Codice di Procedura Civile art. 473 bis 56 - Impugnazione 1Impugnazione1 [I]. La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non hanno partecipato al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza. [II]. Il termine per l'impugnazione decorre, per tutte le persone indicate al primo comma, dalla notificazione della sentenza fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che hanno partecipato al giudizio. [III]. Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 , come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". InquadramentoLa norma in commento, che riproduce i precedenti artt. 718 e 719 c.p.c., detta alcune regole peculiari sull’impugnazione della decisione. LegittimazioneLa disposizione in commento detta specifiche regole, in deroga a quelle generali, in ordine alla legittimazione ad impugnare la sentenza – di accoglimento o di rigetto – della domanda di interdizione o di inabilitazione. Invero, viene conferita la legittimazione ad impugnare ai soggetti che avrebbero potuto proporre il ricorso a prescindere dall’intervento degli stessi nel giudizio di primo grado e, quindi, dall’acquisizione nello stesso della qualità di parte. Peraltro, la S.C. ha precisato che la legittimazione a proporre impugnazione di tali soggetti, che non sono parti necessarie nel procedimento nel quale svolgono solo un ruolo consultivo, è limitata alla deduzione di fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione (Cass. n. 15346/2000). Inoltre, può impugnare il curatore ed il tutore nominato con la sentenza. Tale legittimazione è autonoma non potendo tali soggetti assumere nei giudizi in esame la veste di rappresentanti processuali dell’interdetto o dell’inabilitato (Cass. n. 5359/1992). Tenendo conto del disposto dell’art. 716, ora 473-bis.55, è, inoltre, legittimato ad impugnare l’interdicendo o l’inabilitando, senza alcuna limitazione a seconda del contenuto della sentenza (Sorace, 981). In senso contrario si è osservato, anche tenendo conto dell’interesse ad impugnare, che la legittimazione ex art. 716 (recte, 473-bis.55) sarebbe limitata alla sentenza di accoglimento della domanda (Poggeschi, 116). TermineIl termine c.d. breve per proporre impugnazione avverso la sentenza in tema di interdizione o di inabilitazione decorre dalla notifica della stessa, notifica che deve essere eseguita sia nei confronti del destinatario del provvedimento personalmente ex art. 716, che nei confronti del tutore o del curatore ove nominato. Nulla è precisato circa il rito applicabile in appello. La S.C. ha chiarito, sul punto, che l’impugnazione della sentenza che, in primo grado, ha pronunciato l’interdizione o l’inabilitazione, in mancanza di diverse indicazioni autentiche deve essere proposta non già con ricorso, bensì, in conformità al principio generale di cui all’art. 342, con citazione, da notificare, alle persone indicate dalla stessa norma in esame, nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza del tribunale (Cass. n. 11305/1994, in Dir. fam., 1996, 62, con nota di Danovi). La stessa soluzione è stata ribadita nella successiva giurisprudenza di legittimità sull’assunto per il quale il processo di interdizione o di inabilitazione si configura come un procedimento contenzioso speciale disciplinato, ove non diversamente disposto, sia pure con rilevanti deviazioni, dalle regole del rito ordinario che non siano con esso incompatibili (Cass. n. 21013/2013). BibliografiaAlbiero, I fatti di violenza e il processo, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, Legge 26 novembre 2021, n. 206, a cura di C. Cecchella, Torino, 2022, 359 ss.; Caratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, 4, 349; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, 8-9, 837; Ficcarelli, Violenza domestica, di genere e tutela civile: i criteri direttivi della legge delega, in ilfamiliarista.it, 22 giugno 2022; Tommaseo, La riforma del processo civile a un passo dal traguardo, Fam. e dir., 2022, 10, 955. |