Codice di Procedura Civile art. 473 bis 46 - Provvedimenti del giudice 1Provvedimenti del giudice1 [I]. Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473-bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza. [II]. A tutela della vittima e del minore, il giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario. [III]. Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". InquadramentoL'art. 473-bis.46 chiarisce che in presenza di allegazioni di violenza domestica o abusi familiari il giudice deve necessariamente espletare le attività istruttorie indicate negli articoli precedenti prima di emettere i provvedimenti provvisori. L'istruttoria potrà essere fondata anche solo sul libero interrogatorio delle parti e sull'acquisizione di documenti quando esaustivi per far emergere, quanto meno a livello di fumus, la presenza di agiti violenti o abusanti posti in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, ovvero potrà richiedere specifici accertamenti come l'escussione di testimoni o l'ascolto del minore. La ratio della previsione è quella di garantire un immediato approfondimento delle allegazioni della vittima al fine di evitare l'emissione di provvedimenti stereotipati di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con una disciplina standard del diritto di visita del genitore tale da creare le condizioni per una vittimizzazione secondaria o per il verificarsi di nuovi (e magari più gravi) episodi di violenza. Né può dimenticarsi che un immediato approfondimento istruttorio potrebbe disvelare l'infondatezza delle allegazioni in punto di violenza evitando che siano posti, seppur in via provvisoria, immotivati limiti all'esercizio della responsabilità genitoriale o al diritto di visita di uno dei genitori nel corso del procedimento. La disposizione ha, inoltre, la finalità di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 31 della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (ratificata con la l. 27 marzo 2013, n. 77), che prevede espressamente che gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione devono essere presi in esame al fine di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli. L'art. 31 dispone, altresì, che devono essere adottate tutte le misure opportune affinché siano garantiti i diritti e la sicurezza della vittima e dei bambini. La S.C. ha del resto chiarito che nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale, in presenza di allegazioni di violenza domestica, il giudice deve valutare la compatibilità delle misure adottate con il rischio di vittimizzazione secondaria, anche in riferimento alla Convenzione di Istanbul. La presunzione d'innocenza opera solo in sede penale e il giudice civile deve valutare autonomamente i comportamenti penalmente censurabili, non limitandosi alla sola pendenza di procedimenti penali (Cass. I. n. 24746/2024). I giudici di legittimità hanno, peraltro, ribadito che in tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti (Cass. I, n. 30767/2025; Cass. I, n. 4595/2025; Cass I, n. 11631/2024). All'esito della istruttoria il giudice può adottare i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore ivi compresi l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario e, in caso di richiesta di parte, gli ordini di protezione (art. 473-bis.70). In definitiva il giudice, verificata la sussistenza quantomeno sotto forma di fumus delle violenze o degli abusi denunciati, deve disciplinare l'esercizio del diritto di visita o di custodia dei figli senza compromettere la sicurezza e l'incolumità della vittima (di violenze) o dei bambini, onde evitare che il genitore violento possa utilizzare il diritto di visita del figlio come pretesto per incontrare la sua vittima esponendo quest'ultima (e i figli) a pregiudizi. Dovranno, quindi, essere previste visite protette, ovvero nei casi meno gravi modalità di frequentazione che evitino il passaggio diretto dei minori da un genitore all'altro al fine di escludere contatti diretti tra vittima e autore della violenza (ad esempio prevedendo che i minori vengano prelevati e ricondotti nell'abitazione della vittima della violenza non dal presunto autore della stessa ma da altri soggetti -parenti, operatori dei servizi- ovvero prevedendo che il prelievo dei minori e il loro accompagnamento avvenga presso l'istituto scolastico o altro luogo neutro). L'ultimo comma dell'art. 473-bis.46 prevede che nel caso di collocazione della vittima di violenza presso struttura protetta il giudice, quando opportuno, conferisca incarico ai servizi sociali e/o sanitari anche al fine di adottare adeguati progetti per il reinserimento sociale e lavorativo della vittima. BibliografiaAlbiero, I fatti di violenza e il processo, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, Legge 26 novembre 2021, n. 206, a cura di C. Cecchella, Torino, 2022, 359 ss.; Caratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, 4, 349; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, 8-9, 837; Ficcarelli, Violenza domestica, di genere e tutela civile: i criteri direttivi della legge delega, in ilfamiliarista.it, 22 giugno 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, Fam. e dir., 2022, 10, 955. |