Codice di Procedura Civile art. 473 bis 6 - Rifiuto del minore a incontrare il genitore 1Rifiuto del minore a incontrare il genitore1 [I]. Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali. [II]. Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. [1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 33, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 , come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". InquadramentoIl legislatore della riforma ha deciso di dedicare una apposita norma a due casi molto frequenti nei procedimenti sulle crisi familiari: il rifiuto manifestato dal minore ad incontrare il genitore (normalmente il genitore non co-residente) e l'allegazione di condotte di un genitore volte ad ostacolare la frequentazione del minore da parte dell'altro genitore e dei suoi familiari (usualmente i nonni). L'art. 473-bis.6 prevede che, qualora venga allegata la ricorrenza di tali ipotesi, il giudice deve procedere immediatamente all'ascolto del minore ed assumere sommarie informazioni sulle cause del rifiuto o sulla sussistenza delle allegate condotte ostative. Viene, altresì, prevista la facoltà per il giudice di disporre l'abbreviazione dei termini processuali, stante l'urgenza di provvedere quanto prima al ripristino del legame familiare. La ratio della disposizione va individuata nell'esigenza di garantire una pronta tutela in tutti i casi in cui vi sia il rischio di compromissione del mantenimento della relazione affettiva tra il minore e il genitore o tra il minore e gli ascendenti o altri parenti di ciascun ramo genitoriale. In particolare, come riscontrato dalla prassi dei Tribunali, l'ascolto del minore in queste ipotesi si rivela fondamentale onde comprendere le motivazioni del rifiuto espresse dal medesimo al fine di poter approntare, qualora possibile, gli interventi più idonei per favorire la ripresa del rapporto. I giudici di legittimità hanno, invero, già da tempo chiarito che la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare un minore a frequentare il genitore, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con il genitore (Cass. I, n. 27207/2019; Cass. I, n. 11170/2019). Di conseguenza, possono e devono disporsi tutti gli interventi volti a favorire la salvaguardia del rapporto del minore con il genitore e con gli ascendenti, ma se all'esito degli stessi permane comunque il rifiuto del minore lo stesso non può essere costretto a frequentare il genitore. Anche la dottrina ha rimarcato che il diritto del figlio alla bigenitorialità può essere esercitato anche nella sua accezione negativa, vale a dire, il diritto di “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo (Viccei; Fiorendi).
BibliografiaArcieri, Il minore nel nuovo processo familiare: le regole sull'ascolto e la rappresentanza, in Fam. e dir., 2022, 4, 380; Caratta, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 2022, 4, 349; Costabile, Il curatore speciale del minore in Riforma del Processo per le persone, i minorenni e le famiglie, a cura di R. Giordano e A. Simeone, Milano, 2022, 135 ss.; Danovi, Il nuovo rito delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2022, 8-9, 837; Dogliotti, La riforma della giustizia familiare e minorile: dal Tribunale per i minorenni al Tribunale per le persone, i minorenni, le famiglie, in Fam. e dir., 2022, 4, 333; Donzelli, Prime riflessioni sul minore come parte del processo alla luce del processo civile, in iudicium.it, 31 gennaio 2022; Fiorendi, Bigenitorialità e rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario, in ilfamiliarista.it, 19 luglio 2019; Lupoi, Il processo di famiglia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2021, 4, 1003; Poliseno, Il Curatore speciale del minore, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, a cura di C. Cecchella, Giappichelli, 2022, 94; Russo, La partecipazione del minore al processo nella riforma del rito civile, in Fam. e dir., 2022, 6, 643; Sarnari, Il nuovo processo familiare. Brevi riflessioni su alcuni principi della legge delega n. 206/2021, in ilfamiliarista.it, 29 marzo 2022; Viccei, Ascolto del minore e valutazione del suo rifiuto di vedere il padre, in ilfamiliarista.it, 11 febbraio 2020; Vullo, Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2022, 4, 357. |