Codice di Procedura Civile art. 473 bis 39 - Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni 1

Rosaria Giordano

Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni1

 

[I]. In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice del procedimento in corso può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

a) ammonire il genitore inadempiente;

b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende2.

[II]. Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.

[III]. Se non pende un procedimento la domanda si propone nelle forme dell'articolo 473-bis.123.

[IV]. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

[1]  Articolo inserito dall'art. 3, comma 33,  del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

[2] Comma modificato dall'art. 3, comma 6, lett. h), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 che ha inserito le parole: «del procedimento in corso» dopo le parole «il giudice». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

[3] Comma inserito dall'art. 3, comma 6, lett. h), numero 2) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 che ha inserito le parole: «del procedimento in corso» dopo le parole «il giudice». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Inquadramento

La disposizione in commento va a sostituire, con alcune modifiche indirizzate, in coerenza con i criteri di delega, a rafforzare i poteri officiosi del giudice, la disciplina attualmente dettata dall'art. 709-ter c.p.c.

Ambito applicativo dell’istituto

In primo luogo, si specifica che le gravi inadempienze che possono innescare l'intervento del giudice sono anche quelle di natura economica, così “sconfessando” quella che pure era stata l'interpretazione costituzionalmente orientata operata dalla sentenza n. 145 del 2020 della Corte Costituzionale che aveva preso posizione sulla questione, precedentemente dibattuta, affermando l'applicabilità dell'art. 709-ter c.p.c.  solo a fronte della violazione di obblighi di natura infungibile, come quelli relativi all'affidamento della prole e all'esercizio del diritto di visita (stante l'esistenza di ampi presidi nelle garanzie e nelle forme di cautela, nonché nell'esecuzione forzata diretta e nelle norme penali per il rispetto delle obbligazioni di contenuto economico).

Poteri d’ufficio dell’autorità giudiziaria

La norma in esame prevede che, a fronte di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale il giudice, anche d'ufficio, può modificare i provvedimenti emanati nonché emettere una serie di misure di carattere coercitivo (i.e. volte ad evitare in futuro ulteriori inadempimenti). È così risolta in senso affermativo la questione della possibilità per il giudice di adottare tali misure a prescindere da una domanda di parte o ultra petitum. 

Le innovazioni sulle misure comminabili

Rispetto al novero delle misure che possono essere adottate dal giudice si segnalano due rilevanti novità.

Sotto un primo profilo, così superando il contrario orientamento espresso nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6471/2020, in Ilprocessocivile.it, con nota di Matteini Chiari), è stato espressamente attribuito all'autorità giudiziaria il potere di individuare, ai sensi dell'articolo 614-bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo. Si tratta di una misura opportuna perché consente di operare una coercizione dell'obbligato al rispetto anche in “futuro” dei provvedimenti.

Per altro verso, è espressamente attribuito al giudice il potere di disporre, anche d'ufficio, il risarcimento del danno a carico di un genitore in favore del minore.

Bibliografia

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