei doveri nei confronti della prole, il problema nella prassi si è posto soprattutto in relazione all'esecuzione del diritto/dovere di visita del genitore non collocatario, tanto per il mancato rispetto dello stesso da parte di quest'ultimo, quanto per l'impedimento all'esercizio del diritto in questione derivante da condotte ostruzionistiche dell'altro genitore e, talvolta, per la resistenza del minore (per tutti, Vaccarella, Problemi vecchi e nuovi nell'esecuzione forzata dell'obbligo di consegna di minori, in Giur. it., 1982, I, 2, 1301 ss.). Sotto un primo profilo, infatti, è emersa la problematicità sia della soluzione volta ad utilizzare l'esecuzione diretta per consegna di cose mobili di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c., per ragioni di carattere più o meno sentimentale, correlate all'equiparazione, anche ai soli fini pratici, del minore ad una res (così Satta, Commentario al Codice di procedura civile, III, Milano 1959-1971, 449), sia di quella, avallata, in pronunce pur ormai risalenti, della S.C. dell'esecuzione diretta disciplinata dagli artt. 612 e ss. c.p.c. (Cass. n. 6912/1982, in Giust. civ., 1983, I, 792, con nota di A. Finocchiaro).

Il modello della c.d. esecuzione in via breve

La disciplina introdotta dalla norma in commento prevede che, qualora insorgano difficoltà sull'attuazione dei provvedimenti di affidamento dei minori o sull'esercizio della responsabilità, la parte interessata potrà proporre ricorso al giudice del procedimento in corso (e, in mancanza di un procedimento pendente, a quello che ha emesso il provvedimento) che - nel contraddittorio con tutti i soggetti, anche terzi (ad esempio curatore speciale, se nominato) coinvolti (ovvero inaudita altera parte, con decreto assoggettato a conferma una volta instaurato nel contradditorio, se vi è imminente e concreto pericolo di sottrazione illecita del minore) - dopo aver tentato la conciliazione delle parti determina le modalità dell'attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all'interesse superiore del minore.

Il legislatore ha in sostanza optato per un modello analogo a quello previsto per l'attuazione delle misure cautelari dall'art. 669-duodecies c.p.c. che rimette la determinazione delle forme processuali alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria.

Si tratta di una scelta, come evidenziato nella stessa Relazione illustrativa, dovuta per un verso all'acclarata inidoneità delle disposizioni del libro terzo del codice sull'esecuzione forzata rispetto a provvedimenti che riguardano le modalità di affidamento dei minori e, per un altro, all'esigenza che nel nostro ordinamento le relative misure non rimangano per troppo tempo inattuate, come ha evidenziato in numerose occasioni la Corte europea dei diritti dell'uomo, così ravvisando una violazione dell'art. 8 CEDU che tutela il diritto alla vita privata e familiare e nel quale può essere sussunto il fondamentale diritto della prole ad intrattenere rapporti continuativi con entrambi i genitori.

Il correttivo varato dal d.lgs. n. 164 del 2024 precisa, intervenendo sul primo comma, che per l’attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice monocratico del procedimento in corso se pende un procedimento avente ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale.

L’obiettivo, sottolineato dalla Relazione illustrativa, è chiarire che per «procedimento in corso» si intende non solo il procedimento nell’ambito del quale sono stati emessi i provvedimenti che necessitano di attuazione ma, più in generale, un qualunque procedimento che abbia ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale, allo scopo di realizzare, nel superiore interesse del minore, una concentrazione della tutela dinanzi allo stesso giudice.

Nella medesima Relazione si è invero evidenziato a riguardo che è ad esempio opportuno consentire che l’attuazione dei provvedimenti dati all’esito del giudizio di separazione sia chiesta al tribunale per i minorenni davanti al quale sia stato successivamente introdotto un procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, e viceversa, anche perché ciò consente di evitare il proliferare dei procedimenti e l’emissione, da parte di giudici diversi, di provvedimenti potenzialmente in contraddizione tra loro.

 

Il ricorso al giudice per difficoltà che non ammettono dilazione

Peraltro, proprio le peculiari situazioni di urgenza che possono determinarsi quando sono in gioco i diritti dei minori giustifica la previsione - questa volta modellata sull'art. 610 c.p.c. in tema di esecuzione forzata per consegna e rilascio - per la quale se nel corso dell'attuazione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte e gli ausiliari incaricati possono chiedere al giudice, anche verbalmente, che adotti i necessari provvedimenti temporanei.

La decisione resa dal giudice è opponibile con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. (con la quale sarà itrodotto un giudizio a cognizione piena).

Il d.lgs. n. 164/2024 è intervenuto sull’ultimo comma della norma in esame puntualizzando che tale opposizione deve essere proposta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.

E’ così stata colmata, grazie al recepimento delle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari nel corso dei lavori preparatori, una significativa lacuna, non essendo nella formulazione originaria della norma previsto alcun termine per la proposizione dell’opposizione che, dunque, restava in astratto esperibile sine die.

L’ extrema ratio dell’intervento della forza pubblica e il controllo del giudice

La delicatezza degli interessi coinvolti e l'esigenza primaria di tutelare il minore da probabili traumi costituiscono, poi, la ratio della norma che consente, nell'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento che li riguardano, al giudice di autorizzare l'uso della forza pubblica, con provvedimento motivato, soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore. In sostanza, l'opzione per la forza pubblica deve costituire nella materia in esame un'extrema ratio cui il giudice deve fare ricorso solo quando sia altrimenti impossibile eseguire il provvedimento, con un onere di motivazione specifica su tale profilo e sull'operato bilanciamento degli interessi coinvolti, nonché sulle cautele occorrenti per l'effettuazione dell'intervento.

In ogni caso, l'intervento della forza pubblica dovrà essere realizzato, anche in presenza degli indicati presupposti, sotto la diretta vigilanza del giudice, con l'ausilio di personale specializzato, affinché siano adottate tutte le cautele del caso.

Bibliografia

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