Codice di Procedura Civile art. 473 bis 53 - Provvedimenti del presidente 1[I]. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonche' alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilita', quelli di adozione di minori di eta' e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea3. [II]. Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo. [III]. Quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal primo comma e' promosso in forme diverse da quelle previste dal presente titolo, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di cui all'articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti4. [IV]. Quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente titolo riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto5. [V]. I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono pronunciati non oltre la prima udienza. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento6. [1] Rubrica sostituito dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 3) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. La rubrica precedente era la seguente: «Ambito di applicazione». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. [2] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". [3] Comma sostituito dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Il testo del comma era il seguente: «Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»: ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», con la decorrenza indicata dall'art. 49, comma 1, d.lgs. 149, cit. [4] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. [5] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. [6] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. InquadramentoLa norma in esame corrisponde all’abrogato art. 713 c.p.c. Il Presidente del tribunale comunica il ricorso al P.M. che può chiederne il rigetto in limine litis: peraltro, a seguito di Corte cost. n. 87/1968 su tale istanza deve provvedersi nel contraddittorio con il ricorrente. In mancanza di tale richiesta di rigetto, il Presidente nomina con decreto il giudice istruttore e fissa l’udienza cui dovranno comparire l’istante, l’interdicendo o inabilitando, ed i parenti e affini che potrebbero fornire elementi utili per la decisione. Tuttavia tali soggetti non sono parti necessarie sicché, ove se ne denunci la mancata partecipazione al procedimento, in sede di impugnazione dovranno essere indicati elementi per i quali gli stessi avrebbero potuto fornire informazioni decisive (Cass. n. 2218/1989). Il decreto va poi comunicato al p.m., in quanto parte necessaria del procedimento: tale comunicazione è sufficiente ad evitare ogni nullità del giudizio, a prescindere dalla concreta partecipazione del p.m. (Cass. n. 1023/1982). Rigetto su richiesta del P.MNell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto da un soggetto diverso dal p.m., il Presidente ne ordina la comunicazione allo stesso. Nella formulazione originaria della norma in esame, se il p.m. lo chiedeva ciò determinava il rigetto immediato del ricorso, con decreto inaudita altera parte. Peraltro, la disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua da Corte Cost. n. 87/1968, sicché è necessario provvedere nel contraddittorio tra le parti. Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienzaIl Presidente ove ritenga di disporre la prosecuzione del procedimento per l’istruttoria sulla domanda, nomina con decreto il giudice istruttore e fissa la comparizione davanti allo stesso del ricorrente, dell’interdicendo o inabilitando, e delle persone legate da vincoli di parentela o affinità indicate in ricorso che possano fornire informazioni utili. Il ricorso ed il decreto devono essere notificati ai predetti soggetti nel termine indicato nel decreto stesso. Peraltro, poiché i parenti e gli affini dell’interdicendo o dell’inabilitando, che devono essere indicati nel ricorso introduttivo, ed ai quali il ricorso medesimo deve essere notificato, non hanno qualità di parte in senso proprio, avendo un compito consultivo, per fornire al giudice utili informazioni, l’omissione di detta indicazione e notificazione, oltre che suscettibile di sanatoria, quando i predetti soggetti vengano comunque ascoltati nel corso dell’istruttoria, può essere denunciata, in sede d’impugnazione, solo se abbia implicato la mancata audizione di congiunti od affini verosimilmente in grado di offrire decisivi elementi di convincimento (Cass. n. 2218/1989). Invero, l’omessa citazione o escussione di alcune delle persone alle quali il presidente del tribunale abbia disposto che siano notificati il ricorso ed il decreto previsti dalla disposizione in esame, perché esprimano il proprio parere in ordine alla domanda di interdizione, non comporta l’improcedibilità del ricorso e neppure la nullità del processo, potendo soltanto incidere eventualmente sulla sufficienza dell’istruttoria esperita ai fini della decisione (Cass. n. 4650/1979). Comunicazione al P.M.Il decreto di fissazione dell’udienza è comunicato al pubblico ministero, che in detti procedimenti ove non attore riveste il ruolo di interveniente necessario ex art. 70. Peraltro, anche con riferimento al procedimento in esame, la S.C. ha ribadito il principio per il quale al fine dell’osservanza delle norme che prevedono in un determinato procedimento l’intervento obbligatorio del p.m. è sufficiente che quest’ultimo venga informato del procedimento medesimo e così posto in grado di svolgere l’attività che ritenga più opportuna, restando irrilevante che, in concreto non partecipi alle udienze ovvero non prenda conclusioni (Cass. n. 1023/1982). BibliografiaAlbiero, I fatti di violenza e il processo, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, Legge 26 novembre 2021, n. 206, a cura di C. Cecchella, Torino, 2022, 359 ss.; Caratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, 4, 349; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, 8-9, 837; Ficcarelli, Violenza domestica, di genere e tutela civile: i criteri direttivi della legge delega, in ilfamiliarista.it, 22 giugno 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, Fam. e dir., 2022, 10, 955. |