Codice di Procedura Civile art. 473 bis 56 - Impugnazione 1

Rosaria Giordano

Ambito di applicazione. Mutamento del rito12

[I]. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonche' alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilita', quelli di adozione di minori di eta' e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea3.

[II].  Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.

[III]. Quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal primo comma e' promosso in forme diverse da quelle previste dal presente titolo, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di cui all'articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti4.

[IV]. Quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente titolo riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto5.

[V]. I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono pronunciati non oltre la prima udienza. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento6.

[1] Rubrica sostituito  dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 3) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.  La rubrica precedente era la seguente: «Ambito di applicazione». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. 

[2] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33,  del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

[3] Comma sostituito  dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Il testo del comma era il seguente:  «Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»: ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», con la decorrenza indicata dall'art. 49, comma 1, d.lgs. 149, cit.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 3, comma  6, lett. a), numero 1) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Inquadramento

La norma in commento, che riproduce i precedenti artt. 718 e 719 c.p.c., detta alcune regole peculiari sull’impugnazione della decisione.

Legittimazione

La disposizione in commento detta specifiche regole, in deroga a quelle generali, in ordine alla legittimazione ad impugnare la sentenza – di accoglimento o di rigetto – della domanda di interdizione o di inabilitazione.

Invero, viene conferita la legittimazione ad impugnare ai soggetti che avrebbero potuto proporre il ricorso a prescindere dall’intervento degli stessi nel giudizio di primo grado e, quindi, dall’acquisizione nello stesso della qualità di parte.

Peraltro, la S.C. ha precisato che la legittimazione a proporre impugnazione di tali soggetti, che non sono parti necessarie nel procedimento nel quale svolgono solo un ruolo consultivo, è limitata alla deduzione di fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione (Cass. n. 15346/2000).

Inoltre, può impugnare il curatore ed il tutore nominato con la sentenza. Tale legittimazione è autonoma non potendo tali soggetti assumere nei giudizi in esame la veste di rappresentanti processuali dell’interdetto o dell’inabilitato (Cass. n. 5359/1992).

Tenendo conto del disposto dell’art. 716, ora 473-bis.55, è, inoltre, legittimato ad impugnare l’interdicendo o l’inabilitando, senza alcuna limitazione a seconda del contenuto della sentenza (Sorace, 981).

In senso contrario si è osservato, anche tenendo conto dell’interesse ad impugnare, che la legittimazione ex art. 716 (recte, 473-bis.55) sarebbe limitata alla sentenza di accoglimento della domanda (Poggeschi, 116).

Termine

Il termine c.d. breve per proporre impugnazione avverso la sentenza in tema di interdizione o di inabilitazione decorre dalla notifica della stessa, notifica che deve essere eseguita sia nei confronti del destinatario del provvedimento personalmente ex art. 716, che nei confronti del tutore o del curatore ove nominato.

Nulla è precisato circa il rito applicabile in appello. La S.C. ha chiarito, sul punto, che l’impugnazione della sentenza che, in primo grado, ha pronunciato l’interdizione o l’inabilitazione, in mancanza di diverse indicazioni autentiche deve essere proposta non già con ricorso, bensì, in conformità al principio generale di cui all’art. 342, con citazione, da notificare, alle persone indicate dalla stessa norma in esame, nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza del tribunale (Cass. n. 11305/1994, in Dir. fam., 1996, 62, con nota di Danovi). La stessa soluzione è stata ribadita nella successiva giurisprudenza di legittimità sull’assunto per il quale il processo di interdizione o di inabilitazione si configura come un procedimento contenzioso speciale disciplinato, ove non diversamente disposto, sia pure con rilevanti deviazioni, dalle regole del rito ordinario che non siano con esso incompatibili (Cass. n. 21013/2013).

Bibliografia

Albiero, I fatti di violenza e il processo, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, Legge 26 novembre 2021, n. 206, a cura di C. Cecchella, Torino, 2022, 359 ss.; Caratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, 4, 349; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, 8-9, 837; Ficcarelli, Violenza domestica, di genere e tutela civile: i criteri direttivi della legge delega, in ilfamiliarista.it, 22 giugno 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, Fam. e dir., 2022, 10, 955.

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